TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-31, n. 202401850

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-31, n. 202401850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401850
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 01850/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05696/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5696 del 2019, proposto da Security Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. A P, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro 10 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. aviliopresutti@ordineavvocatiroma.org;

contro

Ministero dell’interno e Prefettura di Roma, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12;
Questura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della nota del Prefetto di Roma prot. n. 107685 del 19 marzo 2019, comunicata in pari data, con la quale è stato disposto l’incameramento parziale della cauzione prestata dalla società ricorrente, ai sensi dell’87da::LR6376C42629D400F3320D::1931-06-26" href="/norms/laws/itatext4vkwbj2s5dltjo/articles/itaart5c693fk1uzk0n5?version=745b1551-7681-52ce-9d9e-1aa5bd2e87da::LR6376C42629D400F3320D::1931-06-26">art. 137, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il parere rilasciata dalla Questura di Roma il 20 settembre 2018 e il regolamento di servizio dalla stessa approvato il 7 luglio 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Roma;

Vista la memoria del 19 dicembre 2023, con la quale parte ricorrente ha dato atto di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 e 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 19 gennaio 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il ricorso all’esame, notificato il 1° maggio 2019 e depositato il successivo giorno 15;

Considerato che parte ricorrente, nella dichiarazione del suo difensore versata in atti il 19 dicembre 2023, ha dato atto del “ sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, in ragione del pagamento dell’importo oggetto del provvedimento impugnato e delle intervenute modifiche organizzative della società ”;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto di compensare le spese di giudizio, come da richiesta di parte ricorrente;

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