TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-04-27, n. 202000566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-04-27, n. 202000566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000566
Data del deposito : 27 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2020

N. 00566/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e G F, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R D e M G, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

“- in parte qua della determinazione dirigenziale n. 1327 del 10.3.16, spedita in data 21.3.16, del Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio Biotecnologie Marine della Città Metropolitana di Bari, con cui l’ente resistente dopo aver riconosciuti i benefici per i danni subiti in seguito a nevicata del 2/3 gennaio 1993, ai sensi della lett. e) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 158/92, ha invece illegittimamente negato il riconoscimento di siffatti benefici in relazione alla lett. c) dello stesso art. 3;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, se lesivo della sfera giuridica del ricorrente, ivi inclusa la nota prot. n. 38723 del 21.3.2016 di trasmissione della suindicata determinazione;

nonché per la condanna

dell’ente resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme spettanti ai sensi della lett. c) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 185/92, oltre interessi e rivalutazione come per legge, previo espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. G B e avv. M G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 3 maggio 1993, il ricorrente - imprenditore agricolo nel settore florovivaistico e titolare di fondi agricoli in agro di Terlizzi, Giovinazzo e Bitonto - chiedeva la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992 n. 185 (“Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale”) per i danni sofferti a causa delle eccezionali nevicate verificatesi negli ultimi giorni del 1992 e fino al 3 gennaio 1993, giusta stato di calamità atmosferica dichiarato con decreti dell’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste del giorno 8 marzo 1993 del 17 maggio 1993.

L’innanzi indicata istanza era compiutamente presentata solo in riferimento alle provvidenze di cui alla lettera b), che, infatti, veniva favorevolmente evasa dalla Provincia mediante l’erogazione del contributo in conto capitale di dieci milioni di lire;
per il contributo di cui alla lettera c), invece, con nota prot. n. 1089 del 26 luglio 2001 la Provincia comunicava di soprassedere al completamento dell’istruttoria in attesa di autorizzazione della Regione Puglia.

Solo con istanza del 15 luglio 1998, avvalendosi della facoltà concessa dalla Regione Puglia di ritener valide anche le domande tardivamente presentate, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio di cui all’allora vigente lettera e) dell’articolo 3, comma 2, citato.

All’esito di un lungo iter procedimentale, caratterizzato dalla proposizione di ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi a questo TAR, dal successivo secondo grado e anche dal ricorso in Cassazione, con determina dirigenziale n. 1327 del 10 marzo 2016, la (ora) Città metropolitana di Bari ha concluso l’istruttoria relativa alle provvidenze di cui alla lettera e), chiedendo alla Regione di provvedere al trasferimento delle somme a tal titolo liquidate.

Nella ridetta determina si fa espresso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1431 del 24 marzo 2014 (la cui impugnazione da parte del ricorrente in Cassazione è stata respinta con sentenza n. 3048 del 17 febbraio 2016) e alla circostanza che la stessa avrebbe riconosciuto “la legittimità e fondatezza del contributo assegnato al sig.-OMISSIS- con nota prot. n. 693/Agr del 7/4/2003, unicamente in relazione al nulla osta di concessione n. 2117/Agr del 5 settembre 2002, ovvero, per le sole provvidenze di cui alla lettera e) dell’art. 3 co. 2 della L. 185/92”.

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti nonché per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

Con il primo motivo, assume che già in data 15 settembre 1998, con nota prot. n. 3195, la Provincia avrebbe accolto l’istanza di concessione del prestito agevolato di cui alla lettera c), non erogando le relative somme solo per la mancata indicazione dell’istituto di credito, come accertato anche dal Consiglio di Stato.

Conseguentemente l’atto gravato sarebbe illegittimo in quanto la Provincia avrebbe dovuto revocare in autotutela il provvedimento del 15 settembre 1998 e comunque avrebbe violato il giudicato.

Conclude per l’annullamento dell’atto gravato e/o declaratoria di nullità e per la condanna alla corresponsione delle somme assertivamente spettanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. c), della legge n. 185 del 1992.

Con il secondo motivo, assume che comunque la mancata indicazione dell’istituto di credito non è idonea a fondare la reiezione dell’istanza.

Si è costituita in giudizio la Città metropolitana intimata, eccependo, in pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, l’infondatezza del gravame.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2019.

2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Premesso che, a tutt’oggi, manca l’indicazione dell’istituto di credito da parte del ricorrente, il Collegio rileva la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità per violazione del ne bis in idem sollevata dalla difesa dell’Amministrazione.

2. 1 Nelle memorie, le parti hanno lungamente contraddetto sulla portata del decisum del Consiglio di Stato, proponendo interpretazioni del giudicato del tutto opposte.

Invero la corretta interpretazione del giudicato inter partes intervenuto si pone su una linea mediana tra le opposte tesi, ma conduce inesorabilmente all’inammissibilità del ricorso.

Occorre rammentare, quanto ai limiti oggettivi del giudicato, che, come è noto, ciò che rileva è il quid decisum (e dunque l’oggetto della sentenza) e non il quid disputatum .

Non hanno rilievo, pertanto, le osservazioni svolte dalla parte ricorrente circa la sua decisione di non interporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado;
sentenza di primo grado che sarebbe incorsa nell’omissione di pronuncia sulla sua domanda di annullare l’atto che avrebbe soprasseduto sull’istanza di concessione della provvidenza per cui è causa.

Che vi sia stata coincidenza o no tra l’oggetto della domanda e la sentenza e, in caso negativo, che ciò sia stato fisiologico o patologico, non rileva, dovendosi avere riguardo solo al quid decisum , per la ragione che comunque nel nostro ordinamento esiste solo e soltanto una preclusione da res in iudicio decisa .

Ebbene, con la sentenza n. 1431 del 24 marzo 2014, il Consiglio di Stato ha accertato che l’istanza è stata accolta dall’allora Provincia con la nota del 15 settembre 1998 e che “il beneficio del prestito quinquennale (lett. c)… non è stato poi materialmente ottenuto, non avendo l’attuale appellato indicato, come prescritto, il relativo istituto di credito”.

Tale statuizione è irretrattabile.

2.2 Rilevato che, agli del giudizio, non risulta che, al momento dell’adozione dell’atto gravato il ricorrente abbia indicato l’istituto di credito, correttamente l’Amministrazione ha ritenuto di non procedere all’istruttoria, in quanto le circostanze di fatto successive al giudicato non sono affatto mutate.

3. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile.

4. Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la peculiarità della vicenda.

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