TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-02-06, n. 202400198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-02-06, n. 202400198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400198
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00198/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno – Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;



per l'annullamento:

- del decreto del -OMISSIS- prot. nr. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 20.12.2018;

- della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina -OMISSIS- del 18.09.2018;

- del rapporto informativo della Questura -OMISSIS- per l'anno 2018, redatto in data 31.01.2019 e notificato al ricorrente in data 04.02. 2019;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale, e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, che riveste il ruolo di -OMISSIS- della -OMISSIS-, è stato -OMISSIS- pro-tempore e legale rappresentante dell'Associazione " -OMISSIS- ”.

In data 25 settembre 2015, la predetta Associazione è stata cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato per perdita dei requisiti necessari, giusto decreto direttoriale n. 271 della Regione Veneto.

Successivamente, in data 21 ottobre 2015, la predetta Associazione ha presentato istanza di reiscrizione al predetto Registro, ma la Regione Veneto, in data -OMISSIS-, con decreto dirigenziale -OMISSIS-, ha respinto l'istanza di riammissione, adducendo le seguenti motivazioni: " Gravi negligenze o ripetuti comportamenti non improntati a lealtà e correttezza " tenuti dal -OMISSIS-e dal-OMISSIS- (-OMISSIS-) che sarebbero risultati, secondo la Giunta Regionale, " dannosi per la collettività e irrispettosi nei confronti delle istituzioni e dell’associazione stessa ".

Rilevante, ai fini del presente giudizio, è la circostanza per cui l’Associazione " -OMISSIS- " era proprietaria di alcune -OMISSIS-, fra le quali una -OMISSIS- e una -OMISSIS-, entrambe dotate di -OMISSIS-, in quanto precedentemente in uso alla -OMISSIS-.

In data 22 agosto 2018, l'Associazione " -OMISSIS- " è stata, infine, cancellata dall'albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione Veneto.

Questo l’antefatto alla base del procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio che trae origine da una segnalazione del Dirigente del Compartimento della -OMISSIS- per il Veneto del -OMISSIS- al Questore -OMISSIS- con la quale sono stati riferiti i fatti qui di seguito riportati in ordine cronologico.

In data 7 marzo 2016, personale della Sezione di -OMISSIS- di -OMISSIS- ha contestato al ricorrente la violazione dell'art. 78, co. 3 e 4, del Codice della Strada, poiché sul -OMISSIS- -OMISSIS-, di proprietà dell'Associazione presieduta dall'-OMISSIS- -OMISSIS-, erano presenti anomalie circa l'allestimento ''palesemente già in uso alla -OMISSIS- ".

Contro tale contestazione di addebito è stato proposto ricorso al Prefetto, che lo ha dichiarato inammissibile per mancata sottoscrizione del ricorrente.

Avverso detta decisione, il ricorrente ha proposto ricorso al Giudice di Pace di -OMISSIS-, che lo ha respinto.

In data 06 agosto 2016, la -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- ha contestato al ricorrente la violazione di cui all'art. 78, co. 3 e 4, del Codice della Strada anche per l'altro -OMISSIS- di proprietà dell'associazione-OMISSIS-.

Il provvedimento è stato impugnato dinnanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS- che, con sentenza depositata il -OMISSIS-, ha confermato la regolarità del verbale, precisando che poiché " l'associazione ricorrente non risulta iscritta più nel Registro Regionale del Veneto delle associazioni di volontariato, aggiornato al 31.12. 20 I 6 sulla base del decreto 114 del 30.11.2016 (BUR n. 1 del 3.1.2017), il -OMISSIS- non può essere munito del -OMISSIS- ai sensi della normativa vigente ".

In data 11 giugno 2017, una pattuglia in servizio presso la Sottosezione autostradale di -OMISSIS- nord ha fermato per un controllo l'-OMISSIS- -OMISSIS-, con a bordo il ricorrente, in quanto il -OMISSIS- -OMISSIS- che la faceva somigliare ad un -OMISSIS- in -OMISSIS- ed era dotata dei -OMISSIS-; ne è scaturito il verbale di contestazione del 19 giugno 2017 per la reiterata violazione dell'art. 78, co. 3, del Codice della Strada.

