TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-01-25, n. 201600929

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-01-25, n. 201600929
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600929
Data del deposito : 25 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07270/2015 REG.RIC.

N. 00929/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07270/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7270 del 2015, proposto da:
A E, B M, B S, B A, D S, D P, G E, M M, F N, F G, P E, P M, R A, T F, V M, P R R, Z M, R E, G M, F C, A J, B F, M M A, L B, C T, S M, rappresentati e difesi dagli avv.ti E M e F G, con domicilio eletto presso quest’ultima Francesca in Roma, Via dei Gracchi, 39



contro

- Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- Regione Lombardia, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Barletta in Roma, Via Fogliano, 4/A;
- Regione Piemonte e Regione Umbria, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nn.cc.



per l'annullamento

- degli atti di diniego – enumerati partitamente in ricorso e versati in atti – indirizzati individualmente ai ricorrenti, con cui il Ministero della Salute comunica il non accoglimento dell’istanza di riconoscimento dell'equivalenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo di massofisioterapista;

- in via subordinata, dell’art. 5, comma 1, ultimo capoverso, dell’Accordo 10.2.2011 recepito dal d.P.C.m. 26 luglio 2011, come interpretato dal Ministero della Salute negli atti di diniego impugnati e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento successivo, conseguente ed esecutivo del citato d.P.C.m., adottato dalla Regione Lombardia, dalla Regione Piemonte e dalla Regione Umbria nel disciplinare la procedura per il conseguimento dell’equivalenza di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999 e pubblicato nel BUR delle rispettive Regioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Col ricorso in esame, i ricorrenti, premesso:

- di essere tutti massofisioterapisti ex lege 403/1971, diplomati mediante il superamento di corsi biennali attivati dalla Regione Piemonte (Altafini, Berruti, Bissacco, Bracone, Defeudis, Dolci, Gaddo, Meliadò, Petrosillo, Poeta, Rosso, Tanchis, Villarboito), dalla Regione Lombardia (Ferrari, Zappella, Rocca, Germi, Maggi, Squarzoni) e dalla Regione Umbria (Formenton, Pellegrini, Fusi, Agogeri, Borra, Lorenzini e Cosentino) negli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998 e, dunque, prima del 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge n. 42/1999;

- che, a seguito di avvisi pubblici uniformi delle Regioni menzionate, pubblicati nel 2013 per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con d.P.C.m. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18.8.2011), avevano visto respingere dal Ministero della Salute, sulla scorta della conforme determinazione della Conferenza dei servizi appositamente convocata per l’esame, le proprie domande di riconoscimento dell’equivalenza del diploma di massaggiatore e massofisioterapista al titolo universitario di Fisioterapista in quanto i relativi corsi formativi, pur conclusisi entro il 17 marzo 1999, erano tuttavia iniziati dopo il 31 dicembre 1995;

- che tale esclusione era motivata col fatto che gli interessati, pur avendo conseguito i titoli in valutazione entro il 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 cui fanno espresso riferimento gli avvisi pubblici de quibus , non si erano iscritti ai relativi corsi entro il 31 dicembre 1995 secondo quanto esplicitamente richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. a), dei predetti avvisi pubblici,

impugnano i provvedimenti meglio in epigrafe indicati, deducendo:

1) violazione dell’art. 4, comma 2, l. n. 42/1999, violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 3, dell’art. 6, comma 1, lett. g), e dell’art. 5 dell’Accordo 10 febbraio 2011, recepito dal d.P.C.m. 26 luglio 2011, violazione dell’art. 7 dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza ex art. 4, comma 2, l. n. 42/1999, pubblicato nel B.U.R. Lombardia il 30.10.2013, nonché nel B.U.R. Piemonte e nel B.U.R. Umbria; violazione dei punti 2.1. e 4 della circolare ministeriale 20 settembre 2011, n. 43468; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto dalla ricostruzione del complessivo sistema normativo evocato (sul punto sia la circolare ministeriale 20 settembre 2011 sia l’art. 1, comma 3, e l’art. 6, comma 1, lett. g, dell’Accordo 10 febbraio 2011), emergerebbe che, in realtà, ai fini dell’equivalenza è sufficiente che il relativo titolo sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999; né in senso contrario deporrebbe l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 sia perché detta norma non avrebbe indicato un preciso termine finale, facendo invece riferimento al momento in cui il precedente regime sarebbe stato soppresso per intervenuta attivazione del nuovo (cosa compiutamente avvenuta solo col d.m. 29.3.2001) e sia tenuto conto del fatto che per i corsi in questione, di durata biennale, ove ritenuta necessaria l’iscrizione entro il 31 dicembre 1995, sarebbe stata priva di senso proprio la previsione del termine di conseguimento del titolo entro il 17 marzo 1999; cosicché l’interpretazione propugnata dall’Amministrazione sarebbe irragionevole anche per le incertezze che ne sarebbero conseguite nel tempo intercorso tra l’entrata in vigore della legge n. 42/99 e l’attivazione del nuovo sistema di

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