TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400033
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00033/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, proposto da L S, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rosolini - Commissione Liquidazione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Rosolini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Interno - Questura Enna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot.0007409 del 28/03/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosolini - Commissione Liquidazione e del Ministero dell'Interno - Questura Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il dott. Emanuele Caminiti.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente impugnava il provvedimento n. 0007409 del 28 marzo 2022, con cui l’organo straordinario di liquidazione insediato presso il Comune di Rosolini, facendo seguito alle comunicazioni di avvio del procedimento, confermava l’ammissione parziale del credito del ricorrente nella massa passiva nella misura indicata nelle predette comunicazioni di avvio.
Il ricorrente premette di vantare un credito nei confronti del Comune di Rosolini per un ammontare complessivo di €. 164.363,80 per aver difeso l’ente in due diversi giudizi; il Comune opponeva la dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 246 del decreto legislativo n. 267/2000 e in seguito, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento per l’ammissione parziale dei due crediti nella massa passiva, riduceva l’ammontare delle pretese in applicazione dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 55/2014.
Avverso detto provvedimento, ritenendolo illegittimo, il ricorrente proponeva ricorso per le seguenti motivazioni.
Con le comunicazioni di avvio del procedimento l’Amministrazione rappresentava che i crediti sarebbero stati inclusi nella massa passiva parzialmente ai sensi degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 55/2014 e che tale determinazione veniva confermata dall’Amministrazione nonostante i rilievi mossi dal ricorrente. Si tratterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, di una decisione assunta dall’organo straordinario erronea e che non terrebbe conto che il citato art. 4, nell’indicare le percentuali di riduzione o aumento, prescriverebbe