TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-05-24, n. 201702768

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-05-24, n. 201702768
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201702768
Data del deposito : 24 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2017

N. 02768/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02774/2003 REG.RIC.

N. 02249/2015 REG.RIC.

N. 04225/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2774 del 2003, proposto da:
S C A, D C, D M rappresentati e difesi dagli avvocati L C, G C, con domicilio eletto presso lo studio L C in Napoli, via Stendhal, n.14;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati B R, G T, con domicilio eletto presso lo studio di G T in Napoli, Avv. Municipale - p.zza S. Giacomo;



sul ricorso numero di registro generale 2249 del 2015, proposto da:
Claudia Dino, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, Paolo Carrano, L C, con domicilio eletto presso lo studio L C in Napoli, via Stendhal, n.14;

contro

Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, B R, Gabriele Romano, domiciliato in Napoli, piazza Municipio;



sul ricorso numero di registro generale 4225 del 2015, proposto da:
Claudia Dino, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, Paolo Carrano, L C, con domicilio eletto presso lo studio G C in Napoli, via Stendhal n.14;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Gabriele Romano, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Giacomo Pizza, Annalisa Cuomo, Anna Pulcini, B R, Bruno Crimaldi, Anna Ivana Furnari, domiciliato in Napoli, piazza Municipio;
Sindaco di Napoli Quale Ufficiale di Governo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Do Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11

quanto al ricorso n. 2774 del 2003:

per l'annullamento della diffida – ordinanza del Comune di Napoli Dipartimento di Polizia Municipale, notificata il del 17.02.2003 con la quale, visto il Fono VV.FF. del 3/02/2003, si diffidano gli eredi Contessa Scarpati Castiglione Anna a far eseguire con urgenza lavori di riparazione necessari nonché i relativi atti presupposti;

quanto al ricorso n. 2249 del 2015:

per l'annullamento del verbale di diffida del 14.2.15 notificato in pari data del servizio autonomo di polizia locale u.o. S P con il quale a seguito dei dissesti in Napoli, via vicinale Soffritto si diffida la ricorrente a far eseguire verifiche al terrapieno sovrastante la strada nonché a far eseguire con urgenza i lavori di riparazione necessari.

quanto al ricorso n. 4225 del 2015:

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale prot. 27 del 22.06.2015 di eseguire "ad horas" opere provvisionali di messa in sicurezza strettamente necessarie ad eliminare il pericolo di ulteriore franamento di terreno e vegetazione sommitale sulla sede stradale di via Soffritto e dei relativi atti presupposti fra cui il verbale di diffida del 14.2.15, notificato in pari data, del servizio autonomo di polizia locale u.o. S P con il quale, a seguito dei dissesti in Napoli via vicinale Soffritto, si diffida la ricorrente a far eseguire verifiche al terrapieno sovrastante la strada nonché a far eseguire con urgenza i lavori di riparazione necessari.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t e di Comune di Napoli e di Sindaco di Napoli Quale Ufficiale di Governo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente notificato e depositato S C A, D C, D M hanno impugnato la diffida – ordinanza del Comune di Napoli Dipartimento di Polizia Municipale, notificata il del 17.02.2003, con la quale, visto il Fono VV.FF. del 3/02/2003 si diffidano gli stessi, quali eredi Contessa Scarpati Castiglione Anna, a far eseguire con urgenza lavori di riparazione necessari, nonché i relativi atti presupposti, fondati sul rilievo che sulla scarpata del terreno di loro proprietà, nella parte adiacente la via vicinale il Soffritto, all’altezza del civico n. 80, si era verificata una frana del costone in pozzolana.

1.1. Il ricorso è stato iscritto al numero di ruolo R.G. n. 2774 del 2003.

2.A sostegno del ricorso hanno articolato diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

3. Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli che, con memoria depositata in data 5 dicembre 2017, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per essere stati gli atti oggetto di impugnativa superati dall’adozione di un ulteriore atto di diffida del 14/02/2015 del Servizio Autonomo Polizia Locale – UO Soccavo, nonché dall’ordinanza sindacale n. 27 del 22/06/2015, con la quale si ordinava sempre a parte ricorrente, quale proprietaria della scarpata in dissesto, sita alla via Soffritto, dall’incrocio di via Piscinelle ai Guantai al civico n. 80, di eseguire ad horas opere di messa in sicurezza strettamente necessarie ad eliminare il pericolo di ulteriore franamento di terreno e vegetazione sommitale sulla sede stradale di via del Soffritto.

4. Con successivo ricorso, ritualmente notificato e depositato, D C ha impugnato il verbale di diffida del 14.2.15, notificato in pari data del servizio autonomo di polizia locale u.o. S P, con il quale, a seguito dei dissesti in Napoli in via vicinale Soffritto, si diffida la ricorrente a far eseguire verifiche al terrapieno sovrastante la strada nonché a far eseguire con urgenza i lavori di riparazione necessari.

4.1.Il ricorso è stato iscritto al numero di ruolo R.G. n. 2249/2015.

5. Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli, che con memoria depositata in data 5 febbraio 2015, ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, instando in ogni caso per il suo rigetto.

