TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-12-16, n. 201008122
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 08122/2010 REG.SEN.
N. 02303/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2303 del 1997, proposto da:
Console C B, rappresentato e difeso dagli avv. G P, A Z, con domicilio eletto presso G P in Bologna, via S.Vitale 55;
contro
Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Bologna, Strada Maggiore 47;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta comunale n. 863 del 18 agosto 1997 di recesso dal contratto di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.A seguito dell’espletamento di un pubblico concorso il ricorrente è stato assunto, con un contratto individuale di lavoro, presso il comune intimato nella qualifica di dirigente dell’area amministrativa, in data 2 maggio 2007.
Con deliberazione n. 863 del 18 agosto 2007 la Giunta comunale ha deciso di recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 15 del C.C.N.L per mancato superamento del periodo di prova.
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. l’interessato deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per la reiezione del ricorso.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese anche nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2.Il ricorso è fondato con riferimento alla dedotta censura d’incompetenza.
L’art. 36, comma 5 ter, della legge 142 del 1990, come modificata dalla legge 81 del 1983 prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della presente legge, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”.