TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-02-04, n. 201601672

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-02-04, n. 201601672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601672
Data del deposito : 4 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07962/2015 REG.RIC.

N. 01672/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07962/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7962 del 2015, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dagli avv. S F, M G, S M, con domicilio eletto presso Studio Legale Fgm in Roma, Via Flaminia 259;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio sulla richiesta di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 10 co. 2, 3, 4 e ss. l. 19/1990


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

- che con atto (n. 7962/2015) il sig. Donato SANTORO ha adito questo Tribunale per l’annullamento del silenzio inadempimento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in merito alla sua richiesta di riammissione in servizio ai sensi dell’articolo 10, commi 2, 3,4 e seguenti della legge N. 19 del 1990, previa diffida notificata via fax il 24 marzo 2015 e con raccomandate a/r del 25-26-27 marzo 2015;

- che espone di essere un ex ispettore capo della Polizia penitenziaria e di aver presentato istanza di riassunzione in servizio per intervenuto ristabilimento dello stato di salute comprovato da adeguata documentazione medica e di non aver ricevuto alcuna comunicazione di risposta con conseguente illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione intimata;

- che avverso il silenzio il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione dell’articolo 2 della legge 241 del 1990, dell’articolo 84 del d.p.r. N. 3 del 1957, degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

- che il ricorso è suscettibile di positiva definizione, posto che l’istanza del ricorrente trae fondamento da una previsione normativa (art. 10 delle legge n. 19 del 1990) che disciplina i casi di riammissione in servizio dei pubblici dipendenti al verificarsi di determinati presupposti;

- che, stante la citata previsione normativa, a fronte di un posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al dipendente che chieda la riammissione in servizio, deve ravvisarsi la sussistenza di un obbligo della Amministrazione pubblica ad adottare un provvedimento di assenso o di rigetto della predetta istanza, nel caso di specie non rinvenuto;

- che deve essere dichiarata, dunque, l'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero della giustizia sull’istanza del ricorrente tesa a conseguire la sua riammissione in servizio, per l'effetto dovendosi ordinare all’amministrazione resistente di adottare i conseguenti provvedimenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione;

- che la domanda risarcitoria per danno da ritardo con conseguente condanna dell’amministrazione ministeriale al pagamento di euro 2000 o di somma da liquidarsi secondo equità, non è suscettibile di positiva definizione, tenuto conto della mancata dimostrazione in giudizio degli elementi costitutivi dell’illecito civile;

- che il ricorso deve essere accolto, nei limiti e nei sensi sopra indicati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione ad adottare entro il succitato termine un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente, con condanna dell’Amministrazione medesima al pagamento delle spese di giudizio che liquida della misura indicata in dispositivo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi