TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-06-01, n. 202001250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-06-01, n. 202001250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001250
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2020

N. 01250/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01945/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Monfalcone, 22;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti

del provvedimento, nota prot. Cat. -OMISSIS- del 3 ottobre 2018 notificata il 4 ottobre 2018, con il quale la Questura di Catania ha revocato a -OMISSIS- la licenza di porto fucile uso caccia precedentemente rilasciatagli il -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. M A P F nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con nota prot. Cat. -OMISSIS- del 3 ottobre 2018, notificata il 4 ottobre 2018, la Questura di Catania revocava a -OMISSIS- la licenza di porto fucile uso caccia precedentemente rilasciatagli il -OMISSIS- poiché il medesimo si sarebbe reso protagonista di episodi di rilevanza penale ascrivibili nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui al combinato disposto degli artt. 81, 110, 319 e 321 c.p. secondo l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania e ritenuta contraddistinta dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dal G.I.P. nell’ordinanza del -OMISSIS- con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sebbene, in seguito, con l’ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, avesse annullato la predetta ordinanza del G.I.P., rimettendo -OMISSIS- in libertà, la Questura riteneva i fatti in questione, congiuntamente peraltro a quelli per i quali l’interessato era già stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di abuso in atti d’ufficio e corruzione elettorale (commessi a Catania nel mese di -OMISSIS-), indicativi della carenza del requisito della buona condotta richiesto dagli artt.11 e 43 T.U.L.P.S., procedendo, di conseguenza, alla revoca della licenza di porto fucile uso caccia per riscontrata carenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per la titolarità di licenze di polizia in tema di armi. L’Amministrazione, infatti, rilevava che il requisito della buona condotta, in difetto del quale, ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S, può essere negata la licenza di porto d’armi, deve essere inteso, per uniforme orientamento giurisprudenziale, come “ condotta irreprensibile ed immune da mende, anche remote, e vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati ”.

Con ricorso notificato ai sensi dell’art.41 c.p.a. il 9 novembre 2018 al Ministero dell’Interno ed alla Questura di Catania presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, Distrettuale di Catania, ai sensi dell’art. 11 R.D. 1611/1933, e depositato ai sensi dell’art. 45 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 19 novembre 2018, unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza di merito ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 co. 4 e 71 c.p.a., il ricorrente impugnava il predetto provvedimento, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S, eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, non adeguatezza rispetto allo scopo, travisamento dei presupposti, carenza di motivazione – perché l’Amministrazione avrebbe erroneamente fondato la controversa decisione su fatti e circostanze ancora da dimostrare in sede dibattimentale e, quindi, privi di riscontro oggettivo sul piano penalistico; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.43 co.2 T.U.L.P.S. per altri profili, eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell’art.3 L. n.241/1990 – perché l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il dedotto pericolo di abuso delle armi posto a fondamento della decisione adottata.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Amministrazione resistente, chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 6 dicembre 2018, il Collegio, uditi per le parti i difensori,

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