TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-15, n. 202403049
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2024
N. 03049/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02610/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, M I L e P P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. P C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale don Giovanni Minzoni, n. 9;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della delibera del 14 dicembre 2022 dell’ottava commissione del Consiglio superiore della magistratura con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla nomina a consigliere onorario della sezione per i minorenni della Corte d’appello di Roma per il triennio 2023-2025, previa revoca della delibera consiliare del 7 dicembre 2022 nella sola parte in cui ne ha disposto la nomina;
- della non conosciuta nota dell’11 marzo 2022, n. 25279, della prefettura di Catanzaro;
- del non conosciuto parere espresso in data 23 marzo 2022 dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Roma;
- della graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e conferma dei giudici onorarî minorili per il triennio 2023-2025 della Corte d’appello di Roma;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente;
nonché, per l’annullamento ex art. 116 c.p.a .
- del silenzio-rigetto formatosi in data 30 gennaio 2023 sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi ex l. 241/1990 presentata dalla ricorrente in data 30 dicembre 2022;
e per la condanna
- del Consiglio superiore della magistratura al rilascio di copia della documentazione richiesta previo accertamento del diritto all’ostensione dei suddetti atti in capo alla ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del decreto del Ministero della giustizia del 20 gennaio 2023 successivamente pubblicato con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nonché di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe con cui veniva disposta la sua esclusione dalla graduatoria per la nomina a giudice onorario minorile.
1.1. In particolare, dopo una prima delibera del Consiglio superiore della magistratura (Csm) che vedeva l’odierna esponente collocata in posizione utile ai fini dell’instaurazione del rapporto onorario, l’organo di autogoverno revocava la propria precedente decisione in ragione della rivalutazione del parere negativo espresso dal Consiglio giudiziario di Roma (in realtà non esaminato in precedenza), a sua volta basato sulla nota trasmessa dalla Prefettura di Catanzaro: quest’ultima evidenziava l’intervenuta condanna penale definitiva del marito della ricorrente (per -OMISSIS-), nonché dei rapporti di parentela dello stesso con un soggetto custodito in carcere al regime speciale di cui all’art. 41- bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), in quanto capo di una cosca ‘ndranghetista.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
2.1. Del pari si costituiva in giudizio il controinteressato eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte esponente rinunciava alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023, allorquando il difensore annunciava l’intenzione di proporre motivi aggiunti.
3.1. Invero, a seguito della produzione in giudizio di ulteriore documentazione da parte delle amministrazioni resistenti (in pratica la medesima domandata con l’istanza incidentale ex art. 116 c.p.a.), venivano spiegate nuove censure avverso gli atti cosí conosciuti.
4. Tutte le parti depositavano ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 20 dicembre 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle doglianze spiegate prima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti.
5.1. Con la prima censura viene denunciata la violazione dell’art. 2 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in quanto la carenza dei requisiti morali per l’assunzione dell’impiego veniva desunta valorizzando i precedenti penali del coniuge della ricorrente (e dei di lui familiari). In particolare, il requisito della condotta incensurabile (previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b- bis ), d.lgs. 160/2006) dovrebbe essere riferito unicamente alle azioni ed omissioni del candidato e non anche di terze persone: diversamente opinando, infatti, si sarebbe surrettiziamente reintrodotto il requisito dell’« appartenen [za] a famiglia di estimazione morale indiscussa » (art. 124 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 – ord. giud.), già dichiarato costituzionalmente illegittimo (v. Corte cost., 31 marzo 1994, n. 108).
6.2. A mezzo della seconda doglianza, invece, si rappresenta l’omessa motivazione circa l’insussistenza dei requisiti di condotta richiesti dal bando di concorso. Difatti, il provvedimento di esclusione si sarebbe limitato a prendere atto della nota trasmessa dalla Prefettura di Catanzaro, senza valutare in alcun modo l’incidenza delle informazioni sulla persona della ricorrente: in aggiunta, i fatti ascritti al coniuge sarebbero assai risalenti nel tempo (oltre venticinque anni prima), essendosi costui riuscito a reinserire socialmente, come attestato dalla ultradecennale iscrizione all’ordine degli avvocati.
6.3. Con la terza ragione di gravame (primo dei motivi aggiunti) si precisa come l’intera famiglia del coniuge della ricorrente sia totalmente incensurata, risultando i pregiudizî a carico di costui meri errori di gioventú, ampiamente espiati.
6.4. Tramite la quarta censura viene nuovamente evidenziato l’omessa effettiva valutazione e ponderazione del rapporto informativo della Prefettura in riferimento alla condotta dell’esponente.
6.5. Per mezzo del quinto mezzo di impugnazione si sottolinea la contraddittorietà tra il provvedimento gravato – fondato sulla carenza dei requisiti di condotta per la partecipazione al concorso – e le argomentazioni difensive spese dall’avvocatura erariale, finalizzate a integrare in maniera postuma la motivazione, basando l’esclusione su non meglio specificati « elementi di giudizio raccolti nella fase istruttoria, non solo in punto di verifica del possesso dei