TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2015-04-15, n. 201500415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2015-04-15, n. 201500415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201500415
Data del deposito : 15 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00405/2015 REG.RIC.

N. 00415/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00405/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2015, proposto da:
I P, rappresentata e difesa dall'avv. F G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B in Mestre-Venezia, Via Torino, 186;

contro

Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A I, M B, N O, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 60757 del 9 febbraio 2015 del Comune di Venezia, a firma del Dirigente del settore Affari Giuridici e generali-contenzioso-controllo del Territorio, avente ad oggetto la comunicazione di "non poter accogliere la comunicazione preventiva inizio lavori attività edilizia libera" presentata dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, I P ha impugnato la nota del Comune di Venezia con la quale è stata respinta e dichiarata irricevibile la C.I.L.A. dalla stessa presentata il 12 gennaio 2015;

Considerato che la detta C.I.L.A. era stata presentata per la realizzazione di opere interne all’appartamento di proprietà della ricorrente, e ciò al fine di ottemperare ad una precedente ordinanza di demolizione;

Considerato che il Comune, costituendosi, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente inammissibile, perché s’impugna un atto che non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà, circa la regolarità delle opere oggetto di comunicazione;
non essendo d’altra parte legislativamente previsto che il Comune debba rispondere con provvedimenti di assenso o di diniego alle comunicazioni di attività di edilizia libera, fermo restando, ovviamente, l’esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l’attività libera non coincida con l’attività ammessa;

Osservato che l’atto impugnato consegue peraltro ad un’istanza del tutto atipica della odierna ricorrente, non essendovi alcuna necessità per il privato di munirsi di un titolo edilizio al fine di ottemperare ad un ordine di demolizione;

Ritenuto che l’espressa indicazione, nell’atto impugnato, della possibilità di ricorrere dinanzi al T.A.R., induce a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

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