TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202300389

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202300389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300389
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00389/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02065/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L D N, M M e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. M M in Milano, via Cadore, 36;

contro

Comune di Santa Margherita di Staffora, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23;

nei confronti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha ordinato al ricorrente “ di provvedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, alla demolizione e rimozione delle opere realizzate in difformità ovvero in assenza di titoli abilitativi indicate in premessa ed individuate presso l'area sita in frazione -OMISSIS- a propria cura e spese ”;

- di ogni altro atto e provvedimento, tra cui i verbali dei sopralluoghi del 5 giugno 2017 e del 26 luglio 2017, nonché la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-;

con motivi aggiunti del 22.12.2017, per l’annullamento:

- del provvedimento tacito di diniego, quale effetto del “silenzio-rifiuto” di cui all’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001, formatosi in data 13 novembre 2017 a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dal medesimo art. 36, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- relativa agli interventi realizzati dal ricorrente oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi al suddetto provvedimento tacito di diniego, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti”;

con motivi aggiunti del 16.5.2018, per l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 28 marzo 2018, nella parte in cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha di fatto implicitamente negato, con riferimento alle opere “pollaio”, “tettoia/copertura per mezzi agricoli” e “deposito”, l’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto con istanza del ricorrente -OMISSIS-;

- del parere prot. n.-OMISSIS-, acquisito al protocollo comunale n. -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 28 marzo 2018, nella parte in cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ha ritenuto che “ in merito alle opere: realizzazione di pollaio, realizzazione di tettoia per mezzi agricoli, realizzazione di deposito … non è possibile l'accertamento della compatibilità paesaggistica ”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuto” e compresi, ove occorresse:

(i) la comunicazione prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui si è dato atto, anche in tal caso di fatto implicitamente, del diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica sull’istanza -OMISSIS- con riferimento alle opere “pollaio”, “tettoia/copertura per mezzi agricoli” e “deposito”;

(ii) il parere della Commissione del Paesaggio del Comune di Santa Margherita di Staffora espresso nella seduta del 9 novembre 2017, nella parte in cui è stato espresso parere negativo in ordine alla “costruzione deposito, pollaio, copertura per mezzi agricoli”;

e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.7.2018, per l’annullamento:

- del provvedimento tacito di diniego, quale effetto del “silenzio-rifiuto” di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, formatosi in data 19 maggio 2018 a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dal medesimo art. 36, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- relativa agli interventi realizzati dal ricorrente oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o preordinato, conseguente e/o comunque connesso al suddetto provvedimento tacito di diniego, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti”, compresi, ove occorresse, l’eventuale parere negativo della commissione edilizia e la comunicazione comunale prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui si asserisce che la documentazione fornita dal ricorrente è “incompleta”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita di Staffora e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS-, proprietario, nel territorio comunale di Santa Margherita di Staffora, di un immobile destinato a civile abitazione - realizzato in forza del permesso di costruire prot. n.-OMISSIS- in data 19 maggio 2015 e dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS- del 18 maggio 2015 - e dell’appezzamento di terreno circostante di rilevante estensione, nell’area censita al Foglio -OMISSIS- e sottoposta a vincolo ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS--OMISSIS-, con cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha ordinato a suo carico la demolizione e la rimozione di alcune opere realizzate in difformità ovvero in assenza di titoli abilitativi.



1.1. Gli interventi abusivi, rilevati in occasione del sopralluogo svolto dai tecnici comunali in collaborazione con la Polizia locale nel mese di giugno 2017 (v. verbale prot. n. -OMISSIS-7, sub all. 3 del Comune), sono così descritti:

1) realizzazione, in area classificata dal vigente PGT come TR3 – Ambiti prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia, di un muro di sostegno in cemento armato con accesso a ridosso di fabbricato residenziale e sistemazione aree esterne in difformità dal permesso di costruire n. -OMISSIS- a suo tempo rilasciato al sig. -OMISSIS-;

2) realizzazione, in area classificata dal vigente PGT come TR3 – Ambiti prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia, di una nuova costruzione con basamento e soprastante volume in legno a ridosso dell’edificio residenziale principale;

3) realizzazione, in area classificata dal vigente PGT come TR3 – Ambiti prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia, di una nuova costruzione con basamento e soprastante volume in legno;

4) realizzazione, in area classificata dal vigente PGT come Area di salvaguardia dell’abitato, di una nuova costruzione con basamento e soprastante copertura in legno;

5) realizzazione, in area classificata dal vigente PGT in parte come TR3 – Ambiti prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia ed in parte come Area di salvaguardia dell’abitato, di una nuova recinzione in legno.

Gli Uffici comunali, a seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato in data 26.7.2017, hanno confermato l’esecuzione di una pluralità di lavori edilizi in assenza di titolo abilitativo e/o in difformità dal permesso di costruire rilasciato in data 19.5.2015 e dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 18.5.2015 al ricorrente (per lavori conclusi in data 14.12.2015).



1.2. L’immobile di proprietà del ricorrente e una parte del circostante appezzamento risultano essere ricompresi, dal vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), nell’ambito del “ Tessuto edificato di recente formazione e/o privo di interesse storico – ambientale ”, all’interno della zona edificabile “ TR3 ambiti prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia ”, mentre la residua parte dell’appezzamento di terreno è inserita all’interno della “ Area di salvaguardia dell’abitato ” (v. estratto delle norme del piano delle regole, sub doc. n. 3 del ricorrente).

Ai sensi del vigente PGT, le aree di salvaguardia dell’abitato “ pur rientrando dal punto di vista funzionale tra quelle agricole, sono classificate come “aree non soggette a trasformazione” (nella Tavola Carta delle Previsioni di Piano), e rappresentano il “filtro” tra la zona urbanizzata (comprese le future aree di trasformazione) ed il territorio agricolo produttivo ”. Si tratta di ambiti che “ non potranno essere soggetti ad alcun tipo di edificazione, neanche di tipo agricolo, ma semplicemente allo svolgimento dell’attività produttiva ”.

Quanto alle aree classificate in Ambiti TR3 – prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia, si tratta di “ parti dell’edificato caratterizzato da un’edificazione a bassa densità ”, in cui “ per comprovate esigenze di adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario, è ammesso l’ampliamento una-tantum pari al 20% di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PGT, ancorché in contrasto con la densità fondiaria ammessa nell’ambito interessato, e con un massimo di mc. 100 ”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi