TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-02-05, n. 201400372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-02-05, n. 201400372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201400372
Data del deposito : 5 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01050/2013 REG.RIC.

N. 00372/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01050/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Laboratorio Analisi Cliniche D.ssa Crivello Paola s.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. S C, M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R sito in Palermo, via Nicolo' Garzilli 52;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S N, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Azienda Sanitaria sito in Palermo, via Pindemonte N.88;
Assessorato Regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;

per l'annullamento, con il ricorso originario:

del silenzio mantenuto sulla istanza presentata dal ricorrente e tendente ad ottenere l' invito ad essere convocato per la contrattazione delle prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali da erogare per conto del S.S.R. nell' anno 2013,

e per il riconoscimento

del diritto ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali per conto del S.S.R.;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento dell'ASP di Palermo di cui alla nota prot. 1396 del 28/5/2013 di rigetto di contrattualizzazione e assegnazione del budget e relativo alle prestazioni specialistiche da erogare a carico del SSR per l'anno 2013,

e per il riconoscimento

del diritto ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali per conto del SSR.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e di Assessorato Regionale Alla Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 15 maggio 2013, e depositato il successivo 24 maggio, il ricorrente ha impugnato il silenzio indicato in epigrafe.

Con successivi motivi aggiunti ha poi impugnato la nota dell’A.S.P. di Palermo prot. 1396 del 28/5/2013 di rigetto di contrattualizzazione e assegnazione del budget e relativo alle prestazioni specialistiche da erogare a carico del SSR per l'anno 2013., articolando le censure di: 1) Violazione di legge per violazione dell’art. 3, comma 3 del Trattato sull’Unione Europea e degli art. 3 (paragrafo 1 lett. b), 116, 117, (paragrafo 1) del trattato sul funzionamento della Unione Europea, relativi alla tutela della libertà di concorrenza;
2) violazione di legge per violazione e mancata applicazione dell’art. 8 quinqies D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. e i. dell’art. 28 comma 6°, L.R. n. 2/2002 e art. 25 comma 1 lett. a) della L.R. n. 5/2009.

Sostiene parte ricorrente che, poiché ha ottenuto l’accreditamento, è illegittimo, per contrarietà con disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, il rifiuto dell’amministrazione di stipulare un rapporto contrattuale, con la struttura di cui è titolare, concernente lo svolgimento di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.

Si sono costituiti sia l’A.S.P. che l’Assessorato Regionale alla Salute;
quest’ultima amministrazione ha in particolare concluso affinché il ricorso venga dichiarato inammissibile, improcedibile od infondato.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile, come rilevato dalla difesa erariale.

In primo luogo è evidentemente improcedibile l’originario ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, venuto meno a seguito dell’adozione dell’espresso provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

Anche l’impugnazione di quest’ultimo provvedimento è divenuta improcedibile in conseguenza della adozione del D.A. del 6 settembre 2013, pubblicato sulla G.U.R.S. del 4 ottobre 2013, non impugnato da parte ricorrente.

Invero l’A.S.P. di Palermo, in risposta alla richiesta della ricorrente di essere ammessa alla stipula di un contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie per conto del S.S.N., per l’anno 2013, ha adottato la nota del 28 maggio 2013 n. 1396, con la quale ha precisato che lo stato della normativa vigente non le consente di stipulare il contratto richiesto dalla struttura ricorrente.

Avverso tale nota sono stati proposti motivi aggiunti nel del presente ricorso.

Successivamente con il già citato D.A. del 6 settembre 2013, l’Assessorato alla Salute, nell’ambito della programmazione della spesa sanitaria regionale per il 2013, ha individuato gli aggregati di spese regionale, e ne ha previsto le modalità di distribuzione tra i singoli operatori nel mercato.

In particolare l’art. 2 di tale decreto ha previsto che ai soggetti già contrattualizzati venisse mantenuto il medesimo badget assegnato nell’anno precedente, rapportato alla riduzione dell’aggregato di spesa rispetto all’anno precedente, e che il 50% delle economie di ciascuna branca venisse destinato a strutture accreditate, ma in atto non contrattualizzate, secondo i criteri ivi indicati (art. 7).

E’ evidente che, indipendentemente dalla valutazione sulla correttezza delle determinazioni assunte dall’Assessorato regionale della Sanità (non oggetto della presente controversia), quest’ultimo decreto incide direttamente sulla posizione della ricorrente oggetto della presente controversia, in quanto l’amministrazione regionale, in sede di programmazione della spesa sanitaria per il 2013, ha circoscritto i limiti entro i quali può essere soddisfatto l’interesse dalla stessa azionato nella presente controversia.

A fronte dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione regionale, parte ricorrente replica sostanzialmente con due argomenti: ritiene che la posizione azionata nel presente giudizio, avente la consistenza del diritto soggettivo, sarebbe indifferente alle eventuali limitazioni prescritte con il D.A. in questione;
inoltre, diversamente da come ritenuto dall’Avvocatura dello Stato, il D.A. del 6 settembre 2013 non inciderebbe direttamente sulla posizione della ricorrente – diritto alla stipula di un contratto – avendo invece riguardo alla diversa materia dell’utilizzo delle economie di spesa.

Entrambi i rilievi non sono condivisibili.

In primo luogo è evidente che la posizione soggettiva di una struttura accreditata allo svolgimento di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. non può che avere la consistenza dell’interesse legittimo essendo correlata, e subordinata, ai limiti finanziari e programmatori individuati dall’amministrazione regionale, deputata alla cura dell’interesse pubblico dell’organizzazione del servizio sanitario nella regione.

Conseguentemente è ben possibile che un atto di carattere programmatorio, quale il D.A. del 6 settembre 2013, incida sulla posizione dei soggetti che aspirano alla stipula di un contratto.

Tale astratta possibilità si è nello specifico concretizzata in tale decreto che prescrive che le risorse finanziarie disponibili per ciascuna branca vadano ripartite tra i soggetti titolari di contratti negli anni precedenti (art.2) e che solo il 50% delle risorse che si rendessero disponibili vadano destinate ai soggetti accreditati che aspirano alla stipula di un contratto (art. 7).

Come già precisato non costituisce oggetto di causa verificare se la disciplina disegnata dall’Assessorato sia legittima, ma, per quanto interessa la presente controversia, è sicuramente incidente sulla posizione del ricorrente, e la mancata impugnazione del D.A. con cui è stata dettata rende il presente ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

In considerazione dell’esito della causa il collegio ritiene che sussistano gli estremi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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