TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-24, n. 202302489
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 02489/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03240/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS-/4 in data 6 maggio 2021 del Comando Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” di rigetto del Ricorso Gerarchico avverso la sanzione disciplinare comminata al ricorrente;
del provvedimento nr. -OMISSIS- in data 22 febbraio 2021 del Comando Legione Carabinieri Campania, notificato il 22 febbraio 2021 di irrogazione della sanzione disciplinare
di tutti gli atti presupposti e conseguenti, provvedendosi alla cancellazione dal fascicolo personale del ricorrente della sanzione disciplinare comminata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 10 giugno 2013, il Comandante della Sezione Tribunali del Reparto Carabinieri Servizi Magistratura di Napoli segnalava alla Procura Militare di Napoli il comportamento tenuto dal Maresciallo ricorrente che il precedente 1° giugno, comandato di vigilanza dinamica dalle ore 14.00 alle ore 20.00, alla Torre “B” del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli: - consentiva a cinque persone, rimaste sconosciute, di intrattenersi davanti all’Ufficio del Presidente del Giudice delle Indagini Preliminari, con le quali conversava per un periodo di tempo rilevante, consumando pasti sul posto; - restava continuamente seduto, utilizzando un computer portatile, presumibilmente per fini diversi da quelli connessi con il servizio da espletarsi.
1.1. Il 22 giugno seguente, personale del Nucleo Investigativo di Napoli dava esecuzione alla delega della locale Procura Militare, notificando all’interessato una informazione di garanzia per i reati di “-OMISSIS--”.
1.2. Il 29 ottobre 2014, l’Autorità giudiziaria militare di Napoli esercitava l’azione penale nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di “--OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.
1.3. Il ricorrente era accusato di aver: - nel corso di servizio di vigilanza al Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli con turno 14.00/20.00, svolto il 1° giugno 2013, violato le consegne contenute nell’ordine di servizio, in corrispondenza del riquadro “indicazione sintetica compiti da assolvere”, con le seguenti modalità: stazionava ininterrottamente nei pressi dell’ufficio di Presidenza GIP per tutta la durata del turno e, di conseguenza, ometteva di effettuare le prescritte ispezioni ai corridoi dei vari piani e alle scale di sicurezza; . consentiva l’accesso di quattro persone (di cui due uomini e due donne) non autorizzate né identificate all’interno del predetto ufficio con le quali conversava per gran parte della durata del turno (all’incirca dalle 17.36 alle 19.47); ometteva di annotare le relative generalità delle suindicate persone sull’allegato “A” dell’ordine di servizio e/o comunque, di annotare alcunché circa le suddette presenze estranee anche all’interno dell’ordine di servizio o mediante separate annotazioni; utilizzava per quasi tutta la durata del turno (all’incirca dalle ore 13.55 fino alle ore 19.35) il proprio P.C. marca “Asus” per dedicarsi ad attività di carattere eminentemente private (ossia operando su numerosi files attinenti all’attività forense da lui esercitata senza autorizzazione, soprattutto presso il Giudice di Pace di Napoli, quali, ad esempio, cartelle di pagamento, ricorsi amministrativi, lettere alla Prefettura di Napoli e all’Equitalia, riferite a svariati soggetti; - simulato uno stato di infermità, consegnando al Reparto di appartenenza una certificazione medica attestante patologia insussistente, inducendo in errore l’Amministrazione militare, percependo, senza titolo, la somma di euro 89,86.
1.4. Il 28 novembre 2018, il Tribunale Militare di Napoli ha: - dichiarato l’Ispettore colpevole del reato di “-OMISSIS-”, condannandolo alla pena, sospesa, di mesi tre di reclusione militare; - assolto l’interessato dal reato di “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, perché il fatto non sussiste.
1.5. Il provvedimento, in data 8 aprile 2019, diveniva irrevocabile, limitatamente alle ipotesi assolutorie, mentre per la condotta inerente alla condanna riportata il militare interponeva appello. 1.6. L’11 febbraio 2020, la Corte Militare di Appello di Roma, con sentenza divenuta irrevocabile il 26 giugno 2020 ed acquisita dall’Amministrazione il 10 luglio 2020, assolveva il ricorrente dal reato di “-OMISSIS-” perché il “fatto non costituisce reato”.
1.7. Conseguentemente, il Comandante della Legione “Campania”: - in data 14 agosto 2020 in relazione al pronunciamento della Corte Militare di Appello, proponeva di definire la posizione disciplinare del militare nell’ambito delle proprie competenze, considerato che dalle risultanze dibattimentali emergevano, comunque, gravi negligenze, suscettibili di valutazione disciplinare, da parte dell’Ispettore nella compilazione di documentazione amministrativa e nell’esecuzione del servizio; - in data 1 dicembre 2020, ottenuto l’assenso Ministeriale (pervenuto il 20 novembre 2020), avviava nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare finalizzato all’eventuale irrogazione della consegna di rigore.
1.8. In data 22 febbraio 2021, al fine, il Comandante della Legione, assunto il parere della commissione di disciplina, irrogava al ricorrente la sanzione di -OMISSIS-.
1.9. Il 23 marzo 2021 veniva presentato ricorso gerarchico avverso la sanzione irrogata.
1.10. Al, fine, con determinazione del 6 maggio 2021 il Comandante interregionale dei Carabinieri “-OMISSIS-” respingeva il ricorso.
1.11. Avverso tale ultimo atto, nonché avverso gli atti presupposti, insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- eccesso di potere per violazione delle norme procedurali, violazione dell’art. 1399 C.o.m. – violazione del principio di imparzialità, stante la diretta partecipazione ai lavori della commissione di disciplina, chiamata ad esprimere il proprio apporto consultivo, da parte del Comandante della Legione, id est da parte della Autorità cui è demandata la potestà decisionale;
- nullità della conseguenza sanzionatoria -Eccesso di potere per non veridicità degli assunti sanzionatori – difetto di istruttoria – travisamento ed errata ricostruzione dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare – difetto di motivazione, per non avere la Amministrazione compiutamente valutato le circostanze di fatto siccome acclarate nella sentenza della Corte militare di Appello di Roma, che aveva pur sempre assolto il ricorrente per assenza dell’elemento soggettivo della condotta, avendo esso ricorrente