TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-09-09, n. 202400252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-09-09, n. 202400252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400252
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00252/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2024, proposto da
S G, rappresentato e difeso dall'avvocato M A D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento

mancata ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito a Sentenza Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara avente ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto "Bonus Carta Docente"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Sentenza n. 169/2023, pubblicata il 1.06.2023, il Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da S G nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha condannato il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ad attribuire a DE MASSIS ANTONIETTA il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’ art.1 commi 121 ss. L.107/2015, in relazione agli anni scolastici 2017/2018;
2018/2019;
2019/2020;
2020/2021;
2021/2022
”.

La predetta Sentenza veniva notificata in data 5.06.2023 sia ai fini del decorso del termine utile all’esecuzione del titolo presso gli indirizzi PEC dell’Amministrazione Scolastica (centrale e periferica) sia ai fini del decorso del termine breve per la proposizione di eventuale impugnazione presso gli indirizzi PEC dell’Avvocatura dello Stato (Generale e Distrettuale).

L’Amministrazione intimata non ha interposto appello e, tuttavia, alla data odierna, non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo innanzi richiamato.

Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO e chiede l’esecuzione della predetta sentenza per un importo complessivo di € 2.500,00, pari a n.5 annualità bonus carta docente di euro 500,00 ognuno, oltre spese (compreso contributo unificato), diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

La parte ricorrente chiede in conseguenza:

- che, previa eventuale assegnazione all’amministrazione resistente di un termine perentorio per l’adempimento, venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente, adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di cui innanzi, disponendo il pagamento in favore della ricorrente delle somme di denaro ad essa dovute;

- che l’amministrazione resistente venga condannata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio per la reiezione del gravame, depositando all’uopo tra l’altro una relazione difensiva.

Alla camera di consiglio del 28 giugno 2024, la causa è stata riservata per la decisione.

2. Il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo in forma esecutiva, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.

Non risulta che l’Amministrazione abbia adottato alcun concreto atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta sentenza.

3. Il ricorso in esame va, dunque, accolto e deve pertanto essere sancito l’obbligo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo riportato in epigrafe con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti e necessari.

In conclusione, è assegnato al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie della ricorrente.

Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Prefetto di Pescara, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.

Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

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