TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-03-09, n. 202100718

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-03-09, n. 202100718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100718
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2021

N. 00718/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01660/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2020, proposto da
-OMISSIS- s.a.s,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Melilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Siciliana Trasporti (Ast), in persona del legale rappresentante p.r., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n° -OMISSIS-, con la quale il Comune di Melilli ha disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto degli alunni pendolari in favore dell’AST;

per la dichiarazione

di inefficacia del contratto, ove stipulato tra le parti, nelle more del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melilli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente, premesso di essere operatrice del settore in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Melilli ha disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto degli alunni pendolari in favore dell’AST dal -OMISSIS-, per il corrispettivo di € 400.000,00, comprensivo di IVA al 10%.

Avverso l’atto impugnato ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto legge 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 – Violazione delle modalità di individuazione del contraente - Violazione del principio di concorrenza, di non discriminazione, trasparenza, nonché' di pubblicità – Violazione delle Linee Guida ANAC n. 4 – Difetto di motivazione.

L’affidamento diretto del servizio in questione per importo pari a € 400.000,00, senza procedura negoziata, sarebbe illegittimo in quanto in asserita violazione delle norme in rubrica indicate.

II) Violazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto legge 76/2020, convertito legge 11 settembre 2020, n. 120 -Violazione del principio di rotazione degli inviti. Violazione delle Linee Guida n. 4 ANAC. Violazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Carenza di motivazione.

Con l’affidamento diretto all’AST sarebbe stato violato anche l’obbligo di rotazione degli inviti, in quanto, in forza della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- per l’importo di € 69.012.

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto di annullare il provvedimento impugnato e, nell’ipotesi di esaurimento degli effetti del provvedimento (dal -OMISSIS-), di dichiararne l’illegittimità anche ai fini del risarcimento dell’eventuale danno subito da perdita di chance, che la ricorrente si riserva di chiedere in separato giudizio.



2. Si è costituito in data -OMISSIS-il Comune di Melilli, il quale ha preliminarmente eccepito la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta risoluzione del contratto con l’ASP;
ha inoltre eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, “ essendo stato reiteratamente accertato, con forza del giudicato, l’inesistenza in capo alla stessa ricorrente dei requisiti morali di partecipazione a qualsiasi gara bandita dal Comune di Melilli ”.



3. In vista della pubblica udienza la società ricorrente ha replicato alle suddette eccezioni, chiedendo che ne venga dichiarata l’infondatezza e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.



4. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il ricorso è stato posto in decisione.



5. Va preliminarmente delibata la richiesta del Comune di Melilli di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Sostiene il Comune resistente che, in data-OMISSIS-ha dichiarato, ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto di appalto per sopravvenuta eccessiva onerosità, a causa delle limitazioni legate all’emergenza pandemica.

Replica parte ricorrente che a detta nota non ha fatto seguito alcuna risoluzione del contratto di affidamento e che risulta che l’AST continui a effettuare regolarmente il servizio (come da comunicazioni del Comune del-OMISSIS-in atti);
anzi, secondo quanto riportato nel comunicato del Comune di Melilli del -OMISSIS-, il servizio di trasporto deli studenti pendolari per la tratta-OMISSIS-– -OMISSIS- sarebbe stato addirittura potenziato con l’istituzione di una nuova corsa giornaliera.

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