TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400033
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00033/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00884/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, proposto da L S, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Rosolini - Commissione Liquidazione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Rosolini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

il Ministero dell'Interno - Questura Enna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot.0007409 del 28/03/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosolini - Commissione Liquidazione e del Ministero dell'Interno - Questura Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il dott. Emanuele Caminiti.

FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente impugnava il provvedimento n. 0007409 del 28 marzo 2022, con cui l’organo straordinario di liquidazione insediato presso il Comune di Rosolini, facendo seguito alle comunicazioni di avvio del procedimento, confermava l’ammissione parziale del credito del ricorrente nella massa passiva nella misura indicata nelle predette comunicazioni di avvio.

Il ricorrente premette di vantare un credito nei confronti del Comune di Rosolini per un ammontare complessivo di €. 164.363,80 per aver difeso l’ente in due diversi giudizi;
il Comune opponeva la dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 246 del decreto legislativo n. 267/2000 e in seguito, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento per l’ammissione parziale dei due crediti nella massa passiva, riduceva l’ammontare delle pretese in applicazione dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 55/2014.

Avverso detto provvedimento, ritenendolo illegittimo, il ricorrente proponeva ricorso per le seguenti motivazioni.

Con le comunicazioni di avvio del procedimento l’Amministrazione rappresentava che i crediti sarebbero stati inclusi nella massa passiva parzialmente ai sensi degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 55/2014 e che tale determinazione veniva confermata dall’Amministrazione nonostante i rilievi mossi dal ricorrente. Si tratterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, di una decisione assunta dall’organo straordinario erronea e che non terrebbe conto che il citato art. 4, nell’indicare le percentuali di riduzione o aumento, prescriverebbe chiaramente che il soggetto abilitato ad effettuare l’aumento o la riduzione sarebbe il giudice, non il cliente, e che la riduzione avverrebbe all’interno di un procedimento giudiziario. In particolare, veniva rilevato che il Comune, come qualsiasi cliente, avrebbe potuto contestare i preavvisi di parcella, ma non autoridurli;
il provvedimento risulterebbe, inoltre, sprovvisto di adeguata motivazione e sarebbe stato omesso l’invio del preavviso di rigetto. Infine, veniva evidenziato che sarebbero state indicate a fondamento della decisione ragioni non contemplate nella comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di Rosolini, costituitosi in giudizio, evidenziava che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante e univoco, avrebbe stabilito che le controversie riguardanti il diniego totale o parziale di inserimento di un credito nella massa passiva del dissesto comunale apparterrebbero alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso sarebbe, comunque, infondato, posto che il ricorrente pretenderebbe compensi in misura maggiorata in assenza di pattuizione, mentre la relativa riduzione costituirebbe esercizio di una facoltà discrezionale riservata al giudice. Veniva osservato infine che un obbligo di motivazione potrebbe sussistere solo se la parte abbia espressamente richiesto la maggiorazione e abbia sottoposto al giudice le ragioni che la giustificano, e che non potrebbero consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti.

All’udienza del 21 dicembre 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

Il Collegio richiama al riguardo il precedente giurisprudenziale di questo T.A.R. Catania, la pronuncia n. 2975/2023 del 11 ottobre 2023, con la quale è stato statuito sul profilo della giurisdizione quanto segue:

13. Il Collegio, in considerazione dell’effettiva consistenza della posizione soggettiva fatta valere dalla parte ricorrente, ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla controinteressata.

14. In via generale, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, rilevando non già la prospettazione compiuta dalla parte, bensì il petitum sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ovvero, dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (giurisprudenza consolidata, cfr. tra le tante: Cassazione civile sez. un. 11 novembre 2022, n. 33365;
30 luglio 2021, n. 21984;
26 giugno 2019, n. 17123;
19 novembre 2019, n. 30009;
23 settembre 2013, n. 21677).

15. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'Organo Straordinario di liquidazione, nell'insinuare i debiti nella massa passiva, non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni di interesse legittimo, ma compie accertamenti, o tutt'al più valutazioni di ordine tecnico nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto con conseguente giurisdizione del giudice ordinarie sulle controversie concernenti il diniego di inserimento di un credito nella massa passiva disposto ai sensi dell’art. 254 del D.lgs. n. 267/2000 e su quelle inerenti all’importo del credito insinuabile nella procedura di dissesto e alla proposta transattiva (cfr. tra le tante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2022, n. 6238;
4 maggio 2022, n. 3498;
24 agosto 2021, n. 6024;
23 gennaio 2018, n. 417;
3 febbraio 2015, n. 493;
2 dicembre 2012, n. 5170;
17 maggio 2012, n. 2824;
T.A.R. Campania - Napoli, Sezione V, 1 febbraio 2018, n. 717;
22 luglio 2014, n. 4087;
3 marzo 2014, n. 1288;
17 febbraio 2014, n. 1046;
14 giugno 2012, n. 242;
T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17 aprile 2014, n. 673;
T.A.R. Molise, 25 novembre 2013, n. 688).

16. Nello specifico caso in esame, parte ricorrente (che, peraltro, afferma di agire in giudizio al fine di “preservare il patrimonio ereditario da illegittimi depauperamenti e/o restrizioni…”) non contesta il quantum complessivamente riconosciuto dall’O.S.L. (circostanza questa già idonea a radicare la giurisdizione del giudice ordinario secondo i principi richiamati al punto 15 della motivazione) quanto la misura del credito riconosciuto pro quota, in proprio favore, ritenendo di avere diritto anche ad ulteriori quote di credito di altre coeredi;
egli, quindi, fa valere in giudizio non già un interesse legittimo connesso alla procedura amministrativa, bensì la lesione del proprio diritto di credito, asseritamente operata da parte dell’O.S.L. nell’attività di “ripartizione interna” tra i coeredi, del credito nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-. La posizione soggettiva azionata dal ricorrente si configura, quindi, in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al G.O. alla stregua del generale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva”
.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame, precisandosi che, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a., il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario territorialmente competente entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

In relazione alla natura della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, fatto salvo il solo contributo unificato, che resta definitivamente a carico del ricorrente.

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