TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-24, n. 202302489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-24, n. 202302489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302489
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 02489/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03240/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del provvedimento nr. -OMISSIS-/4 in data 6 maggio 2021 del Comando Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” di rigetto del Ricorso Gerarchico avverso la sanzione disciplinare comminata al ricorrente;

del provvedimento nr. -OMISSIS- in data 22 febbraio 2021 del Comando Legione Carabinieri Campania, notificato il 22 febbraio 2021 di irrogazione della sanzione disciplinare

di tutti gli atti presupposti e conseguenti, provvedendosi alla cancellazione dal fascicolo personale del ricorrente della sanzione disciplinare comminata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il 10 giugno 2013, il Comandante della Sezione Tribunali del Reparto Carabinieri Servizi Magistratura di Napoli segnalava alla Procura Militare di Napoli il comportamento tenuto dal Maresciallo ricorrente che il precedente 1° giugno, comandato di vigilanza dinamica dalle ore 14.00 alle ore 20.00, alla Torre “B” del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli: - consentiva a cinque persone, rimaste sconosciute, di intrattenersi davanti all’Ufficio del Presidente del Giudice delle Indagini Preliminari, con le quali conversava per un periodo di tempo rilevante, consumando pasti sul posto;
- restava continuamente seduto, utilizzando un computer portatile, presumibilmente per fini diversi da quelli connessi con il servizio da espletarsi.

1.1. Il 22 giugno seguente, personale del Nucleo Investigativo di Napoli dava esecuzione alla delega della locale Procura Militare, notificando all’interessato una informazione di garanzia per i reati di “-OMISSIS--”.

1.2. Il 29 ottobre 2014, l’Autorità giudiziaria militare di Napoli esercitava l’azione penale nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di “--OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.

1.3. Il ricorrente era accusato di aver: - nel corso di servizio di vigilanza al Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli con turno 14.00/20.00, svolto il 1° giugno 2013, violato le consegne contenute nell’ordine di servizio, in corrispondenza del riquadro “indicazione sintetica compiti da assolvere”, con le seguenti modalità: stazionava ininterrottamente nei pressi dell’ufficio di Presidenza GIP per tutta la durata del turno e, di conseguenza, ometteva di effettuare le prescritte ispezioni ai corridoi dei vari piani e alle scale di sicurezza;
. consentiva l’accesso di quattro persone (di cui due uomini e due donne) non autorizzate né identificate all’interno del predetto ufficio con le quali conversava per gran parte della durata del turno (all’incirca dalle 17.36 alle 19.47);
ometteva di annotare le relative generalità delle suindicate persone sull’allegato “A” dell’ordine di servizio e/o comunque, di annotare alcunché circa le suddette presenze estranee anche all’interno dell’ordine di servizio o mediante separate annotazioni;
utilizzava per quasi tutta la durata del turno (all’incirca dalle ore 13.55 fino alle ore 19.35) il proprio P.C. marca “Asus” per dedicarsi ad attività di carattere eminentemente private (ossia operando su numerosi files attinenti all’attività forense da lui esercitata senza autorizzazione, soprattutto presso il Giudice di Pace di Napoli, quali, ad esempio, cartelle di pagamento, ricorsi amministrativi, lettere alla Prefettura di Napoli e all’Equitalia, riferite a svariati soggetti;
- simulato uno stato di infermità, consegnando al Reparto di appartenenza una certificazione medica attestante patologia insussistente, inducendo in errore l’Amministrazione militare, percependo, senza titolo, la somma di euro 89,86.

1.4. Il 28 novembre 2018, il Tribunale Militare di Napoli ha: - dichiarato l’Ispettore colpevole del reato di “-OMISSIS-”, condannandolo alla pena, sospesa, di mesi tre di reclusione militare;
- assolto l’interessato dal reato di “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, perché il fatto non sussiste.

1.5. Il provvedimento, in data 8 aprile 2019, diveniva irrevocabile, limitatamente alle ipotesi assolutorie, mentre per la condotta inerente alla condanna riportata il militare interponeva appello.

1.6. L’11 febbraio 2020, la Corte Militare di Appello di Roma, con sentenza divenuta irrevocabile il 26 giugno 2020 ed acquisita dall’Amministrazione il 10 luglio 2020, assolveva il ricorrente dal reato di “-OMISSIS-” perché il “fatto non costituisce reato”.

1.7. Conseguentemente, il Comandante della Legione “Campania”: - in data 14 agosto 2020 in relazione al pronunciamento della Corte Militare di Appello, proponeva di definire la posizione disciplinare del militare nell’ambito delle proprie competenze, considerato che dalle risultanze dibattimentali emergevano, comunque, gravi negligenze, suscettibili di valutazione disciplinare, da parte dell’Ispettore nella compilazione di documentazione amministrativa e nell’esecuzione del servizio;
- in data 1 dicembre 2020, ottenuto l’assenso Ministeriale (pervenuto il 20 novembre 2020), avviava nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare finalizzato all’eventuale irrogazione della consegna di rigore.

1.8. In data 22 febbraio 2021, al fine, il Comandante della Legione, assunto il parere della commissione di disciplina, irrogava al ricorrente la sanzione di -OMISSIS-.

1.9. Il 23 marzo 2021 veniva presentato ricorso gerarchico avverso la sanzione irrogata.

1.10. Al, fine, con determinazione del 6 maggio 2021 il Comandante interregionale dei Carabinieri “-OMISSIS-” respingeva il ricorso.

1.11. Avverso tale ultimo atto, nonché avverso gli atti presupposti, insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- eccesso di potere per violazione delle norme procedurali, violazione dell’art. 1399 C.o.m. – violazione del principio di imparzialità, stante la diretta partecipazione ai lavori della commissione di disciplina, chiamata ad esprimere il proprio apporto consultivo, da parte del Comandante della Legione, id est da parte della Autorità cui è demandata la potestà decisionale;

- nullità della conseguenza sanzionatoria -Eccesso di potere per non veridicità degli assunti sanzionatori – difetto di istruttoria – travisamento ed errata ricostruzione dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare – difetto di motivazione, per non avere la Amministrazione compiutamente valutato le circostanze di fatto siccome acclarate nella sentenza della Corte militare di Appello di Roma, che aveva pur sempre assolto il ricorrente per assenza dell’elemento soggettivo della condotta, avendo esso ricorrente incolpevolmente ignorato le concrete modalità di espletamento del servizio, che gli avrebbero imposto di effettuare periodici giri di ispezione nei vari piani dell’edificio, piuttosto che stazionare unicamente avanti gli uffici della presidenza del GIP;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 751 del D.P.R. 90/2010. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta, per non avere la Amministrazione tenuto in considerazione del dichiarazioni testimoniali acquisiti nel corso del procedimento, volte a comprovare la effettiva compilazione da parte del ricorrente della relazione di servizio –con la registrazione delle generalità dei visitatori che si erano con lui intrattenuti durante l’espletamento del servizio- e la sua consegna, unitamente all’ordine di servizio e all’allegato A, agli uffici del reparto servizi magistratura;
d’altra parte, l’ingresso nel Tribunale di tali “visitatori” non sarebbe certo direttamente ascrivibile alla condotta del ricorrente, che si trovava ai piani alti dell’edificio e non certo all’entrata;
inoltre, come affermato dai Giudici militari, l’ordine di servizio –ove erano esplicate le effettive modalità di espletamento dei esso servizio- sarebbe stato consegnato al ricorrente diverse ore dopo l’inizio della attività di vigilanza;
inesitente, poi, sarebbe l’allegato pregiudizio al prestigio dell’Arma;

- nullità della contestazione disciplinare e consequenziale nullità del procedimento disciplinare - Eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art. 1393 del D.Lgs 66/2010. Decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare;
la inesistenza, per effetto del novellato art. 13 del codice ordinamento militare (siccome modificato dal d.lgs. 91/16) delle cd. pregiudiziale penale –salve specifiche ipotesi eccettuative- avrebbe dovuto indurre la Amministrazione a concludere il procedimento disciplinare nel termine di 180 giorni decorrente dal suo avvio, in data 24 giugno 2013;
di qui la intempestività del provvedimento sanzionatorio.

1.12. Si costituiva la intimata Autorità, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza dell’8 marzo 2023.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Quanto al primo mezzo, valga il rilevare che la presenza del Comandante della Legione si è concretata nella fase preliminare, di dialettica e di contraddittorio con l’incolpato, rispetto a quella –di esclusiva pertinenza della Commissione- di formulazione del parere di cui è menzione nell’invocato art. 1399.

2.1.1. E’ ivi testualmente dato leggere, invero, che “ alle ore 11:40 il Comandante della Legione congeda l’incolpato e il difensore ed invita la commissione di disciplina a ritirarsi per discutere e concordare il parere, dando il tempo massimo di due ore ”, in guisa affatto aderente alla prescrizione codicistica che viene in rilievo in subiecta materia .

2.1.2. E, invero, l’art. 1399 del d.lgs. 66/10 testualmente dispone che:

- “ Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore
”;

- “ Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza ”;

- “ I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. Il parere non è vincolante ”.

2.1.3. Talchè, nell’ambito del procedimento la presenza della Autorità decidente (Comandante) si appalesa necessitata giustappunto nella fase di acquisizione degli elementi istruttori (testimonianze) e di esplicazione delle guarentigie difensive dell’incolpato nel rispetto del principio del contraddittorio;
chè, pertiene giustappunto al Comandante il munus –all’esito del compiuto dispiegarsi della fase “acquisitiva” e di contraddittorio- di congedare i testimoni e l’incolpato, di sentire la commissione, e di invitarla al fine a ritirarsi per la formulazione del parere di competenza.

2.1.4. Ciò che è giustappunto avvenuto nella fattispecie che ne occupa, siccome irrefutabilmente acclarato nel verbale quivi versato in atti.

2.2. Il secondo e il terzo mezzo, afferenti al merito dell’illecito contestato e ben suscettibili di congiunto scrutinio, non sono fondati.

2.2.1. La condotta contestata al ricorrente si concreta sostanzialmente nell’avere espletato il servizio in modo non conforme alle disposizioni ricevute, oltre che ai principi generali di correttezza e rettitudine che devono sempre e comunque informare l’ agere di un militare dell’Arma, massimamente nell’espletamento di incombenze e di funzioni istituzionali, nella specie afferenti giustappunto alla vigilanza presso uffici della Autorità giudiziaria.

2.2.2. E ciò per avere- contrariamente alla natura “dinamica” del servizio, che imponeva ispezioni periodiche nei piani 11-16 dell’edificio- stazionato “ ininterrottamente nei pressi dell'ufficio di presidenza GIP durante il turno omettendo di effettuare le prescritte ispezioni ai corridoi dei vari piani e alle scale di sicurezza ”, ed impiegato tale tempo in modo non conforme ai doveri di servizio, intrattenendosi a conversare per gran parte del turno all'interno del predetto ufficio con non meglio identificati “visitatori”, omettendo altresì di annotare le loro generalità sull'allegato “A” dell’ordine di servizio.

2.2.3. Ora, è ben vero che la Corte militare di Appello ha assolto il ricorrente dal reato di violata consegna, stante la carenza dell’elemento soggettivo, id est escludendo la colpevolezza di esso ricorrente nella “falsa rappresentazione” circa il concreto modus di espletamento del servizio;
trattavasi, invero, della “ prima volta in assoluto ” per il ricorrente nello svolgimento del servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Napoli e tale circostanza era ben stata tenuta in debito conto dai suoi stessi superiori, che non avevano mancato all’uopo di affiancargli altro militare, “ in considerazione della maggior conoscenza delle modalità di svolgimento dello stesso, frutto di una specifica esperienza quinquennale ” e che avrebbe potuto e dovuto fornire tutte le opportune istruzioni e i chiarimenti necessari ad esso ricorrente al fine di rettamente compiere il proprio dovere (in tal senso le dichiarazioni testimoniali di un ufficiale dell’Arma);
peraltro, la copia integrale dell’ordine di servizio veniva consegnata al ricorrente soltanto nel corso dello svolgimento del servizio (dopo oltre tre ore dal suo inizio), nel mentre non emergeva in sede dibattimentale veruna specifica occasione di “richiamo” da parte del militare che gli era stato affiancato circa le concrete modalità di svolgimento del servizio, id est circa la necessità di recarsi presso altri piani degli uffici GIP.

Di qui la scusabilità del contegno del ricorrente e, indi, la sua assoluzione.

2.2.4. E, tuttavia, siccome emerge dal medesimo dictum della Corte di Appello, ciò che ha assunto significanza ai fini disciplinari è - non già e non tanto il mancato svolgimento “in forma dinamica” del servizio- bensì il contegno serbato dal ricorrente nel periodo di “stazionamento” avanti agli uffici della Presidenza, essendo quodammodo emersa dalla pronunzia dei Giudici militari (pagg. 15-16, sentenza Corte di Appello) che l’interessato, anche dopo aver preso cognizione delle consegne, inerenti al servizio da svolgere (ordine di servizio n. 7 del 1° giugno 2023), ha continuato ad intrattenersi presso l’ufficio della presidenza del GIP fino alle ore 19:46, “ chiaccherando e scherzando con quattro persone (…) consumando infine sempre sul posto, del cibo da asporto recapitatogli da un collega ”, siccome emerso dalle riprese filmate delle telecamere del sistema di videosorveglianza posto nell’ala del Tribunale ove erano allocati i ridetti uffici.

2.2.5. E tanto basta a giustificare l’esercizio della potestas disciplinare che ne occupa, ragionevolmente dispiegatasi sia nel quid , ovvero nella qualitas della misura sanzionatoria (consegna di rigore), che nel tempus (ovvero nel quantum ), determinato in cinque giorni.

2.3. A’ sensi dell’art. 751 del DPR 90/10, invero, possono essere puniti con la consegna di rigore i seguenti specifici comportamenti:

3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato ”;

17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza ”;

22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte ”.

2.3.1. Non irragionevole, ovvero illogico, si appalesa il giudizio di riprovevolezza sotteso alla irrogazione della sanzione che ne occupa, all’uopo bastando il rilievo della natura non commendevole quadammodo del contegno di un militare dell’Arma che –nello svolgimento del servizio di vigilanza presso delicati Uffici della Autorità giudiziaria penale- si intrattiene con persone “esterne”, non meglio identificati “ visitatori ”, “ chiacchierando e conversando ” e, ancora, consumando in loco pasti.

2.3.2. E’ tale modus operandi -non conforme ai doveri connessi allo stato e alla funzione, suscettibile altresì di incidere sul prestigio dell’Arma nel suo complesso, anche ab externo - a disvelare in ogni caso una forma di negligenza in capo al ricorrente, rendendo:

- ex se irrilevante la quaestio afferente alla asserita identificazione dei “visitatori”, ovvero alla retta compilazione dell’allegato A all’ordine di servizio e alla relazione;

- plausibile e non censurabile l’esercizio del potere disciplinare da parte della Amministrazione,

2.4. Anche l’ultimo mezzo non ha pregio.

2.4.1. E, invero, la nuova versione e dictio dell’art. 1393 del d.lgs. 66/10 (per effetto dell’art. 15, comma 1, l. 7 agosto 2015, n. 124 e, poscia, dell'art. 4, comma 1, lett. t), d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91) non è ratione temporis applicabile alla fattispecie de qua agitur : l’Amministrazione era pienamente legittimata ad attendere l’esito del procedimento penale per avviare quello disciplinare, in quanto, in assenza di disposizioni transitorie di segno diverso, deve ritenersi che le nuove disposizioni si applichino solo a fatti o condotte poste in essere dopo il 28 agosto 2015, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della norma in questione, che, come ricordato dallo stesso interessato, ha superato la preesistente “pregiudiziale penale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, nn. 1429/20;
Id., id., 494/2020).

2.4.2. Di qui la legittimità dell’ agere dell’Autorità, avuto riguardo al tenore in allora vigente dell’art. 1393 del citato codice e, dunque, “ considerata la necessità di attendere, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento disciplinare e della piena cognizione dei fatti, la definizione del procedimento penale ”. Il ridetto art. 1393, nella dictio vigente fino all’intervento modificativo apportato con la legge 7 agosto 2015 n. 124, precludeva l’esercizio della potestas disciplinare prima della definizione del procedimento penale, testualmente disponendo che “ Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso ”.

2.4.3. In allora , invero -e cioè, al momento della commissione dei fatti, dell’esercizio della azione penale e della piena cognizione di essi fatti da parte della Autorità- l’esercizio del potere punitivo della Amministrazione per fatti oggetto di procedimento giurisdizionale avanti il Giudice penale era indefettibilmente condizionato alla irrevocabile definizione di esso giudizio.

2.4.4. Di qui la improponibilità in nuce del procedimento disciplinare ovvero, se già iniziatosi, la sua sospensione fino alla irrefragabile conclusione del processo penale.

2.4.5. Orbene, è tale primigenia versione della norma che governa ratione temporis il potere sanzionatorio in esame, dovendo escludersi una applicazione retroattiva delle modificazioni che all’art. 1393 del codice sono state apportate dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.

2.4.6. Tale conclusione, per vero, discende già dai principi generali, foggiati all’art. 11 delle preleggi.

2.4.7. In altre parole, è il fatto storico dell’avvenuta conoscenza degli accadimenti da parte dell’Amministrazione e, in particolare, il momento in cui tale fatto si è concretato (con la cognitio degli eventi potenzialmente disdicevoli commessi dal militare) ad attrarre la fattispecie, per quanto qui di interesse, nell’orbita della previgente normativa.

D’altra parte, “ che tale sia la corretta ricostruzione del regime intertemporale tra le due -ben diverse- discipline trova conferma anche nella prassi della stessa Amministrazione appellante. Intervenendo a supporto delle proprie articolazioni interne al fine di omogeneizzarne e guidarne le condotte operative, infatti, il Ministero, mutuando espressamente l’analoga soluzione prospettata per il pubblico impiego cd. “contrattualizzato” dal Dipartimento della Funzione pubblica (circolare ministeriale 27 novembre 2009, n. 9, e non 2011, come erroneamente riportato dal T.A.R.), ha sostanzialmente evocato i principi generali in materia di successione di leggi nel tempo (circolare dell’Ufficio Personale Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri n. 276/139-4-2009 del 18 gennaio 2016, che richiama anche, allegandole, le indicazioni operative già fornite dalla Direzione generale per il personale militare in data 26 agosto 2015 e 13 novembre 2015, allegato “D”” (CdS, IV, 24 marzo 2020, n. 2053;
cfr., ancora, sulla irretroattività delle modifiche apportate all’art. 1393 ad opra della legge 124/2015, TAR Liguria, I, 23 ottobre 2018, n. 843;
TAR Veneto, I, 10 aprile 2020, n. 345;
TAR Puglia, Lecce, II, 23 maggio 2018, n. 883;
TAR Lazio, Latina, I, 3 agosto 2017, n. 416).

2.4.8. Ancora da ultimo il Supremo Consesso ha avuto modo di ribadire la legittimità dell’ agere amministrativo volto a sospendere l’ actio disciplinare, in attesa della irretrattabile definizione del procedimento penale, atteso che “ in assenza di disposizioni transitorie di segno diverso, deve ritenersi che le nuove disposizioni si applichino solo a fatti o condotte poste in essere dopo il 28 agosto 2015, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della norma in questione, che, come ricordato dallo stesso interessato, ha superato la preesistente “pregiudiziale penale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, n. 494/2020) ” (CdS, I, 24 agosto 2020, n. 1429;
CdS, IV, 2053/20, cit.)

2.5. E ciò anche voler obnubilare il di per sé dirimente rilievo per cui anche la nuova versione dell’art. 1393 dispone che il procedimento disciplinare “ che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”, fatto salvo, tra l’altro, il caso di atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ;
id est giustappunto il caso che ne occupa, nel quale continua ad essere esclusa la possibilità di avviare il procedimento disciplinare e imposta anche la sospensione di quello già avviato.

3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.

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