TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-19, n. 202400238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-19, n. 202400238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400238
Data del deposito : 19 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2024

N. 00238/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00168/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2020, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato E V, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

l’A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo pretensivo e da ritardo nell’attribuzione del bene della vita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- partecipava al concorso per titoli per due posti da biologo collaboratore presso l’Ospedale civile di Campobasso, indetto, ai sensi dell’art. 4 comma primo della legge n. 135 del 1990, con delibera della Giunta Regionale del Molise n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Nella domanda di partecipazione al concorso la concorrente aveva evidenziato il proprio stato di disoccupazione e la qualità di invalida civile posseduta, allegando copia autentica del certificato di iscrizione nell’elenco degli invalidi civili ai sensi dell’art. 19 della legge n. 482/1968, nonché certificato di iscrizione nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l’impiego di Rieti.

L’interessata si era tuttavia classificata tra gli idonei non vincitori, ed esattamente al -OMISSIS- posto della graduatoria finale, posizione di per sé sola non utile ai fini dell’assunzione.

Nondimeno, la dott.ssa -OMISSIS- chiedeva alla Regione Molise di potere essere comunque assunta in forza dell’art. 12 della legge n. 482/1968, il quale prevedeva in favore di talune categorie protette, tra le quali quella degli invalidi civili, una corsia preferenziale di accesso ai posti messi a concorso.

L’istanza riceveva un primo riscontro negativo da parte della Regione con la nota-provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’Assessorato regionale alla sanità, con la quale si comunicava all’interessata che “ i posti di biologo collaboratore, inseriti nella disponibilità della pubblica selezione regionale per titoli, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge 2.4.1968 n. 482 e le procedure di assunzione, affatto particolari, sono espressamente indicate dall’art. 4 della legge 5.6.1990 n. 135 ”.



2. La dott.ssa -OMISSIS- impugnava allora innanzi al T.A.R. Molise la nota appena menzionata e la delibera di G.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante approvazione della graduatoria finale della procedura.

Questo T.A.R. con sentenza n. -OMISSIS- dichiarava il ricorso inammissibile per omessa impugnazione degli atti presupposti.

Avverso tale decisione la dott.ssa -OMISSIS- proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, accoglieva il gravame, e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullava gli atti impugnati e perveniva alla declaratoria del diritto della ricorrente alla riserva in suo favore di un posto nella graduatoria impugnata.



3. Nelle lunghe more della definizione di siffatto giudizio, la -OMISSIS- aveva dapprima svolto un periodo di impiego in lavori socialmente utili della durata di 12 mesi, per poi essere assunta a tempo indeterminato, dal febbraio 1999, dal Comune di -OMISSIS- (GR) nel ruolo di collaboratore amministrativo contabile. Successivamente, a seguito della cessione del contratto di lavoro, la ricorrente aveva indi prestato servizio a favore della Provincia di Grosseto dal 15 giugno 2001 con il ruolo di istruttore (cat. C non direttivo): tanto fino al 1° ottobre 2018, data nella quale era stato disposto il suo trasferimento definitivo alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane (presso la quale era già stata comandata dal 1° gennaio 2017).



4. La sentenza d’appello n. -OMISSIS-/2018 passava in giudicato, una volta decorso il termine semestrale. Sicché, in ragione della successiva inerzia dell’Amministrazione regionale, la dott.ssa -OMISSIS- proponeva dinanzi al Consiglio di Stato un nuovo ricorso, allibrato al R.G. con il n. -OMISSIS-, con il quale chiedeva l’ottemperanza della già citata decisione e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di ogni danno, con interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 112, comma 3° del cod. proc. amm., per l’impossibilità dell’esecuzione retroattiva del giudicato, o comunque la mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato stesso, e l’impossibilità di ripristinare ora per allora e in forma specifica l’interesse ed il bene della vita a lei spettante.

