TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-06-22, n. 200904077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-06-22, n. 200904077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904077
Data del deposito : 22 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00294/2006 REG.RIC.

N. 04077/2009 REG.SEN.

N. 00294/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 294 del 2006, proposto da:
B A L B, rappresentata e difesa dagli avv. M R F e L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A R in Milano, via Podgora, 7;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto datato 17.10.2005 del Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia – pubblicato nella G.U. il 7.11.2005 e comunicato alla richiedente il 16.12.2005, in allegato alla lettera datata 12.12.2005, prot. n.3361/03 – 47552, nella parte in cui è stata respinta la domanda di riconoscimento del titolo professionale di psicologo – Sez. A, conseguito dall’istante nella Comunità Europea;
nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e, comunque, connesso a quello impugnato, ivi compresi, in particolare, la determinazione della Conferenza di Servizi ed il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria assunto nella seduta del 26.07.2005, con cui è stato espresso parere sfavorevole al riconoscimento del titolo di psicologo-Sez.A in capo alla sig.ra Bougaux.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/05/2009 la dr.ssa C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L’esponente, con istanza datata 15.03.2005, formulava al Ministero intimato la richiesta di riconoscimento in Italia dei propri titoli professionali per l’iscrizione nell’Albo degli Psicologi – Sezione A.

All’istanza, l’interessata allegava:

- l’attestato dell’esperienza lavorativa maturata nel periodo 1.07.1994 – 31.12.2001 in qualità di psicologa presso un’istituzione collegata all’amministrazione della città di Monaco;

- la dichiarazione dei responsabili della predetta istituzione con l’indicazione degli incarichi svolti dall’esponente presso l’istituzione stessa;

- la dichiarazione di valore resa dal Consolato Generale d’Italia a Monaco in relazione all’esperienza lavorativa in questione;

- copia del diploma di laurea conseguito presso l’università Catholique de Louvain in data 5.09.1991, con la relativa dichiarazione di valore del Consolato d’Italia a Bruxelles;

- copia del diploma di Assistente in Psicologia conseguito all’Istitut Libre Marie Haps il 09.09.1988, con relativa dichiarazione di valore del Consolato italiano a Bruxelles;

- copia del diploma del VFT di terapia della coppia e consulenza sistemistica rilasciato in data 04.03.1998;

- attestato di frequenza del corso di Ipnosi clinica della Milton Erickson Ges. del 26.11.2002.

In data 18.04.2005 il Ministero richiedeva chiarimenti circa la regolamentazione del titolo di psicologo nell’ordinamento tedesco.

Con lettera del 25.04.2005 il Ministero della RFD comunicava che la professione di psicologo in Germania non è regolamentata.

Con decreto datato 17.10.2005 il Ministero respingeva la domanda dell’esponente in ordine all’iscrizione alla sezione A dell’Albo in questione, asserendo la differenza del percorso formativo e dell’esperienza professionale della sig.ra B, rispetto alla formazione accademico-professionale richiesta per l’esercizio della professione di psicologo in Italia.

L’esponente è insorta contro il decreto da ultimo citato, chiedendone l’annullamento per i motivi come di seguito, in sintesi, rubricati:

1) eccesso di potere per carenza di motivazione;
violazione delle norme sulla trasparenza amministrativa.

2) eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti;
falsa o errata applicazione delle norme che disciplinano il riconoscimento dei titoli conseguiti nei Paesi della Comunità Europea.

3) eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, mancata e/o falsa applicazione delle disposizioni che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi della C.E..

4) eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, mancata e/o falsa applicazione delle disposizioni che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi della C.E. – altro profilo.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, contro deducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i soggetti chiamati a partecipare alla conferenza dei servizi, nonché, al Consiglio Nazionale degli Psicologi.

Con ordinanza n.54 del 24.03.2009 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’intimata Amministrazione.

In data 8.04.2009 in adempimento della cit. O.C.I. sono stati depositati l’estratto del verbale della Conferenza di servizi del 26.07.2005 e relativa nota di accompagnamento, in cui si precisa che: “non sussiste agli atti del fascicolo separato verbale di espressione del parere del rappresentante di categoria”.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009 la causa – dopo la discussione delle parti – è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente affrontare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente amministrazione.

Premesso che la difesa resistente non ha precisato a che titolo il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti più sopra menzionati, va chiarito che, sia, nei confronti dei partecipanti alla conferenza di servizi, che, rispetto al Consiglio nazionale degli psicologi, difettano i requisiti, sia, di parte resistente, che, quelli richiesti per la qualificazione in termini di “contro interessati” all’odierno ricorso.

Ciò, in quanto nella “procedura di riconoscimento” (come descritta dall’art.12 del d.lgs.112/1992, applicabile ratione temporis all’odierna fattispecie) la conferenza di servizi – nell’ambito della quale è “sentito” il rappresentante del “Consiglio nazionale di categoria” - presenta carattere istruttorio e, dunque, endoprocedimentale, mentre, l’unica autorità procedente e decidente dev’essere individuata nell’anzidetto Ministero.

Nessuna indicazione è, d’altra parte, fornita dal patrocinio resistente, per evidenziare la titolarità, da parte dei summenzionati soggetti, di un interesse giuridicamente rilevante a conservare il provvedimento oggetto d’impugnazione.

Per tali ragioni, la surriferita eccezione si rivela, oltre ché generica, infondata.

Passando all’esame del merito, il Collegio osserva quanto segue.

Nel quadro della libera circolazione delle persone, il Trattato che istituisce la Comunità Europea ed il Trattato sull'Unione Europea tutelano la libera circolazione dei professionisti, oggi divenuta effettiva nei Paesi dell'Unione, grazie ad un sistema di direttive comunitarie sul riconoscimento dei titoli professionali.

La direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio delle Comunità europee ed entrata in vigore il 4 gennaio 1991, pone, per quanto qui d’interesse, un generale sistema di riconoscimento dei titoli di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, ribadendo il principio fondamentale per cui, ai sensi dell'art.3 del Trattato U.E., uno degli obiettivi della Comunità è l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Ciò implica, per i cittadini dell'Unione, il diritto ad esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

Il sistema si fonda su una innovativa costruzione giuridica per cui, una formazione professionale ritenuta idonea all'esercizio di una professione in uno Stato membro, si presume che abbia uno spessore formativo tale da consentire di esercitare la stessa professione in tutti gli altri Stati dell'Unione (così Cons. Stato IV^ sez. 13.04.2005 n. 1705).

Tale disciplina si completa, poi, con la previsione - in caso di formazioni professionali difformi, per materie o per attività professionali ricomprese nel titolo di cui si chiede il riconoscimento (che, cioè, non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo) - della necessità di "misure compensative", che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento e che vengono richieste al fine di colmare eventuali lacune nella formazione accademico- professionale del professionista "comunitario", rispetto alla formazione professionale nazionale.

Tale sistema è stato recepito in Italia col D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 (oggi abrogato dall’art. 60 del d.lgs.

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