TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-08-03, n. 202313074
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Testo completo
Pubblicato il 03/08/2023
N. 13074/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06370/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2014, proposto da
New Poster s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell'Amba Aradam, n. 24;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via IV Novembre, n. 119/A;
per l'annullamento
del provvedimento della Provincia di Roma del 17 febbraio 2014, prot. n. 20264/14, avente ad oggetto il ricollocamento di impianti pubblicitari autorizzati anteriormente al 1° gennaio 1993.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma e di Citta' Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 giugno 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, New Poster s.r.l. (nel prosieguo, semplicemente “New Poster”), operante nel settore della pubblicità, impugna il provvedimento in epigrafe con il quale la Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) decideva di non procedere al ricollocamento degli impianti della ricorrente autorizzati anteriormente al 1° gennaio 1993 (ovvero prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada) ed individuati nell’elenco allegato, considerato che - come già evidenziato in sede di relativa comunicazione di preavviso ex art.10 bis della l. n. 241/1990 (non riscontrata dall’interessata) - “ non risultano effettuati i pagamenti ” e che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento provinciale di cui alla delibera consiliare n. 212 del 28 febbraio 2003, tali impianti “ possono permanere sulla vecchia posizione fino alla disponibilità di una nuova ubicazione se hanno provveduto al pagamento per tutto il periodo del canone dovuto ” e che “ il mancato pagamento del canone .. comporterà l’immediata decadenza del beneficio del mantenimento della posizione ed il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ”.
Parte ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, si duole di tale provvedimento di diniego di ricollocamento, assumendone l’illegittimità per “ VIOLAZIONE DI NORME ED ECCESSO DI POTERE ex art. 21-octies legge 7 agosto 1990 n. 241 con riferimento all'errata applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 7 della delibera consiliare della Provincia di Roma n. 212 del 28.2.2003 ("Regolamento impianti e cartelli pubblicitari") e con riferimento alla mancata considerazione dei pagamenti effettuati dalla New Poster srl” .
La Città Metropolitana di Roma Capitale si costituiva in giudizio, in particolare, evidenziando la morosità di New Poster per un omesso pagamento pari ad oltre 45.000 euro “ nonostante il limitato numero di impianti e l’esiguità del canone richiesto per l’installazione dei cartelli ”, come da relativi decreti ingiuntivi del marzo 2013, da ultimo confermati con le sentenze del Tribunale di Roma e della Corte di Appello richiamate in atti.
All’udienza pubblica di smaltimento del 9 giugno 2023, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Occorre premettere come, con autorizzazioni antecedenti all’entrata in vigore del nuovo Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), la Provincia di Roma aveva consentito a New Poster di installare numerosi impianti lungo le strade di proprietà provinciale, dettagliatamente individuabili in atti e rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 23, comma 9, del Codice della strada, successivamente entrato in vigore, a tenore del quale “ per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione ”.
Il Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992) introduceva la disciplina de quo con l’art. 58, comma 1, a mente del quale “ i cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento ”.
Il quadro normativo di riferimento veniva completato dall’art. 234 del Codice della strada vigente secondo il quale “ l’adeguamento dei mezzi pubblicitari alle disposizioni contenute nel presente articolo (ndr, la norma si riferisce all’art. 23 cit.) deve avvenire entro il 31 dicembre 1998 ”.
Nelle more del riordino degli impianti esistenti e non più conformi alle prescrizioni del nuovo Codice della strada (che implicava un complessivo ed articolato censimento degli impianti pubblicitari esistenti lungo le strade di propria competenza), la Provincia di Roma definiva una disciplina transitoria e provvisoria per gli impianti in oggetto, attraverso i seguenti atti amministrativi:
- la delibera della Giunta n. 425 del 18 luglio 2001 che stabiliva: i) che i mezzi pubblicitari oggetto di diniego ma aventi diritto al ricollocamento ex art. 58 del d.P.R. n. 495/1992 potevano permanere “sulla vecchia posizione fino alla disponibilità della nuova ubicazione, previo assoggettamento alle prescrizione tecniche e pagamento, per tutto il periodo, del canone dovuto ai sensi dei regolamenti vigenti” ; ii) che il mancato pagamento del canone dovuto e/o il mancato spostamento dell’impianto nella nuova posizione eventualmente comunicata dalla Provincia (al pari di qualsiasi altra violazione delle prescrizioni impartite dall’Amministrazione) avrebbe comportato, per l’impresa autorizzata, l’immediata decadenza dal beneficio del mantenimento della “vecchia ubicazione” , con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; iii) che il provvedimento non si applicava ai mezzi pubblicitari abusivi ovvero ricadenti su aree di intersezione oppure vincolate;
- la lettera circolare (R.A.R.) prot. n. 3151 del 31 luglio 2001 in cui si comunicava, in modo specifico, quanto disposto dalla precedente delibera;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 212 del 28 febbraio 2003 con cui si approvava il nuovo Regolamento della pubblicità stradale il cui art. 7, comma 3, disciplina il c.d. “ regime transitorio” , in termini corrispondenti a quanto già stabilito con la citata delibera di Giunta n. 425 del 2001, stabilendo che i mezzi pubblicitari, installati in base a provvedimenti autorizzativi non ancora scaduti al momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione del codice della strada, possono conservare la loro posizione fino alla disponibilità di una nuova ubicazione, se l’impresa interessata ha provveduto al pagamento, per tutto il periodo, del canone dovuto; il mancato pagamento del canone dovuto e/o il mancato spostamento dell’impianto nella nuova posizione entro mesi due dalla relativa comunicazione da parte della Provincia (al pari di qualsiasi altra violazione delle prescrizioni impartite dall’Amministrazione), comporta l’immediata decadenza dal beneficio del mantenimento della “