Sennonché, con sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- il Supremo Consesso, pronunciando sul ricorso del 2019, dichiarava:

- l’azione di ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, stante l’avvenuta assunzione della ricorrente da parte di A.S.Re.M.;

- inammissibile la sua concorrente domanda risarcitoria, atteso che “l’azione, così come proposta, non è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione o all’elusione del giudicato, ma pretende il ristoro dei pregiudizi conseguenti all’illegittimità degli atti illo tempore impugnati e legati al ritardo con il quale il “bene della vita” (l’assunzione) è stato effettivamente riconosciuto”.

Il Consiglio di Stato nell’occasione precisava inoltre che: “ Nel caso di specie, il giudicato concerne “il diritto della ricorrente alla riserva in suo favore di un posto di biologo collaboratore nella graduatoria oggetto di impugnazione”. Il giudicato è suscettibile d’esecuzione, tant’è che l’ASREM lo ha eseguito provvedendo ad assumere la ricorrente. Residuano, è vero, conseguenze pregiudizievoli, ma trattasi, come sopra accennato, di “comuni” danni da ritardo nell’attribuzione del bene della vita, la cui cognizione è riservata al giudice della legittimità ”.



5. Da qui la proposizione dell’ulteriore ricorso in epigrafe, notificato il -OMISSIS- e ritualmente depositato, con il quale la dott.ssa -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale di: “ 1) in via istruttoria: a) ordinare all’Azienda Sanitaria Regionale Molise di depositare in giudizio tutti gli atti relativi allo sviluppo della carriera dirigenziale delle concorrenti assunte all’esito del concorso indetto con delibera della Giunta Regionale del Molise n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
b) disporre la verificazione, o ogni altro mezzo istruttorio, al fine di accertare il danno patrimoniale subito dalla ricorrente;
2) nel merito condannare la Regione Molise ed ASREM al risarcimento di ogni danno, con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15 % per spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge
”.



6. Si costituiva in giudizio l’A.S.Re.M., la quale nella memoria del 15 febbraio 2024 eccepiva, oltre all’infondatezza della pretesa risarcitoria, la tardività del ricorso per la seguente duplice ragione:

a) in via principale, ove cioè si ritenesse applicabile al caso di specie il regime di cui all’art. 30 del cod.proc.amm., il ricorso era stato notificato solo dopo la scadenza del termine decadenziale di 120 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2018;

b) in subordine, ossia reputandosi inapplicabile l’art. 30 del cod.proc.amm. per la vetustà del fatto illecito (riconducibile alla delibera della Giunta Regionale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e alla successiva nota-provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), il ricorso era stato comunque proposto dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c. per far valere il diritto al risarcimento del danno.

L’A.S.Re.M. chiedeva, inoltre, la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, oltre a eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, adducendo che l’unico soggetto del settore sanitario munito di legittimazione passiva sarebbe stata la Gestione Liquidatoria della ASL n. 5 di Campobasso.

La Regione Molise, anche essa intimata, resisteva parimenti al ricorso.

La ricorrente depositava in seguito una memoria ex art. 73 cod.proc.amm. insistendo per l’accoglimento delle proprie istanze e controdeducendo puntualmente alle eccezioni formulate dell’A.S.Re.M..

Infine, tanto quest’ultima quanto la ricorrente depositavano uno scritto di replica.



7. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la Regione, dichiarava di aderire alle eccezioni già sollevate dall’A.S.Re.M. in merito alla irricevibilità del ricorso e alla prescrizione del diritto azionato dalla parte ricorrente.

Su invito del Collegio alle parti a fornire chiarimenti, secondo le rispettive tesi, su quale sarebbe stata l’Amministrazione ipoteticamente tenuta al risarcimento del danno, la difesa dell’A.S.Re.M. sosteneva che questa dovesse essere identificata, se del caso, nella Gestione liquidatoria dell’ex ASL (o ex USL);
la difesa di parte ricorrente, per converso, esprimeva l’avviso che la responsabilità del danno ricadesse in primo luogo sul soggetto che aveva emanato l’atto amministrativo, ossia la Regione.

L’Avvocatura Distrettuale eccepiva, infine, il difetto di legittimazione passiva della Regione Molise, che ai fini della procedura concorsuale avrebbe assolto la sola funzione di finanziatrice delle Gestioni liquidatorie.

La controversia è stata infine trattenuta in decisione.

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