TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-03-30, n. 201800206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-03-30, n. 201800206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800206
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 00206/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00273/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2017, proposto da:
G P, in proprio e quale titolare dell’omonina Azienda Agricola P Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carotti in Ancona, corso Mazzini N. 160;



contro

Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L D I, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour N.23;



nei confronti

Ditta Agrima di Y M, in persona dell’omonimo titolare e Società Agricola Energy Agroforestale s.n.c. di Norcini Pala Mauro & C., in persona del legale rappresentante p.t., non costituite in giudizio;



per l'annullamento

- della graduatoria finale unica regionale delle domande di auto finanziabili e non finanziabili, approvata con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione di Diversificazione delle Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata n. 12 del 27 febbraio 2017 e pubblicata in pari data, relativa al Bando – “Sottomisura 6.1” - “Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori”, pubblicato con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 35 in data 19 gennaio 2016;

- della missiva via PEC del 28 febbraio 2017, con la quale il Responsabile Regionale di Misura ha comunicato all'Azienda Agricola, odierna ricorrente, la posizione ottenuta dalla medesima in graduatoria (n. 109), il punteggio riportato (n. 75) e la non finanziabilità della domanda;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti dall'esponente, compreso, in ogni caso, il rigetto da parte della Regione Marche medio tempore avvenuto e reso visibile alla Azienda Agricola ricorrente in data 28 febbraio 2017 sul portale S.I.A.R., inerente la richiesta di riesame formulata da quest'ultimo, in data 6 ottobre 2016;

- nonché per la condanna della Regione Marche al risarcimento dei danni “da perdita di chance ” sofferti dall'Azienda Agricola P Giovanni per il mancato finanziamento ottenuto, stante l'elevata probabilità di risultare collocata in posizione utile nella graduatoria al fine di ottenere il finanziamento medesimo, in considerazione della condotta illegittima, errata, irragionevole e arbitraria tenuta dalla Regione Marche in ordine alla valutazione dei fatti ed in ordine alla mancata osservanza dei criteri e comunque allo loro non corretta interpretazione, di cui al bando sopra citato, denominato “Sottomisura 6.1” - “Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori”, da liquidarsi nella misura pari ad € 91.760,38, oltre interessi o comunque nella misura ritenuta equa e di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2017 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con domanda del 6 maggio 2016, il sig. G P, quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, chiedeva di partecipare alla selezione pubblica per l’erogazione del premio previsto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2010, approvato con delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 3 del 15 settembre 2015. Il ricorrente presentava la domanda per i bandi relativi alle sottomisure 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” e 4.1 “Cofinanziamento per l'acquisto di macchinari agricoli, approvati con decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 35 del 19 Gennaio 2016.

Durante la valutazione dell'ammissibilità, la domanda presentata dal sig. P è stata ritenuta ammissibile sia in relazione alla sottomisura 6.1, sia in relazione alla sottomisura 4.1.

Con PEC del 27 settembre 2016, la Regione comunicava al ricorrente l'esito dell'istruttoria relativa alla domanda per la misura 6.1, alla luce della quale la stessa risultava ammissibile con un punteggio pari a 75 punti su 100, ottenendo però 0 punti in relazione al criterio B (Aumento dell'occupazione nella nuova azienda che si dimostra concretamente con il piano aziendale presentato), rispetto ad un massimo di 25 punti.

Era regolarmente ammesso l’investimento concernente la seminatrice combinata composta da Amazone mod. D 300 special R.

Esaminata la documentazione relativa al punteggio il ricorrente formulava istanza di riesame.

In data 28 febbraio 2017 veniva data comunicazione al sig. P dell'approvazione della graduatoria definitiva del Bando Sottomisura 6 con Decreto n. 12/DMC 27 febbraio 2017. La domanda del ricorrente era ritenuta ammissibile ma non finanziabile per il mancato accoglimento della la richiesta effettuata dal ricorrente in sede di riesame.

In particolare, nel corso del riesame il ricorrente aveva chiesto alla Regione di modificare il settore produttivo al quale correlare l'investimento relativo alla seminatrice dal cerealicolo al sementiero e officinale e, di conseguenza, riconoscere l'aumento delle ULA (Unita di Lavoro Aziendale) come previsto nel PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) presentato, limitatamente alle colture di radicchio da seme, meliloto, cavolo, broccolo da seme”.

La richiesta, il cui accoglimento avrebbe comportato l’assegnazione del punteggio per l’incremento occupazionale non è stata accolta, in quanto “1) non è possibile modificare il settore produttivo in quanto la mancata o errata attribuzione della priorità non si configura come errore palese; 2) si conferma l’esito istruttorio in quanto la seminatrice combinata AMAZONE non è una macchina specifica per la semina di colture porta seme e quindi non giustifica il cambio della PS post” (PS sta per Produzione Standard).

Il ricorrente, dopo avere inoltrato alla Regione un’istanza di autotutela senza risposta, impugna con l’odierno ricorso la graduatoria finale per la misura 6.1, che lo vede collocato tra gli interventi ammissibili ma non finanziabili e gli altri provvedimenti in epigrafe, per la parte in cui non gli è stato riconosciuto il punteggio previsto per l’incremento occupazionale, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

a) Violazione e falsa applicazione dei criteri di selezione di cui al capitolo 5.4.1 “Criteri utilizzati per la selezione delle domande” del Bando “Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” ed in particolare del criterio sub B) denominato “Aumento dell’occupazione nella nuova azienda che si dimostra concretamente con il piano aziendale presentato” .

Non vi sarebbe alcun onere di indicare un

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