TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202200315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202200315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200315
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 00315/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01571/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato F V, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Pappacena n. 24, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Questura di Bari ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sua sede in Bari, via Melo n. 97, e domicilio digitale presso la sua pec;



per l’annullamento

del provvedimento -OMISSIS-adottato dal Questore di Bari il 22 settembre 2016 e notificato il 20 ottobre 2016, di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro al volo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il Cons. Rita Tricarico, nessuno comparso pe le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame del Collegio il Sig.-OMISSIS-impugna il decreto, i cui estremi sono indicati in epigrafe, con cui il Questore di Bari ha rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo.

1.1. Detto provvedimento è stato preceduto da preavviso di diniego, rispetto al quale lo stesso non ha formulato osservazioni.

2. Questi i motivi di diritto dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U. delle leggi di Pubblica scurezza - sviamento di potere ed inadeguatezza dell’istruttoria - illogicità e manifesta ingiustizia - violazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo.

2.1. Si richiama il testo dei citati artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, evidenziandosi che ivi sono stati individuati i casi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, 1° e 3°comma, prima parte, e dell’art. 43, 1° comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, essa è titolare di poteri discrezionali.

Si rileva ancora che in materia di rilascio e rinnovo del porto d’armi, l’art. 42 del T.U.L.P.S. consente “all’autorità di effettuare un giudizio prognostico e altamente discrezionale, sull’opportunità di rilasciare o rinnovare il porto d’armi” , rimarcando che, a fronte dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità di un soggetto

in materia di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, si richiede che vi siano adeguata istruttoria, valutazione dei presupposti ed idonea logica motivazione.

Sarebbe “necessario giustificare in maniera dettagliata le sopravvenute circostanze che hanno di fatto comportato il diniego del rinnovo della licenza e renderle esplicite attraverso una

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