6. Con atto notificato in data 31 luglio 2015 e depositato il successivo 10 agosto D C ha impugnato l'ordinanza sindacale ex art. 54 comma 4 T.U.E.L. prot. 27 del 22.06.2015 di eseguire "ad horas" opere provvisionali di messa in sicurezza, strettamente necessarie ad eliminare il pericolo di ulteriore franamento di terreno e vegetazione sommitale sulla sede stradale di via Soffritto e i relativi atti presupposti, fra cui il verbale di diffida del 14.2.15 notificato in pari data del servizio autonomo di polizia locale u.o. S P (già impugnato in via autonoma con il ricorso R.G. n. 2249/2015).

6.1 A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto:

a) La ricorrente è proprietaria di un fondo rustico in Napoli, località "Nazareth ai Camaldoli", con accesso da via Mandracchio, già condotto in affitto ad uso agrario.

L'appezzamento è posto a confine con proprietà aliena, che ha accesso dal civico n. 80, nonché con via Soffritto.

Il confine tra via Soffritto, strada cd. in trincea, in quanto incassata tra più appezzamenti, e i fondi sopraelevati, compreso quello della ricorrente, è oggi costituito da un ripido costone, oggetto dell’ordinanza impugnata, che sino a diversi anni addietro era inesistente, presentandosi come declivio naturale;

b) Negli ultimi 20 anni l'urbanizzazione selvaggia del luogo e con essa la trasformazione di un viottolo in una strada a scorrimento di autovetture e mezzi pesanti, avevano contribuito a creare n generale dissesto, destinato ad aggravarsi in presenza temporali, come appunto avvenuto dal

14 al 27 febbraio 2015;

c) Per tali ragioni la ricorrente veniva ad essere ciclicamente destinataria di diffide e ordinanze dell'Amministrazione comunale, che imponendo generici e costosi lavori di messa in sicurezza della scarpata, vorrebbero sopperire, a suo dire, al noto dissesto, frutto per lo più dell'assoluta mancanza di controlli e di misure atte a prevenire gli smottamenti per cui è causa;

d) In questo contesto si inserivano gli atti impugnati, nella prospettazione attorea affetti da vizi sia formali che sostanziali.

7. Ciò posto, ritenendo gli atti gravati illegittimi, li ha impugnati, articolando avverso i medesimi, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRATO - ILLOGICITÀ - CARENTE ISTUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3,

COMMA

10, DLG N. 285/92 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. DA 51 A 54 DELLA L. N. 2248/1865, ALL. F. — NONCHÉ DELL'ART. 3 DEL D.L.LGT N. 1446/18, CONV. L. N. 473/25.

Assume in primo luogo parte ricorrente che l'atto impugnato e le diffide che lo avevano preceduto, già impugnate con il ricorso R.G. n. 2249/15, muovono dal presupposto errato che la scarpata di via Soffritto, dalla quale provengono gli smottamenti, appartenga alla ricorrente, laddove dalle risultanze della stessa (carente) istruttoria dell'Amministrazione, si evincerebbe che la proprietà della scarpata in questione, dovrebbe intendersi o pubblica o vicinale, ma non della ricorrente, trattandosi di strada in trincea, incassata tra più fondi, come evincibile non solo dalla perizia di parte, a firma del Geologo dott. E L R e dalla sentenza T.A.R Campania n. 826/99, ma anche dagli accertamenti di cui ai verbali impugnati, dai quali si desumerebbe la verticalità e le differenti quote tra la strada e il costone.

Infatti la strada di Via Soffritto adiacente alla suddetta scarpata, a dire della ricorrente, sarebbe senza dubbio pubblica, ovvero aperta al pubblico, che ivi ha costruito innumerevoli insediamenti, con conseguente pubblicità della scarpata, oggetto dell'ordinanza impugnata, che vorrebbe gravare la ricorrente con lavori ed opere di spettanza comunale.

La ricorrente deduce al riguardo di non essere tenuta alle opere ingiunte nemmeno in presenza della natura vicinale di via Soffritto, in quanto ai sensi dell'art. 51, L. n. 2248/1865, All. F, la riparazione e conservazione delle strade vicinali è a carico di coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà e l’art. 3 del d.l.Igt n. 1446/18, conv. I. n. 473/25, stabilisce che il Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito.

Nel caso di specie, come attestato dalla perizia di parte del dott. E L R, la ricorrente non avrebbe alcun accesso da via Soffritto, né il contrario si evincerebbe dagli atti impugnati che sul punto non asserirebbero nulla.

In simile situazione, data l'annosità della questione, considerata la incertezza sulla proprietà di via Soffritto e l'ulteriore circostanza che il fondo della ricorrente non aveva alcun accesso da via Soffritto, l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere, a tempo debito, una più accurata istruttoria, laddove il Comune si era limitato a dichiarare la proprietà della scarpata in capo alla ricorrente. Già con sentenza n. 826/99 il TAR Campania, aveva per annullato una precedente analoga ordinanza, sempre per franamenti del costone, in considerazione della carente istruttoria con la quale l’Amministrazione aveva intimato lavori ad horas , senza alcuna considerazione in ordine alla struttura e natura delle strada di Via Soffritto e alle conseguenze da ciò derivanti.

2) ILLOGICITÀ - VIOLAZIONE DELL' ART. 54,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi