TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-17, n. 202400862
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2024
N. 00862/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07717/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7717 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, M I L e P P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. P C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della giustizia, Commissione interministeriale Ripam, Formez p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Associazione Formez p.a., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del P.D.G. prot. n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2023 con cui il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, Direzione generale del personale e della formazione, ha disposto la «revoca dell’assunzione a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi, di -OMISSIS-, nata a Vibo Valentia il 9 maggio 1980, addetto all’ufficio per il processo, Area III F1, in servizio presso il Tribunale di Vibo Valentia, di cui al P.D.G. 16 gennaio 2023 prot. n. -OMISSIS-» e «la risoluzione del rapporto di lavoro con efficacia immediata», trasmesso con nota prot n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023;
- del P.D.G. prot n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2023 con cui il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, Direzione generale del personale e della formazione, ha disposto «il recesso, con efficacia immediata, dal contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi, sottoscritto in data 6 febbraio 2023 da -OMISSIS-», trasmesso con nota prot n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023;
- della nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2023, assunta al prot. n. -OMISSIS- del 16 marzo 2023, con la quale è stata trasmessa al Ministero della giustizia la segnalazione della Legione Carabinieri Calabria - Comando provinciale di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2023;
- del non conosciuto provvedimento di scorrimento della graduatoria adottato a seguito della esclusione della dott.ssa -OMISSIS- e della successiva eventuale formulazione della nuova graduatoria;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del P.D.G. prot. n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2023 con cui il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, Direzione generale del personale e della formazione, ha disposto la «revoca dell’assunzione a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi, di -OMISSIS-, nata a Vibo Valentia il 9 maggio 1980, addetto all’ufficio per il processo, Area III F1, in servizio presso il Tribunale di Vibo Valentia, di cui al P.D.G. 16 gennaio 2023 prot. n. -OMISSIS-» e «la risoluzione del rapporto di lavoro con efficacia immediata», trasmesso con nota prot n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023;
- del P.D.G. prot n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2023 con cui il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, Direzione generale del personale e della formazione, ha disposto «il recesso, con efficacia immediata, dal contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi, sottoscritto in data 6 febbraio 2023 da -OMISSIS-», trasmesso con nota prot n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023;
- della nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2023, assunta al prot. n. -OMISSIS- del 16 marzo 2023, con la quale è stata trasmessa al Ministero della giustizia la segnalazione della Legione Carabinieri Calabria - Comando provinciale di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2023;
- del non conosciuto provvedimento di scorrimento della graduatoria adottato a seguito della esclusione della dott.ssa -OMISSIS- e della successiva eventuale formulazione della nuova graduatoria;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Commissione interministeriale Ripam e di Formez p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, risultata idonea e collocata in posizione utile nella graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio del processo, impugnava gli atti in epigrafe con cui veniva esercitato il recesso dal rapporto lavorativo in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di condotta per la partecipazione alla procedura concorsuale.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (trattandosi di controversia concernente un rapporto di lavoro contrattualizzato), nonché evidenziando l’infondatezza nel merito della domanda.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione interinale dell’efficacia degli atti gravati che veniva respinta dalla Sezione con ordinanza: successivamente, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare solamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
4. Parte ricorrente, con successivi motivi aggiunti, gravava gli atti con cui veniva disposto lo scorrimento della graduatoria in conseguenza (anche) della liberazione del posto reso vacante dal recesso dal contratto esercitato a mezzo degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
5. Le parti depositavano ulteriori memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione delle doglianze spiegate prima con il ricorso e poi con i motivi aggiunti.
6.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 26 l. 1° febbraio 1989, n. 53 e 2, comma 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in quanto la carenza dei requisiti morali per l’assunzione dell’impiego veniva desunta valorizzando i precedenti penali dei familiari della ricorrente. In particolare, il requisito della condotta incensurabile (previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b- bis ), d.lgs.