TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-10-22, n. 202103162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-10-22, n. 202103162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103162
Data del deposito : 22 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2021

N. 03162/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01910/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di CA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2020, proposto da
ER GI, LE GI, CA GI, AO Stagnini, rappresentati e difesi dall'avvocato Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cristadoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento n. 13409 del 02/10/2020 dell’Assessorato Territorio e Ambiente nella parte in cui dichiara la incompletezza, la inammissibilità e la improcedibilità e della nota prot. n. 278929 del 25.10.2016;

- della nota di riscontro del 10.11.2020 adottata dal Dipartimento servizi territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina in riferimento alla prot. n.13409 del 2.10.2020, nella parte in cui dichiara la sospensione sine die relative alle procedure di VAS ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.lg. 152/2006. Ove occorra e nei limiti dell'interesse dalle note regionali prot. n. 8872 del 9.5.2019, prot. n. 19305 del 31.10.2019 e n. 6195 del 29.04.2020 (non conosciute e mai notificate ai proponenti, nominalmente conosciute solo dopo la nota del Comune)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica e del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con istanza del 31 ottobre 2014 i ricorrenti presentavano al Comune di Messina l’istanza per la valutazione d’incidenza di un piano di lottizzazione convenzionato (già presentato nel 2005) da realizzarsi su terreni di proprietà ricadenti all’interno della Z.P.S. “monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina”.

L’A.R.T.A. con nota prot. 14384 del 3 agosto 2017 rilevava la necessità che la valutazione d’incidenza si svolgesse con procedura integrata e chiedeva che la documentazione inoltrata dal Comune procedente fosse integrata “da attestazione del versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 91 comma 3 e 4 L.R. n. 9/2015, che tenga conto della suddetta valutazione integrata di verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di incidenza ambientale” Dopo un primo provvedimento di archiviazione poi revocato, l’A.R.T.A. con nota del 6 settembre 2018 comunicava al Comune di Messina, una nuova “comunicazione di improcedibilità” in ragione della scadenza dell’efficacia triennale del parere preventivo dell’ente gestore del sito conseguito nel 2012.

Con successiva nota prot. n. 6242 del 30 aprile 2020 l’A.R.T.A. comunicava al Comune di Messina l’improcedibilità dell’istanza non essendo ancora pervenuto il parere preventivo dell’ente gestore dell’area PS ed invitava, pertanto, il Comune - e con esso i proponenti - ad integrare la documentazione medio tempore venuta a mancare.

Con pec del 20.5.2020 la ditta proponente comunicava al Comune l’avvenuta presentazione dell’istanza

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