TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-10-14, n. 201410319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-10-14, n. 201410319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410319
Data del deposito : 14 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09153/2013 REG.RIC.

N. 10319/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09153/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2013, proposto da:
P D G, rappresentato e difeso dall'avv. S D C, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Aureliana, 63;

contro

Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del DM. n. 0280/111-7/2013 adottato in data 29.5.13 dal Ministero della Difesa - Direzione Generate per il Personale Militare, e notificato in data 11.6.2013. con il quale è stata disposta la "sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego connessa a procedimento penale, ai sensi dell'articolo 916 del Codice dell'Ordinamento Militare" nei confronti del 1^ Maresciallo dell'Aeronautica Militare P. Di Giovanni poiché "i gravi fatti per i quali è stata esercitata l'azione penale, nel procedimento n. 47/12 MAS R.mod. 21, risultano essere pregiudizievoli dei valori che contraddistinguono lo "status" di militare e si pongono in palese contrasto con i doveri di rettitudine morale richiesti a un Sottoufficiale";

di tutti gli atti preordinati, preparatori, presupposti, conseguenziali e connessi, ancorché non conosciuti, comunque lesivi dell'interesse del ricorrente, in particolare: della "proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale" nel limite in cui possa ritenersi rilevante quale motivazione per relationem, con il foglio prot. M_DARM041/051/P6-3, datato 11.4.2013, a firma del Comandante Col. A.A.r.a.n. Francesco Grassi;
del parere di concordanza formulato dal Comando Logistico dell'Aeronautica Militare il 19.4.2013, a firma del Comandante Gen. S.A. Maurizio Lodovisi;

della "proposta di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego", recante prot. M_D.A.R.M003/519/P6-3 del 24.4.2013, a firma del Capo Ufficio Col. A.A.r.a.n Pil. Elio De Martinis;
atti questi ultimi tutti conosciuti in occasione dell'assentito accesso agli atti;
nonché degli eventuali atti presupposti, ovvero resi nella fase istruttoria, ancorché non cogniti, ovvero solo verosimilmente richiamati nei predetti atti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 25 settembre 2013, depositato nei termini, il Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare P D G ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del D.M. n. 0280/III-7-2013 adottato in data 29 maggio 2013 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, e notificato in data 11 giugno 2013, con il quale è stata disposta la “sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego connessa a procedimento penale, ai sensi dell’art. 916 del Codice dell’Ordinamento Militare” nei confronti del ricorrente poiché” i gravi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, nel procedimento n. 47/12 MAS R. mod. 21, risultano essere pregiudizievoli dei valori che contraddistinguono lo “status” di militare e si pongono in palese contrasto con i doveri di rettitudine morale richiesti a un Sottufficiale”, nonché di tutti gli atti preordinati, preparatori, presupposti, conseguenziali e connessi citati nell’epigrafe del ricorso.

Il ricorrente fa presente di essere stato iscritto nel registro degli indagati e di essere stato oggetto il 27 febbraio 2013 di una richiesta di emissione del decreto di rinvio a giudizio da parte della Procura Militare della Repubblica di Roma per il reato di concorso in peculato continuato ed aggravato. Il ricorrente contesta la legittimità dell’impugnato decreto di sospensione precauzionale facoltativa deducendo le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 52 e 97 Cost;
artt. 1, 3, 7 e 10 della legge n. 241/90;
art. 20 legge n. 599/1954;
artt. 861, 865, 866, 916 D. L.vo n. 66/2010);
violazione della circolare n. M_D_

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