TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202401247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202401247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401247
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 01247/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00713/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 713 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AN, via XX Settembre,45;



contro

Ministero dell'Interno - Questura AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di AN e notificato al ricorrente lo stesso -OMISSIS-;

- del verbale della Questura di AN di notifica ed esecuzione del provvedimento di DASPO nei confronti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura AN;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del -OMISSIS-, il Questore di AN ha adottato nei confronti del ricorrente il D.A.SPO per la durata di un anno, a causa del comportamento da questi tenuto il -OMISSIS- - in occasione del transito della squadra di calcio dell’-OMISSIS- in prossimità del casello A18 di Giarre – poiché “(…) dopo aver occupato la sede stradale, accendeva, unitamente ai predetti tifosi della squadra di calcio dell’-OMISSIS-, numerosi fumogeni. La fitta coltre di nebbia sprigionatasi ed il contemporaneo maneggio di numerosi oggetti infiammati creava inequivocabilmente concreto pericolo per le persone e le auto in transito e nocumento alla circolazione stradale (…)”.

Con il ricorso in esame, notificato il 5 maggio 2022 e depositato il 6 maggio 2022, il destinatario della misura avversata ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 6 bis della legge n. 401/1989. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità manifesta.

La parte ricorrente, in sintesi, ha argomentato in merito all’insussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'irrogazione del DASPO.

Secondo l’esponente il DASPO sarebbe stato emanato sulla base di un totale travisamento dei fatti, atteso che il ricorrente si sarebbe “ limitato ad accogliere il pullman con i giocatori dell’-OMISSIS- in ingresso a Giarre, incitando i giocatori e sollevando verso l'alto un fumogeno acceso, con i colori sociali della sua squadra, senza che tale condotta abbia comportato alcun pericolo, né attuale né potenziale, per l’altrui incolumità”.

Si sarebbe trattato, dunque, di un comportamento del tutto pacifico occorso “ alle 13 di una domenica pomeriggio di inverno, in cui la strada era del tutto sgombra da auto e passant i”.

Pertanto, in assenza di alcuna situazione di pericolo, la Questura di AN ha erroneamente ritenuto che la condotta integrasse la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge n. 401/1989;

- con il secondo sono stati dedotti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989.

Secondo la parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto si limita a riferire apoditticamente che l’accensione dei fumogeni ha comportato un pericolo per le persone e le auto in transito al casello, senza addurre la minima motivazione sulla presunta rilevanza di tale evento in ordine all'irrogabilità del DASPO;

- con il terzo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 492/1981 sotto altro profilo.

Per l’esponente, in sintesi, non è ammissibile l'emanazione del DASPO solo ed esclusivamente sulla base della denuncia per il reato di cui all’art. 6-bis della l. n. 401/1989 tenuto anche conto che, nel caso in esame, i tifosi si sarebbero “limitati” ad accendere un fumogeno per supportare la propria squadra in condizioni di totale ordine e sicurezza;

- infine, con il quarto sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, e 10 della legge n. 241/1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Omessa partecipazione dell’interessato.

Per l’esponente è illegittima l’omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di irrogazione del DASPO.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe giustificata, posto che tra l’evento e il rilascio del provvedimento sono trascorsi dieci giorni, termine che non giustificherebbe l’urgenza, necessaria per omettere tale avvio.

2. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio e ha controdedotto alle censure articolate in ricorso.

3. Con ordinanza

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