TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202300186

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202300186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300186
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 00186/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01062/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2022, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima domiciliata;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F C, D R, Paolo Giugliano e Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del bando di gara indetto dal Comune di Lecce per l’affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari – di cui alla legge n. 890/1982 e ss. mm. ii. – e comunicazioni connesse, di violazioni del codice della strada, di cui all’art. 201 del d. lgs. n. 285/1992, di violazioni di regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale – area 1 – Regione Puglia – CIG 92337782A9, pubblicato sul sito del Comune di Lecce e sulla G.U.R.I. il 6 giugno 2022 e con invio alla G.U.U.E effettuato il 31 maggio 2022;

- della Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022, del relativo capitolato tecnico ed in particolare dell’art. 8 e, per quanto di interesse, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e di Poste Italiane s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. A V e uditi, per le parti, i difensori avv. dello Stato G. Matteo, per la parte ricorrente, avv. L. Astuto, per il Comune, e avv. D. Ruggiero per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) agisce, ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/1990, per l’annullamento del bando di gara indetto dal Comune di Lecce per l’affidamento del “ servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari – di cui alla legge n. 890/1982 e ss. mm. ii. – e comunicazioni connesse, di violazioni del codice della strada – di cui all’art. 201 del d. lgs. n. 285/1992 –, di violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale” , per l’Area 1, Regione Puglia (CIG 92337782A9), pubblicato sul sito del Comune di Lecce e sulla GURI il 6 giugno 2022 e con invio alla GUUE effettuato il 31 maggio 2022, della Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022, del relativo capitolato tecnico ed in particolare dell’art.8 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

2) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecce e Poste Italiane s.p.a. (di seguito solo “Poste”), aggiudicataria della gara suddetta.

3) Dal bando (v. all. 1 ricorso) – e come illustrato dal Comune e da Poste nelle memorie difensive – risulta che il Comune, tenuto conto dell’esame dei flussi storici relativi alle notifiche effettuate dal Comando di Polizia Locale nell’ultimo triennio (da cui emergeva che il 78% delle notifiche è stato effettuato nei confronti di residenti della Regione Puglia ed il restante 22% nei confronti di residenti di altre Regioni d’Italia), ha previsto due distinte gare, una per l’Area 1, che è oggetto del gravame in esame e destinata alla corrispondenza per la Regione Puglia, e una per l’Area 2, riferita alla corrispondenza sul restante territorio nazionale (non oggetto di gravame).

4) È stato previsto (art. 5 Capitolato) il possesso della licenza individuale speciale di tipo A2 per la Regione Puglia oppure della licenza di tipo A1 su scala nazionale oppure essere concessionario del servizio universale.

5) L’art. 8 del Capitolato, rubricato “ Copertura territoriale e numero addetti ” prevede che:

I. Come indicato nella Delibera

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