TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-04-06, n. 201700369
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2017
N. 00369/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2011, proposto da:
N D N, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e V D S, con domicilio eletto presso lo studio V D S in Bari, corso Vittorio Emanuele, n.193;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliato ex lege;
per l'annullamento
- del provvedimento n.0223358 del 06/06/2011, mai direttamente notificato al ricorrente, con il quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), ha denegato la corresponsione dell'indennità di missione;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al percepimento del trattamento economico di missione (ex lege n. 836/1973) a far data dal 16.2.2006, in via principale, ovvero a far tempo dal 17.10.2008, in via gradata, e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della diaria di missione, con decorrenza ritenuta di giustizia sino al 1.9.2011, data indicata per il “rientro” presso la sede effettiva di servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’insorgenza dei singoli reati di credito sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, al percepimento del successivo trattamento di trasferimento (ex lege n.86/2001), in aggiunta e/o in alternativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, ispettore superiore di polizia penitenziaria presso la casa circondariale (C.C.) di Trani (BAT), a seguito di interpello cui ha aderito, è stato inviato in distacco, senza oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza (così espressamente nell’atto con cui è stata disposta la variazione della sede di servizio), presso l’istituto penitenziario di Spinazzola (I.p.S.), con provvedimento del 23.11.2004 e decorrenza dal 1.12.2004.
Con successivo provvedimento del Provveditore Regionale del 16.2.2006, il ricorrente veniva incaricato di svolgere, in via provvisoria, le funzioni di Comandante di Reparto dell’istituto di Spinazzola, con decorrenza immediata. Contestualmente, il Superiore Dipartimento veniva invitato a valutare la possibilità di rendere definitiva l’assegnazione.
Nessuna determinazione veniva assunta da parte dell’Amministrazione penitenziaria, nonostante alcune note interlocutorie, sicchè il ricorrente, in data 17.10.2008, formulava istanza di revoca del provvedimento di distacco, chiedendo il rientro presso la C.C. di Trani.
Seguiva riscontro dell’Amministrazione che, nel prendere atto della richiesta, escludeva, tuttavia, la possibilità di accoglierla nell’immediato, per la difficoltà di individuare un soggetto altrettanto qualificato cui affidare temporaneamente le funzioni di titolare di reparto.
Il D N, con istanza del 22.10.2008, invitava l’Amministrazione penitenziaria a valutare la possibilità di un suo definitivo trasferimento presso l’istituto di Spinazzola.
In assenza di un atto di trasferimento definitivo o di revoca