Tale verbale è stato notificato con obbligo, ai sensi dell'art. 180, co. 8, del Codice della Strada, di -OMISSIS-, al -OMISSIS- per il successivo inoltro alla Motorizzazione Civile di -OMISSIS-.

Il ricorrente, in luogo della consegna materiale del documento, ha inviato una copia del medesimo a mezzo posta elettronica certificata.

Il Dirigente del Compartimento ha rilevato che “ l'atteggiamento adottato dall'Assistente -OMISSIS- -OMISSIS- appare particolarmente grave non avendo egli compreso la portata delle sue condotte. Non ha tenuto in alcun conto il verbale elevatogli nel marzo 20 16 né la successiva decisione del Prefetto di -OMISSIS- sul ricorso, né quanto emerso nella sentenza su indicata del Giudice di Pace ed è in corso in una nuova violazione dello stesso articolo perseverando in un comportamento che più Autorità hanno nei diversi modi dichiarato non conformi alle vigenti normative. Si evidenzia anche che appare molto grave che abbia consapevolmente operato al fine di non effettuare la consegna della -OMISSIS- ".

Il Questore -OMISSIS-, ritenendo i fatti segnalati disciplinarmente rilevanti, ha nominato il funzionario istruttore che, in data 25 settembre 2017, ha contestato l'addebito disciplinare al dipendente.

Il ricorrente ha presentato le proprie giustificazioni e, in data 18 novembre 2017, il funzionario istruttore ha concluso l'inchiesta, rimettendo gli atti al Questore il quale ha deferito il dipendente innanzi al Consiglio provinciale di disciplina che, riunitosi in data 28 gennaio 2018 per la trattazione orale, ha giudicato l'-OMISSIS- della -OMISSIS- -OMISSIS- responsabile dell'illecito disciplinare ex art. 6, n. 1, d.P.R. 737/1981, proponendo l'applicazione della -OMISSIS-.

Con provvedimento datato 22 marzo 2018, il -OMISSIS- - -OMISSIS-, esaminato l'iter amministrativo e ritenendo che la contestazione disciplinare non contenesse " l'indicazione e la descrizione dei fatti materiali, riferendoli ad una puntuale fattispecie sanzionatoria che ne rifletta la specificità ", ha annullato gli atti del procedimento a partire dalla contestazione degli addebiti del 25 settembre 2017.

In data 2 maggio 2018, è stato contestato nuovamente l'illecito disciplinare al dipendente che, il successivo 20 maggio, ha presentato le proprie controdeduzioni.

Infine, con relazione conclusiva in data 20 giugno 2018, il funzionario istruttore ha concluso l'inchiesta disciplinare.

Le condotte del dipendente sono state ritenute censurabili per contrasto con gli articoli 68 della legge -OMISSIS-1/81 e 13 del d.P.R. 782/85; è stato ritenuto violato anche l'articolo 24 della legge 121/81 (Compiti istituzionali della -OMISSIS-), fra i quali vi è quello di tutelare l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini, nonché di rispettare le leggi sulla base del giuramento prestato.

Al ricorrente sono state, quindi, contestate le mancanze disciplinari, di cui al numero 1 dell'articolo 6 del d.P.R. n. 737/1981, " mancanze previste dal precedente art.4, qualora rivestano carattere di particolare gravita ovvero siano reiterate o abituali ".

Il Consiglio provinciale di disciplina, riunitosi per la trattazione orale in data18 settembre 2018, si è infine così espresso: " considerato che le sopra riscontrate e valutate condotte, poste in essere dall'-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- contrastano con l'art 68 della legge 121/81, che impone agli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della PS di osservare i doveri inerenti la loro funzione anche fuori dal servizio. Rilevandosi, altresì, la violazione dell'art. 13 del Regolamento di Servizio D.P.R. 782/85 che impone agli appartenenti alla -OMISSIS- di mantenere, anche fuori servizio, una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni. L'art. 13 del Regolamento di

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