TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-05-10, n. 201001095
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Testo completo
N. 01095/2010 REG.SEN.
N. 00842/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 842 del 2009, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Italo Foggetti in Lecce, via De Pietro 11;
contro
Questura di Taranto, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Taranto, emesso in Taranto in data 26/2/09, notificato al ricorrente il 12/3/2009, con il quale veniva respinta l'istanza proposta da C L, intesa ad ottenere il rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 38, comma 2, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni e integrazioni dalla l.n. 248/2006, in forza dell'incarico ricevuto dal concessionario SNAI s.p.a. per l'attivazione di un punto di gioco sportivo (cod. diritto n. 7028 Conc. N. 4028) in Manduria (TA) il 14/1/64, ivi residente a[...]; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Taranto e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. L V e uditi altresì, l’Avv. Alessandro Leuci in sostituzione dell’Avv. Carpino per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Pedone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già titolare di cinque licenze per l’esercizio della raccolta di giochi pubblici in altrettanti Comuni della Provincia di Lecce, presentava, in data 20 novembre 2008, istanza alla Questura di Taranto tesa ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio delle scommesse di cui all’art. 38, 2° comma del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006 n. 248, in forza dell’incarico ricevuto dal concessionario S.N.A.I. s.p.a. per l’attivazione di un punto di gioco sportivo.
Con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, l’istanza era rigettata sulla base della seguente motivazione: <<riscontrato agli atti d’ufficio che il Carlino risulta persona recidiva a norma dell’art. 186 comma