TAR Catania, sez. III, decreto collegiale 2018-12-20, n. 201802464
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Pubblicato il 20/12/2018
N. 02464/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02447/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2016, proposto da
GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L P, L D P e S G V, con domicilio eletto presso lo studio S G V in Catania, via Francesco Riso, 39;
contro
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.R.S.U. di Catania e A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti-Corruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Multi Professional Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato M M, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania;
per l'annullamento
a) del decreto dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania n. 891 del 15 novembre 2016, recante aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata del servizio biennale, rinnovabile, di portierato e vigilanza presso le residenze universitarie e gli uffici amministrativi (CIG 6082482EEB);b) della nota n. 10038/U del 6 settembre 2016, recante diniego sull’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;c) del decreto n. 574 del 5 agosto 2016, recante annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria a suo tempo disposta in favore della ricorrente, con conseguente aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della controinteressata;d) del verbale n. 10 della Commissione di gara in data 3 agosto 2016, con cui è stata proclamata prima in graduatoria l’odierna controinteressata;e) della delibera dell’A.N.A.C. n. 769 del 13 luglio 2016.
Visti il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti e documenti di causa;
Vista l’istanza di liquidazione del compenso depositata dal verificatore;
Vista la relazione del verificatore;
Visti gli art. 49 e segg. D.P.R. n. 115/2002;
Visto il decreto ministeriale in data 30 maggio 2002 recante adeguamento dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice;
Vista la sentenza con cui è stato definito il giudizio, assunta nella medesima camera di consiglio del 5 dicembre 2018, nella quale si precisa che: a) le spese relative alla verificazione verranno liquidate con separato decreto a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del verificatore;b) tali spese sono poste a carico della società ricorrente;
Rilevato che il verificatore aveva già depositato richiesta di liquidazione del compenso in data 28 settembre 2018 e che, pertanto, il Collegio deve immediatamente provvedere al riguardo;
Ritenuto che la verificazione non è stata di particolare complessità, essendo consistita nella semplice interpretazione e valutazione di una clausola del bando di gara, nonché nella valutazione della sua applicazione da parte del seggio di gara;
Ritenuto, quindi, di applicare la tabella di cui all’art. 2 del decreto ministeriale in data 30 maggio 2002, applicando le percentuali minime e liquidando in favore del verificatore l’importo di € 5.116,33;
che, a tale importo, va aggiunto il rimborso delle spese di viaggio da Siracusa a Catania (andata e ritorno), da liquidarsi ai sensi dell’art. 55, secondo comma, del d.p.r. n. 115/2002, cioè “in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea (esclusi quelli aerei)”, per un importo pari ad € 13,80;
che, pertanto, l’importo complessivo dovuto al verificatore è pari ad € 5.130,13;
che il pagamento di detto compenso, come statuito nella decisione che ha definito il giudizio, deve essere posto a carico della ricorrente GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A.;