TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201069
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 01069/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01162/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2017, proposto da
-

OMISSIS

1- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V M, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gazoldo Ippoliti, via Postumia n. 13;

per l'annullamento

- dell'ordinanza, emessa in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Registro Ordinanze del Comune di -OMISSIS-, notificata il giorno 15.9.2017, avente ad oggetto “rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino stato dei luoghi presso le aree di proprietà della ditta -

OMISSIS

1-, Strada -OMISSIS- di -OMISSIS-”,

- del verbale di campionamento e dei rapporti di prova della ditta -

OMISSIS

2- di -OMISSIS-, come meglio descritti in prosieguo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 ottobre 2022 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. In occasione di un sopralluogo eseguito in data 9 marzo 2016 da parte del Servizio Tecnico Comunale in collaborazione con agenti di Polizia Locale e dell’ARPA di Mantova, l’amministrazione comunale di -OMISSIS- (MN) accertava che sui terreni di proprietà della ditta -

OMISSIS

1- siti in -OMISSIS-, Strada -OMISSIS- (identificati catastalmente al -OMISSIS-) erano depositati, in assenza di specifica autorizzazione, cumuli di materiale di ingenti dimensioni, costituiti presumibilmente anche da scorie di fonderia. Nella stessa occasione, l’amministrazione rilevava altresì la presenza di percolati di colore arancione e verde dovuti al dilavamento dei depositi a seguito di un recentissimo evento atmosferico. Il legale rappresentante della ditta -

OMISSIS

1- dichiarava agli agenti accertatori di aver ceduto in uso esclusivo l’area oggetto di accertamento alla ditta -

OMISSIS

3- s.n.c.



2. In tale contesto l’amministrazione comunale, ignorando se nell’area fosse stata realizzata un’opportuna pavimentazione volta ad impedire l’assorbimento di tali fluidi nel suolo, disponeva un secondo sopralluogo, eseguito in data 10 marzo 2016, in occasione del quale procedeva, per il tramite della società -

OMISSIS

2- s.r.l. di -OMISSIS-, al prelievo di alcuni campioni di materiale, sottoponendoli ad analisi chimiche al fine di definirne la natura e l’eventuale pericolosità.



3. Le analisi chimiche effettuate dalla ditta -

OMISSIS

2- sui campioni di terreno e percolati prelevati dall’area oggetto di verifiche evidenziavano che i materiali depositati cedevano al terreno su cui erano stoccati, specialmente in caso di pioggia, elementi pericolosi per la salute umana (quali fluoruri, cod, cromo, nichel, piombo, rame, cloruri, solfati, zinco, cadmio), non potendosi escludere il rischio di contaminazione ambientale.



4. Nel contempo l’amministrazione, anche in considerazione del fatto che l’area in questione era ricompresa all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla riva del torrente “-OMISSIS-”, presentava in data 19 marzo 2016 un esposto scritto al Nucleo Ambientale della Guardia di Finanza di Mantova, che dava l’avvio ad accertamenti da parte dalle Procura della Repubblica di Mantova.



5. Il 31 luglio 2017 il sindaco di -OMISSIS- riceveva una nota da parte della Procura della Repubblica di Mantova nella quale gli si chiedeva “ riscontro di eventuali provvedimenti adottati o procedimenti avviati in ordine ai rifiuti rinvenuti presso lo stabilimento -

OMISSIS

1- di -OMISSIS- (…)”
precisando che nulla ostava ad eventuali accessi al sito “per le verifiche di competenza ai fini della bonifica (…)” .



6. Dando seguito a tale nota della Procura, il sindaco di -OMISSIS-, “preso atto che l’Autorità Giudiziaria, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova (…) qualifica i depositi descritti in premessa quali rifiuti, indicando di fatto la necessità di procedere alla bonifica del sito nel quale questi sono stoccati” , adottava l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale, provvedendo ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006:

- dava atto degli accertamenti eseguiti sull’area in questione e degli esiti delle analisi chimiche fatte eseguire dalla ditta -

OMISSIS

2-;

- evidenziava che i terreni del sito -

OMISSIS

1- risultavano vulnerabili sotto il profilo idrogeologico, per la facilità degli inquinanti a raggiungere le acque di falda e a miscelarsi con le stesse;

- rilevava che il sistema dei canali di scolo delle acque piovane confinanti con il sito permetteva il versamento delle acque meteoriche, attraverso il torrente -OMISSIS-, nel fiume -OMISSIS- in territorio di Riserva Naturale;

- per l’effetto, ordinava alla società -

OMISSIS

1-, in qualità di “proprietaria” del sito e alla società -

OMISSIS

3-, in qualità di “effettiva utilizzatrice” dell’area in questione, di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

L’ordinanza era notificata a -

OMISSIS

1- srl in data 15 settembre 2017.



7. Con ricorso portato alla notifica il 13 novembre 2017 e ritualmente depositato, -

OMISSIS

1- impugnava quest’ultimo provvedimento e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, sulla base di cinque motivi:

7.1) “Violazione di legge. Violazione degli artt. 183 e 184 ter del d. lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per errato presupposto di fatto” :

- il provvedimento impugnato si fonda sull’erronea qualificazione dei cumuli di materiali rinvenuti sull’area di proprietà della ricorrente come “rifiuti” , laddove si tratterebbe invece di “materie prime” , e precisamente di End of Waste, ossia materiali costituenti originariamente rifiuti ma sottoposti successivamente (da parte -

OMISSIS

3-) ad un processo di recupero in virtù di regolari titoli autorizzativi per essere successivamente commercializzati e riutilizzati come materie prime nell’attività produttiva di -

OMISSIS

1-;

- -

OMISSIS

1-, infatti, esercita sull’area in questione, sin dal 1969 attività di produzione di manufatti in cemento per l’edilizia, i quali vengono ottenuti utilizzando una miscela di inerti che viene mescolata con cemento;
tale miscela di inerti viene fornita a -

OMISSIS

1- da diverse ditte specializzate, tra le quali la società -

OMISSIS

3- S.n.c. di -OMISSIS-, che la ricava dal recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi, attività alla quale è stata espressamente autorizzata dagli enti competenti;

- i predetti materiali vengono accumulati dalla ricorrente nelle aree di pertinenza del compendio industriale di sua proprietà, per essere successivamente miscelati con cemento all’interno di capannoni a ciò dedicati, mediante macchine miscelatrici industriali;
la miscela così autorizzata viene utilizzata per realizzare i diversi manufatti prodotti dalla ricorrente, che vengono poi asciugati e stoccati in altra parte dell’area del compendio produttivo, ai fini della successiva commercializzazione;

- alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, atteso che i materiali rinvenuti sull’area non sono rifiuti ma materie prime, prive peraltro di sostanze inquinanti.

7.2) “Violazione di legge. Violazione dell’art.179 del d. lgs. n. 152/2006 : l’ordinanza impugnata ha disposto lo smaltimento del materiale per cui è causa senza prevedere alcunchè in ordine alla preventiva attività di riciclaggio o di recupero del medesimo, così come previsto dall’art. 179 d. lgs. 152/2006;
tali ultime attività risulterebbero, nel caso di specie, perfettamente effettuabili, trattandosi anzi di materiali già recuperati e riciclati, prima di essere alienati alla ricorrente.

7.3) “Violazione di legge. Violazione dell’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per errato presupposto di fatto” : il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui paventa una possibile contaminazione delle acque di falda, atteso che i materiali in questione, derivati da un legittimo processo di recupero da parte della ditta fornitrice -

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