TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-10-24, n. 201304750

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-10-24, n. 201304750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201304750
Data del deposito : 24 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01079/2009 REG.RIC.

N. 04750/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01079/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2009, proposto da S S, rappresentato e difeso dall’avv. P M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Loredana Avino in Napoli, via Cilea, n. 39;

contro

il Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti G C e M I, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 3754 del 24 novembre 2008, con il quale il Comune di Casoria ha rigettato la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata da S S in data 13 dicembre 2004 ai sensi della l. n. 326 del 2003;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. In data 13 dicembre 2004 S S ha presentato una domanda, ai sensi della l. n. 326 del 2003, per la sanatoria straordinaria di un capannone con destinazione artigianale ed industriale, avente una superficie di circa 200 mq., realizzato nel Comune di Casoria, in località Lavinaio Grande, insistente su area catastalmente censita al foglio n.3, particella 1524. Tale istanza è stata integrata dall’interessato, con il deposito di documentazione ulteriore, il 25 luglio 2008

B. In data 8 luglio 2008 è stato eseguito un sopralluogo sulla suddetta area e, come emerge dalla relativa relazione redatta dal tecnico comunale, geom. N F, è stata rilevata l’esistenza, in una traversa di Via Bracca (successivamente denominata via Mameli) di un capannone in lamiere grecate che, anche dagli accertamenti in precedenza svolti, risultava chiuso e non accessibile. Dagli atti istruttori depositati in giudizio emerge, inoltre, che il capannone, di forma irregolare e con una superficie pari a circa 200 mq., presentava una struttura portante in ferro ed una copertura in lamiera coibentata.

C. Con nota prot. n. U/3487 P.T. del 15 ottobre 2008, l’amministrazione comunale ha comunicato il preavviso di rigetto, in considerazione delle caratteristiche dell’opera, come descritta nella domanda di sanatoria, tali da escludere la possibilità di ritenere il manufatto completato, degli elementi strutturali esterni (“ esistenza di copertura e tompagni non stabili ”), nonché della circostanza che il capannone esistente alla data del sopralluogo eseguito il 10 ottobre 2008 risultava realizzato con 12 pilastri in cemento armato, tompagnature in mattoni forati e copertura in lamiera grecata.

D. Il S ha, dunque, presentato le proprie osservazioni e successivamente, in data 24 novembre 2008, l’amministrazione comunale ha adottato il provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria.

E. Il suddetto provvedimento è stato impugnato da S S con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale ne ha dedotto l’illegittimità per:

- violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241 del 1990, a motivo della mancata adeguata valutazione delle osservazioni presentate dall’interessato nel corso del procedimento;

- violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 31 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di motivazione, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, la consistenza dell’opera, come accertata nel corso dei sopralluoghi eseguiti nel 2008, è la medesima di quella originariamente esistente prima del mese di ottobre del 2002 e, cioè, all’epoca della realizzazione;
ciò con la conseguenza che l’opera era completa e condonabile, in quanto completa al grezzo, tompagnata e stabilmente coperta;

- violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 31 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto ove si ritenesse che la motivazione posta a fondamento del provvedimento reiettivo gravato sia da ravvisare nella non coincidenza delle opere riscontrate nel 2008 con quelle descritte nella domanda di sanatoria, tale conclusione mancherebbe, comunque, di riscontri oggettivi e già da rilievo aerofotogrammetrico effettuato in data 18 ottobre 2006 il manufatto risulta individuabile;

- violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 31 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere, in quanto all’atto di presentazione della domanda di condono il ricorrente ha depositato anche la propria dichiarazione sostitutiva in ordine alla data di ultimazione delle opere, sicché ove l’amministrazione avesse voluto contestare la sussistenza di tale requisito avrebbe dovuto indicare specifiche circostanze idonee a tal fine;

- violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 31 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere, in quanto dall’esame del provvedimento gravato non è dato comprendere se il giustificativo alla base del diniego sia da correlare all’assenza del requisito riferito all’epoca di realizzazione delle opere ovvero alla pretesa difformità tra l’opera descritta nella domanda di condono e quelle riscontrata nel corso dei sopralluoghi eseguiti nel 2008.

F. Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

G. All’udienza pubblica del 10 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Dalla documentazione versata in atti e dall’esame del provvedimento impugnato si evince che la determinazione adottata dall’amministrazione pone a proprio fondamento sia le discrepanze emerse nel corso dell’istruttoria tra l’opera descritta nella domanda di sanatoria straordinaria e quella riscontrata nel corso dei sopralluoghi eseguiti dal tecnico comunale incaricato e dalla Polizia Municipale nel 2008, sia l’insussistenza dei requisiti strutturali necessari ai fini della condonabilità dell’opera.

2.1. A tal fine, assume rilievo la circostanza che, come attestato nella relazione redatta dal tecnico comunale in data 11 luglio 2008, se dall’esterno il capannone presentava una struttura in lamiere grecate, alla data dell’8 luglio 2008, nella quale è stato eseguito il sopralluogo, era possibile intravedere, all’interno, la tompagnatura;
più in particolare, dagli atti redatti dal tecnico incaricato, geom. N F (il riferimento è, tra l’altro, alla relazione prot. n. 3453 del 10 ottobre 2008), emerge la realizzazione di dodici pilastri in cemento armato e di tompagnature con mattoni forati.

