TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-03-14, n. 201102273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-03-14, n. 201102273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102273
Data del deposito : 14 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07921/2010 REG.RIC.

N. 02273/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07921/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7921 del 2010, proposto da:
V F E, rappresentato e difeso dall'avv. E L, con domicilio eletto presso Studio Legale Lubrano &
Associati in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dei provvedimenti con i quali l'ISVAP - Servizio Intermediari e Periti, Sezione Intermediari e Periti, Ufficio Periti ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente per l'iscrizione dello stesso al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, e, in particolare del provvedimento emanato in data 8 giugno 2010 (prot. n. 1510011824);
nonché di tutti gli atti ad essi comunque connessi e collegati, presupposti e conseguenti, e, in particolare, dell'art. 22 del Regolamento

ISVAP

3 gennaio 2008, n. 11 (richiamato nel provvedimento impugnato) che ha previsto il termine del 30 giugno 2008 per presentare la richiesta di iscrizione al relativo Albo da parte di coloro che avessero già superato l'esame.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Oberdan Forlenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 14 settembre 2010, depositato il successivo 15 settembre, il ricorrente impugna il provvedimento 8 giugno 2010, con il quale l’ISVAP ha rigettato la sua istanza per l’iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, nonché l’art. 22 del Regolamento

ISVAP

3 gennaio 2008 n. 11, che ha previsto il termine del 30 giugno 2008 per presentare la richiesta di iscrizione al relativo Albo, da parte di coloro che avessero già superato l’esame.

Il ricorrente precisa di avere partecipato nel 1999 all’esame per l’iscrizione al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, conseguendo la prescritta idoneità ed il titolo ad iscriversi al relativo albo, così come a suo tempo gli è stato indicato dall’ISVAP, senza “alcuna limitazione temporale”.

Richiesta l’iscrizione nell’anno 2010, l’ISVAP ha respinto la domanda sulla base dell’art. 22 del Regolamento n. 11/2008, che prevede la decadenza del titolo alla data del 30 giugno 2008.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) quanto all’art. 22 del Regolamento: violazione dei diritti inviolabili, acquisiti e consolidati, sanciti dall’art. 33 Cost.;
violazione dell’art. 157 d. lgs. n. 209/2005, che non prevedeva la possibilità di porre alcun termine di decadenza;
violazione artt. 354 e 355 d. lgs. n. 209/2005, che prevedevano comunque la vigenza del precedente sistema fino al 30 giugno 2010;
eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento tra posizioni identiche (soggetti che avevano superato l’esame) solo per il fatto di averlo superato prima o dopo l’entrata in vigore del Regolamento;
violazione artt. 3 e 97 Cost.;

b) quanto al provvedimento: illegittimità derivata;
violazione dei principi di pubblicità e trasparenza;
violazione delle regole del giusto procedimento e degli obblighi di cooperazione, “che avrebbero imposto una comunicazione preventiva individuale a tutti coloro che avevano superato l’esame prima dell’emanazione del regolamento de quo, della avvenuta previsione di un termine di decadenza per l’iscrizione all’Albo, in quanto soggetti lesi da tale prescrizione e facilmente individuabili”;
violazione del principio di affidamento “a potersi iscrivere senza limiti di tempo”.

Si è costituita in giudizio l’ISVAP, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Da ultimo, con memoria depositata il 20 novembre 2010, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell’amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

L’art. 22, comma 1, del Regolamento dell’

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