TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-03-16, n. 202000210
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2020
N. 00210/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2018, proposto da
E B, rappresentato e difeso dagli avvocati P A T e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mara Martelli, in Bologna, via Santo Stefano n. 140;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. e U.T.G.-Prefettura di Modena, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso il 29 novembre 2017, con il quale U.T.G.-Prefettura di Modena ha disposto la revoca della patente di guida nei confronti dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Modena;
Con ordinanza collegiale n. 81 del 19 aprile 2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente causa ha quale oggetto l’azione impugnatoria svolta dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento emesso il 29 novembre 2017, con il quale U.T.G.-Prefettura di Modena ha disposto, la revoca della patente di guida nei suoi confronti. La gravata determinazione prefettizia è motivata in concreto sul fatto che il ricorrente è stato sorpreso alla guida di un autoveicolo in pendenza di precedente provvedimento di sospensione del titolo di guida.
A sostegno del gravame, l’interessato deduce motivi rilevanti l’illegittimità della disposta revoca prefettizia, Affermando l’interessato di essersi messo alla guida del veicolo in quell’occasione, per stato di necessità, vale a dire al solo scopo di recarsi dalla propria residenza di Finale Emilia a Mirandola per sottoporsi a periodico controllo etilometrico presso il Distretto 2 Servizio Dipendenze Patologiche ubicato in quest’ultimo Comune.
Il Tribunale osserva che il ricorso non merita accoglimento.
La revoca della patente di guida disposta nei confronti dell’odierno ricorrente è infatti congruamente motivata sulla base del fatto che questi è stato sorpreso alla guida di un autoveicolo pur in pendenza del periodo di sospensione del tiolo di guida. Al riguardo risulta del tutto inconsistente la tesi difensiva del ricorrente imperniata sull’asserita necessità di porsi alla guida di un autoveicolo al fine di evitare l’assenza al controllo etilometrico al quale egli doveva periodicamente sottoporsi presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Mirandola.
Tale incombenza, infatti, ben poteva essere regolarmente adempiuta mediante l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto o mediante altri diversi sistemi, ma certamente non ponendosi alla guida di un autoveicolo avendo la patente di guida sospesa.
In tali casi, la revoca della patente è provvedimento di carattere vincolato per l’Autorità prefettizia procedente, con conseguente palese infondatezza del rilievo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Le spese del giudizio possono compensarsi, tra le parti, tenuto conto della difesa solo con memoria di forma effettuata dall’Avvocatura erariale.