TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-12-20, n. 201900786

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-12-20, n. 201900786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900786
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2019

N. 00786/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2015, proposto da
G. M., rappresentato e difeso dall'avvocato O L, con domicilio eletto presso lo studio Alessia Picozzi, in Ancona, via Sparapani, 203;

contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Zona Territoriale n.-OMISSIS-, Gestione Liquidatoria dell’U.S.L. n .-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Annalisa Losacco in Ancona, corso Garibaldi, 19;

nei confronti

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per la condanna

della Regione Marche, del Ministero della Salute, dell’Asur Marche e della Gestione Liquidatoria della ex Usl di -OMISSIS- al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in favore dell’attore, nella misura di Euro 122.089,50 ovvero di Euro 129.513,00, oltre al danno psichico, esistenziale ed al lucro cessante a causa della -OMISSIS- nell’esercizio della propria professione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale n.-OMISSIS-, della Gestione Liquidatoria dell’ex U.S.L. n.-OMISSIS-, della Regione Marche e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, è un -OMISSIS- in pensione che ha prestato servizio nel SSN in vari ruoli e presidi, tra cui in un ospedale di -OMISSIS- specializzato per la cura della tubercolosi e della malattie respiratorie e poi in un reparto di -OMISSIS-.

In data -OMISSIS- a seguito di esami -OMISSIS- veniva a conoscenza della -OMISSIS-.

In pensione dal -OMISSIS-, si sottoponeva a visita presso la Commissione Medica ospedaliera di -OMISSIS- che, con verbale n. -OMISSIS-, così riteneva “visto che l'interessato ha prestato servizio presso diverse strutture sanitarie pubbliche come -OMISSIS- dal -OMISSIS-;
valutato che l'evento dannoso ha prodotto una perdita di integrità psico-fisica a carattere permanente ed irreversibile;
giudica fosse da ritenere sufficientemente ricostruito il nesso causale”. Era quindi diagnosticata “la seguente menomazione permanente dell'integrità psico fisica: -OMISSIS-, da ritersi contratta durante l’attività professionale del ricorrente.

Dopo il tentativo di conciliazione, parte ricorrente presentava ricorso ex art. 44 e ss c.p.c al Tribunale di -OMISSIS-, quale giudice del lavoro, richiedendo il risarcimento del danno biologico permanente, da invalidità temporanea, totale e parziale e danno psichico;
oltre a danno patrimoniale da esborsi per cure e assistenza nonché a titolo di lucro cessante per il ritardo nella disponibilità delle somme dovute. Il ricorso veniva iscritto con RG n. -OMISSIS-.

Con sentenza n. -OMISSIS- (motivazione depositata il -OMISSIS-) il Giudice del lavoro di -OMISSIS- respingeva le domande del ricorrente, considerando assorbente l’eccezione di prescrizione dedotta dalla controparte. In particolare si notava come il ricorrente avesse avuto conoscenza della malattia il -OMISSIS- per cui il danno, in considerazione del carattere quinquennale della prescrizione ex art. 2947 c.c., doveva essere considerato ampiamente prescritto al momento della domanda.

Contro tale sentenza insorgeva il ricorrente, chiedendone la riforma con ricorso alla Corte di Appello di -OMISSIS- iscritto al numero di ruolo n. -OMISSIS-. Con sentenza n. -OMISSIS- la Corte di Appello dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria, in quanto la diagnosi della patologia era anteriore al -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 69 settimo comma del d.lgs n. 165 del 2001.

Il giudizio è quindi stato riassunto, con il presente ricorso, dinanzi a questo Tar riportando, sostanzialmente, la documentazione e le domande formulate nei ricorsi al giudice civile.

In particolare si ripropongono le doglianze del ricorso presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con particolare riguardo alla contestazione dell’eccezione di prescrizione, ritenuta fondata nella sentenza del giudice primo grado.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Marche, l’

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