TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-08, n. 202204122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-08, n. 202204122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204122
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2022

N. 04122/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13041/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13041 del 2018, proposto da
M R, M N, C A C, L P, P S, G O P, A D V, E B, G M, R A, V L, F E, M B, G A, G N, M R L, M L, W R, A E, M P, R Q, rappresentati e difesi dagli avvocati S M, G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, nr. 12;

nei confronti

Fabrizio Mercantini, Giulia Bottoni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto di inquadramento nei ruoli della P.P. personale maschile mai notificato e acquisito da Ricucci Matteo a seguito di accesso agli atti l'8 ottobre 2018 nella parte in cui determinano la decorrenza della nomina, ai fini giuridici ed economici (e previdenziali) non considerando quale servizio in Polizia quello espletato nei ruoli dei V.F.P. delle FF.AA. (quali "seconde aliquote");
dell'atto di inquadramento nei ruoli della P.P. personale femminile non cognito e mai notificato alle ricorrenti nella parte in cui determinano la decorrenza della nomina, ai fini giuridici ed economici (e previdenziali) non considerando quale servizio in Polizia quello espletato nei ruoli dei V.F.P. delle FF.AA. (quali "seconde aliquote");
dei presupposti atti di inquadramento ad allievo agente ed agente in prova della P.P. nella parte in cui determinano la decorrenza della nomina, ai fini giuridici ed economici (e previdenziali) non considerando quale servizio in Polizia quello espletato nei ruoli dei V.F.P. delle FF.AA. (quali "seconde aliquote");
di ogni altro atto conosciuto e non ivi inclusi i decreti di avviamento dei ricorrenti alla ferma prefissata quadriennale non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 15 novembre.2018 gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, lamentando la violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 864, comma 1, lett. B) e 1781, comma 2, codice ordinamento militare, nonché l’eccesso di potere, la disparità di trattamento, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta;
la violazione delle clausole nr. 4 e 5 della Dir. UE 1999/70 e l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, co. 1, lett. B) del d.lgs. nr. 53/2001.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando memoria di stile.

All’udienza pubblica del 25 marzo 2022 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, quindi, respinto.

L’art. 7 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, nel quadro della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, ha disposto, come noto, la sospensione della leva militare a decorrere dal 1° gennaio 2007, termine poi anticipato al 1° gennaio 2005 dalla novella alla disposizione di cui all’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Al contempo, e in via sostitutiva della ferma di leva obbligatoria, è stata introdotta la ferma prefissata volontaria, annuale o quadriennale, con canali privilegiati per i volontari (attraverso aliquote riservate) per la partecipazione ai concorsi di reclutamento anche nelle Forze di Polizia.

2.3 Nondimeno il servizio retribuito prestato come volontario in ferma prefissata non può considerarsi prestato in forza di reclutamento e quindi con lo status di militare, perché per il primo vi è un reclutamento senza procedura selettiva concorsuale e per il secondo immissione in ruolo a seguito di specifiche procedure concorsuali e dopo la frequenza di corsi di formazione.

2.3 E’ pacifico e incontroverso che i volontari in ferma prefissata reclutati non assumono lo status di militari in servizio permanente che consegue solo al superamento del concorso e all’immissione in servizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2019, n. 616).

Nel caso di specie, i ricorrenti, appartenenti alla c.d. seconda aliquota, non sono stati immessi in servizio subito, a differenza degli appartenenti alla prima aliquota, e hanno continuato a prestare il servizio nella posizione di volontari;
ne consegue che essi non possono legittimamente pretendere il riconoscimento di un’anzianità pregressa, riferita al periodo prestato quale volontari in ferma prefissata, come già chiarito dalla giurisprudenza. (cfr. per analogo contenzioso relativo alla Polizia di Stato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4987 del 30 giugno 2021, che ha statuito che “ durante il quadriennio della ferma prefissata, gli idonei in seconda aliquota non sono infatti (inquadrati come) allievi agenti della Polizia di Stato, ma sono militari delle Forze Armate. Sicché non risulta corretto l’assunto del Tar secondo il quale, durante tale periodo, l’attività svolta non costituirebbe altro che “una diversa modalità (normativamente prevista) di prestazione del servizio” presso la Polizia di Stato: infatti la prestazione lavorativa richiesta agli interessati nel corso della ferma quadriennale è del tutto diversa, e perciò anche diversamente retribuita, da quella richiesta agli allievi agenti e agli agenti della Polizia di Stato ”).

2.5 A conferma della chiara e ineludibile distinzione fra servizio dei volontari in ferma prefissata e servizio di ruolo di militari, milita altresì quella giurisprudenza che si è sovente confrontata con l’estensione ai primi della disciplina vigente rispetto ai militari in ruolo, evidenziando (anche a prescindere dalla natura del servizio prestato nell’uno o nell’altro caso), come il legislatore abbia tenuto ben ferma la distinzione esistente fra le due categorie (cfr. ex multiis , T.A.R. Lazio, Roma. Sez. 1, Roma, 20 ottobre 2016, n.10476, a tenore della quale: “ Nel vigente quadro normativo, gli allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria collocatisi nella graduatoria definitiva del relativo concorso, venendo ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, non possono vantare alcuna legittima pretesa ad essere assunti, per scorrimento, nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
ciò avverrà, salve ulteriori norme eccezionali che ne contemplino la possibilità, solo al termine del periodo di servizio quadriennale nelle Forze Armate, cui hanno avuto accesso in quanto vincitori dell'aliquota b) del concorso indetto nel 2012
”).

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

4. La natura e relativa novità della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.

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