3. Se è vero che in via diretta il provvedimento gravato si appunta sulle suddette discrepanze, non è possibile revocare in dubbio che, nella fattispecie, la determinazione di rigetto della domanda di sanatoria involga anche le incertezze in ordine all’epoca di realizzazione delle opere, conseguenti proprio alle risultanze dell’approfondita istruttoria svolta dall’amministrazione;
è noto, infatti, che per l’ammissibilità al beneficio previsto dalla normativa in materia le opere devono essere realizzate entro il termine inderogabilmente fissato nella data del 31 marzo 2003.

4. Il Collegio rileva, in primo luogo, che per consolidata giurisprudenza – il che esime da citazioni specifiche – il concetto di ultimazione dei lavori rilevante ai fini della condonabilità delle opere abusive in edifici presuppone il completamento della copertura e la esecuzione del rustico, giacché solo in tal modo è assicurata la definizione della volumetria complessiva del fabbricato;
a tal fine si intende per "rustico" la muratura di tamponatura priva di rifiniture. Si comprende perciò che esso non può essere sostituito dal semplice "scheletro" dell’edificio, atteso che, in assenza della tamponatura, in muratura o in altro materiale, la volumetria dell’'immobile può essere ancora modificata.

4.1. Nella fattispecie oggetto di giudizio, dalla domanda di condono emerge che l’opera era costituita solo da una struttura portante in ferro e da copertura in lamiera;
da ciò consegue l’evidente insussistenza – come correttamente rilevato dall’amministrazione comunale nel provvedimento reiettivo gravato – dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di condono la quale, in quanto connotata dal carattere dell’eccezionalità, è soggetta a regole di stretta interpretazione.

5.1. Il Collegio deve inoltre evidenziare che la prova della realizzazione delle opere abusive entro la data prescritta grava sull’interessato che presenta la domanda di condono, il quale può avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma, a fronte di elementi acquisiti dall'Amministrazione idonei ad evidenziare una diversa epoca di realizzazione dell’abuso, l’istante è gravato dall'onere di provare, attraverso dati ed elementi certi, l'effettiva realizzazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio, non potendo limitarsi a contestare i dati in possesso dell'amministrazione senza fornire alcun elemento di prova a corredo della propria tesi.

5.2. Tale prova non solo non è stata fornita dall’interessato ma, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione comunale, i rilievi aerofotogrammetrici prodotti evidenziano l’inesistenza del manufatto alla data del 24 luglio 2003.

5.3. Sebbene tali rilievi siano stati acquisiti dall’amministrazione comunale solo nel giugno 2009 e, dunque, successivamente all’adozione del provvedimento gravato, le evidenze dagli stessi emergenti costituiscono elementi che il Collegio ritiene di apprezzare in quanto idonei a confermare le ragioni alla base del provvedimento di rigetto.

5.4. Si rappresenta, peraltro, che in relazione alla suddetta produzione, la difesa di parte ricorrente non ha articolato alcuna deduzione né mosso contestazioni.

6. Si osserva, inoltre, che la mera presentazione dell'istanza di condono non autorizzava la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria straordinaria, le quali, fino al momento dell'eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi comunque abusive (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2010, n. 22302;
in senso analogo T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24 novembre 2009, n. 7961).

6.1. La possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, è, infatti, ammessa alle condizioni definite dall’art. 35 della l. n. 47 del 1985, applicabile anche alla fattispecie oggetto di giudizio in forza del rinvio contenuto nell’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003;
la suddetta norma, infatti, in presenza dei richiesti presupposti, consente il completamento «sotto la propria responsabilità» di quanto già realizzato e fatto oggetto di domanda di condono edilizio «solo al decorso del termine dilatorio di trenta giorni dalla notifica al Comune del proprio intendimento, con allegazione di perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi» (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 12 novembre 2010, n. 24017). Nel caso che ne occupa non emerge dalla documentazione versata in atti che tale procedura sia mai stata attivata dal ricorrente.

7. Legittimamente, dunque, l’amministrazione comunale ha adottato, in esito ad una esaustiva istruttoria, il provvedimento gravato, il quale non presenta alcuna lacuna sul piano motivazionale;
dalle considerazioni sopra svolte consegue anche l’infondatezza delle censure con le quali è stata contestata la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, giacché a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto l’interessato non ha fornito, in sede di presentazione delle proprie osservazioni, alcun elemento concretamente idoneo a contestare le risultanze dell’istruttoria svolta, essendosi limitato a mere asserzioni ed alla indicazione di cartografie comunali eseguite il 26 ottobre 2006 e, dunque, scarsamente significative, in quanto riferite ad epoca successiva al termine prescritto per l’ammissione al beneficio della sanatoria straordinaria.

8. Il conclusione, il ricorso va rigettato in quanto infondato.

9. Le spese di lite seguono, come per regola, la soccombenza e, opportunamente ridotte in considerazione del limitato apporto fornito dalla difesa dell’amministrazione resistente alla dialettica processuale, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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