TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-05-20, n. 202200507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-05-20, n. 202200507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200507
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2022

N. 00507/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A H, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia e Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia, notificato in data -OMISSIS- mezzo racc. e ritirato dal ricorrente presso l'ufficio postale in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e della Questura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. M Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e rilevato:

- che il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 in favore del sig. -OMISSIS-;

- che con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di Brescia, previa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, ha respinto l’istanza per non avere adeguatamente dimostrato il lavoratore la sua presenza in Italia almeno dalla data dell'8 marzo 2020 o precedentemente;

- che il provvedimento in questione è stato impugnato lamentandone l’illegittimità per travisamento dei fatti giacché la presenza in Italia del ricorrente, in un periodo antecedente alla data sopra richiamata, sarebbe confermata da una ricevuta di Poste Italiane datata -OMISSIS-;

- che, in effetti, tale ricevuta ragionevolmente fa presumere la presenza in Italia del ricorrente in un momento antecedete e prossimo all’8 marzo 2020 in quanto il personale dello sportello di poste italiane nel rilasciare il documento ha indicato nel medesimo il numero del passaporto in titolarità del sig. -OMISSIS-;

- che tale circostanza, nonostante sia stata evidenziata a mezzo delle osservazioni consequenziali alla comunicazione del preavviso di rigetto, non è stata presa in considerazione dell’amministrazione;

- che per tale ragione il ricorso va accolto annullando, per l’effetto, l’atto impugnato con l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, alla luce delle motivazioni esposte, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

- che sotto il profilo della domanda risarcitoria la stessa non può essere accolta non avendo dimostrato il ricorrente il pregiudizio lamentato non potendo il potere equitativo riconosciuto al giudice sopperire all’onere probatorio gravante sul danneggiato;

- che le spese del giudizio possono essere compensate alla luce dell’accoglimento, solo parziale, del ricorso

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