TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2019-03-29, n. 201900153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2019-03-29, n. 201900153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201900153
Data del deposito : 29 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2019

N. 00153/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- del provvedimento del 5.12.2018 (verbale MOD BL/S prot. n. J11801104), emesso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma- Ministero della Difesa, in virtù del quale il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, in modo assoluto, nell'E.I., dalla data del 23.9.2018. Da collocare in congedo assoluto”;

- del verbale del Comando Logistico dell'Esercito – Comando Sanità e Veterinaria- Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma (modello BL/S n. J11801104) datato 5.12.2018, relativo agli accertamenti sanitari compiuti sul -OMISSIS-e al giudizio diagnostico espresso di “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, in modo assoluto, nell'E.I., dalla data del 23.9.2018. Da collocare in congedo assoluto”;

- di ogni altro atto implicito, presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente, successivo ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- il -OMISSIS-, caporale maggiore capo, effettivo presso il -OMISSIS-” dal 2006, ha impugnato il provvedimento del 5 dicembre 2018, con il quale la Commissione Medica Interforze di seconda istanza, presso il Ministero della Difesa, pronunciandosi sul ricorso avverso il giudizio espresso in data 9 ottobre 2018 dalla Commissione Medica Ospedaliera, lo ha dichiarato “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato ”;

- nello specifico, la Commissione Medica Interforze riteneva “ -OMISSIS- ”;

- la medesima Commissione motivava le proprie valutazioni confermando “ il giudizio di inidoneità permanente assoluta al servizio militare incondizionato nell’E.I., in relazione alle risultanze della storia clinica, alla visita medica diretta e alla valutazione specialistica eseguita;
in particolare, si è tenuto conto della -OMISSIS-, grave, in discreto compenso farmacologico, per il quale lo stesso ha già fruito di lunghi periodi di assenza dal servizio. Ciò premesso, e tenuto conto anche delle disposizioni richiamate dalla Direttiva dello SME recante “Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali, graduati e militari di truppa per motivi sanitari” – edizione 2011, la quale precisa che una “controindicazione” all’uso delle armi non è compatibile con lo status di militare”
si riteneva che “per l’infermità su riportata, non sussistano i requisiti clinici e medico legali di idoneità al servizio militare incondizionato, in accordo con il giudizio formulato dalla CMO di Padova ” (all. 3);

- il ricorrente, che attualmente non presta servizio presso il reparto, ha presentato la domanda di impiego nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza, a norma dell’art. 930 del D. Lgs. n. 66 del 2010;

- l’impugnazione è affidata a due articolati motivi;

- da un lato, viene contestato l’avvenuto superamento del termine massimo del periodo di aspettativa per infermità, pari a due anni (730 giorni) in un quinquennio ai sensi dell’art. 912 del Codice dell’Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2015 (1° motivo, seconda parte);

- dall’altro lato, si censura il giudizio della Commissione di seconda istanza, “ in quanto il ricorrente non è affetto da alcuna patologia tale da far venir meno la predisposizione al sevizio militare ” (1° motivo, prima parte) e perché l’Amministrazione non avrebbe esternato “ una compiuta valutazione di compatibilità e attualità del provvedimento di congedo con le ragioni di pubblico interesse ” né avrebbe indicato “ quali aspetti del carattere del -OMISSIS- abbiano potuto rappresentare addirittura una declaratoria di non idoneità permanente al servizio militare ” (2° motivo);

- si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale ha svolto ampie controdeduzioni.

Rilevato che:

- attesa la manifesta infondatezza del ricorso, sussistano i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., eventualità di cui le parti sono state ritualmente informate nel corso dell’udienza, come attestato nel relativo verbale.

Ritenuto che:

- ai sensi dell’art. 929, D. Lgs. n. 66 del 2010, “ il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;

b) non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;

c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis ”.

- secondo la prevalente giurisprudenza, resa peraltro anche in relazione alla previgente disciplina, risalente all’art. 29, L. n. 599 del 1954 occorre che sussistano due condizioni per il collocamento in congedo di un sottufficiale: 1) il superamento dei 730 giorni di congedo nel quinquennio, 2) l'accertata inidoneità al servizio. Ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel Codice dell'ordinamento Militare (art. 905, comma 5) è previsto che se il militare, allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile (sempre di due anni nel quinquennio ex art. 912, d.lg. n. 66 del 2010), è "ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio" ” (T.A.R. Catania, Sez. III, n. 1710 del 2012);

- nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni previste dalla norma, come definite dalla giurisprudenza richiamata;

- quanto al prescritto requisito temporale ( superamento dei 730 giorni di congedo nel quinquennio ), devono essere condivise le deduzioni svolte dalla difesa erariale (pp.

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