TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-06-08, n. 202006119
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Testo completo
Pubblicato il 08/06/2020
N. 06119/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07682/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7682 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C V B, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. M_D GMIL REG2019 0350421 del 30.5.2019 e notificato il successivo 03.06.2019, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto, ha respinto l'istanza presentata dal Magg. C V B in data 18.02.2019 e volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente con collocamento nella categoria del complemento a decorrere dal 13.03.2019; - del presupposto preavviso di rigetto di cui alla nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto recante prot. n. M_D GMIL REG2019 0217989 del 21-03-2019 e notificata il successivo 22.03.2019; - di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo al parere espresso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale richiamato nel medesimo provvedimento definitivo di rigetto mediante fogli in riferimento c. e d. ed ivi specificatamente individuato nelle rispettive note recante prot. n. M_D E 24094 REG2019 0023207 del 13.03.2019 e prot. n. M_DE 24094 REG2019 0045309 del 28.05.2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\10\2019:
- della nota prot. M_D GMIL REG2019 0537342 del 9.10.2019 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, relativa ad esecuzione ordinanza n. 04524/2019 del Consiglio di Stato, in esito al ricorso n. 07057/2019 proposto dal Ministero della Difesa; - dell'ivi richiamato Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2019 0537183 del 9 ottobre 2019 con il quale, in pretesa esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4524/2019, è stato annullato, ai sensi dell'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il precedente Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2019 0437388 del 23 luglio 2019, con cui, in esecuzione della ordinanza cautelare del Tar Lazio, Sez. I-bis, n. 4797/2019, era stata disposta nei confronti del ricorrente la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 1 agosto 2019 e il collocamento, sotto la stessa data, nel corrispondente ruolo degli Ufficiali di complemento dell'Esercito, ai sensi dell'art. 933, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2010 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato del 17 giugno 2019, impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali l’Amministrazione resistente ha respinto la sua istanza di cessazione anticipata dalla ferma volontaria con contestuale collocamento nella categoria del complemento.
In particolare, l’istante, Ufficiale Medico in servizio, dal 2014 in possesso di titolo specialistico in Cardiochirurgia, ha contratto con l'Amministrazione della Difesa un periodo di ferma speciale ex art. 964, D.lgs. n. 66/2010, pari ad anni 12,5, con scadenza nell’anno 2025.
Nelle more della ferma ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico – disciplina di Cardiochirurgia presso la ASL lecce, bandito con deliberazione della medesima Amministrazione n. 1862 del 28.12.2016, all’esito del quale è risultato idoneo non vincitore, collocandosi al nono posto della graduatoria di merito.
Successivamente, a seguito delle dimissioni dal servizio di uno dei candidati vincitori del concorso, è stata disposta la assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, quale Dirigente Medico in Cardiochirurgia a far data dal 13.03.2019.
L’odierno ricorrente ha, pertanto, accettato la proposta di assunzione, che ha condizionato alla risoluzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione.
In data 18 febbraio 2019, il ricorrente ha presentato istanza di cessazione anticipata dalla ferma volontaria alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, che l’ha rigettata. Il diniego è stato motivato dall’Amministrazione sostanzialmente in base impossibilità di ravvisare quei motivi di eccezionalità che consentono ai sensi dell'art. 933 del D. Lgs. 66/2010 di superare il vincolo posto dalle ferme ordinarie e speciali contratte.
Parte ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento, censurando, con unico articolato motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 933, commi 1 e 2, 964 e 724 del D.lgs. n. 66/2010, anche con riferimento all’articolo unico della L. 26 marzo 1965, n. 229.
In sostanza, il medesimo ricorrente ha rilevato che l’ipotesi di superamento di un concorso pubblico rientri tra quelle che possono giustificare lo scioglimento anticipato della ferma, nonché l’illogicità della scelta dell’amministrazione che avrebbe impedito al ricorrente di svolgere attività di chirurgia cardiovascolare, in carenza di un simile reparto dell’amministrazione della difesa, nonché la disparità di trattamento con altri ufficiali.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 10 luglio 2019, articolando argomentazioni difensive con separata memoria.
L’adito T.A.R., con ordinanza n. 4797/2019, ha accolto la richiesta di misure cautelari “atteso che, prima facie, l’ufficiale medico ricorrente ha richiesto il congedo in quanto vincitore di un concorso pubblico e che, pertanto, il ricorso appare sorretto da fumus boni iuris stante i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza, 26/03/2012, n. 1746”.
In data 30 luglio 2019, il ricorrente ha sottoscritto con l’Azienda sanitaria pugliese il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in posizione funzionale di