TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202200984
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2022
N. 00984/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio L Servizi e Lavori società cooperativa consortile stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , e PH Facility s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria e mandante di R.T.I., rappresentate e difese dagli avvocati M V, prof.ssa M V F, M O e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Coopservice soc. coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
Idealservice soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti della procedura aperta indetta dall’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per gli enti sanitari della Regione Liguria e, segnatamente, la determinazione a contrarre, il bando, il disciplinare, il capitolato e la determinazione n. 43 del 27.1.2021, recante l’aggiudicazione del lotto n. 2 (Asl 3 - Ospedale Evangelico - A.Li.Sa.) al R.T.I. Coopservice sooc. coop. p.a. / Pulitori & Affini s.p.a.;
- della D.G.R. n. 456 del 20.5.2016, avente ad oggetto l’approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. della Regione Liguria e la C.R.A. dell’Agenzia Regionale Sanitaria per la disciplina dell’esercizio delle funzioni di committenza per la fornitura di beni e l’appalto di servizi in materia sanitaria;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto-quadro eventualmente stipulato;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- della nota della Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale prot. n. 957661 del 7.9.2022, recante l’analisi comparativa prestazionale ed economica tra le condizioni di aggiudicazione dell’offerta Idealservice nella gara A.Li.Sa. e quelle dell’offerta L nella gara Consip;
- delle note dell’Asl 4 prot. n. 13605 dell’11.3.2022, dell’Istituto Gaslini prot. n. 9276 del 28.3.2022, dell’Ospedale Evangelico Internazionale prot. n. 2911 del 17.3.2022, dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera prot. n. 9342 del 1°.4.2022 e prot. n. 4035 del 30.4.2021;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante affidamento del servizio di pulizie, o, in subordine, per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.Li.Sa., della Regione Liguria e di Coopservice soc. coop. p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 26 febbraio 2021 e depositato il 10 marzo 2021 Consorzio L Servizi e Lavori società cooperativa consortile stabile (d’ora innanzi, anche Consorzio L o, semplicemente, L) e PH Facility s.r.l. (d’ora innanzi, anche PH), costituenti il R.T.I. aggiudicatario del lotto n. 4 della convenzione Consip “pulizie sanità” per le province di Genova e La Spezia, hanno impugnato gli atti della procedura aperta indetta dall’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (di seguito, A.Li.Sa.) per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per gli enti sanitari liguri e, segnatamente, la determina a contrarre, il bando, il disciplinare, il capitolato e la determinazione n. 43 del 27 gennaio 2021, recante l’aggiudicazione del lotto n. 2 al R.T.I. Coopservice sooc. coop. p.a. / Pulitori & Affini s.p.a., nonché la D.G.R. n. 456 del 20 maggio 2016, avente ad oggetto l’approvazione della convenzione regionale per la disciplina delle funzioni di committenza in materia sanitaria. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto-quadro eventualmente stipulato nelle more.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 97 e 117 Cost.; dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999; dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.l. n. 66/2014, conv. in l. n. 89/2014; dell’art. 213, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016; dell’art. 18 della L.R. n. 41/2014; nonché delle norme espressamente indicate nel motivo . A.Li.Sa. non avrebbe potuto operare quale soggetto aggregatore, perché:
- l’art. 9 del d.l. n. 66/2014 ammetterebbe una sola centrale di committenza per regione, sì che nell’elenco dei soggetti aggregatori tenuto dall’A.N.A.C. risulterebbe iscritta per la Regione Liguria unicamente la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.);
- di conseguenza, si appaleserebbe illegittima la D.G.R. n. 456 del 20 maggio 2016, con cui la S.U.A.R. ha delegato l’esercizio delle funzioni di centrale di committenza in materia sanitaria all’Agenzia Sanitaria della Liguria, cui è succeduta A.Li.Sa. a decorrere dal 1° ottobre 2016;
- parimenti, l’art. 18 della L.R. n. 41/2014, ai sensi del quale A.Li.Sa., Liguria Digitale s.p.a. e Consorzio Energia Liguria costituiscono articolazioni funzionali della S.U.A.R., moltiplicherebbe indebitamente le centrali di committenza regionali, frustrando la ratio della normativa primaria di contenimento dei costi;
- inoltre, il suddetto art. 18 non rispetterebbe gli artt. 97 e 117 Cost., perché, da un lato, allenterebbe i vincoli comunitari di spending review , mentre, dall’altro lato, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza e la competenza concorrente nel coordinamento della finanza pubblica.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 66/2014, conv. in l. n. 89/2014, dell’art. 1, commi 548, 549 e 550, della legge n. 208/2015, nonché delle norme espressamente indicate nel motivo. Eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione . La gara Consip “pulizie sanità”, lotto n. 4, vinta dalle imprese esponenti, concernerebbe gli stessi servizi ed il medesimo territorio del lotto n. 2 della procedura regionale, ma la convenzione nazionale consentirebbe agli enti sanitari un risparmio annuale di oltre € 225.000,00, a fronte di uno standard qualitativo superiore e di maggiori garanzie