TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-08-07, n. 202300129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-08-07, n. 202300129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300129
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 00129/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 3 del 2023, proposto da Vs Project s.n.c. di V M e S C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L S e dall’avvocato U D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Calceranica al Lago, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Piazza Ezio Mosna n. 8 presso lo studio dell’anzidetto avvocato F M B;
- Gestione associata del Servizio tecnico dei Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, in persona del responsabile del servizio, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento del responsabile del Servizio tecnico dei Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna di data 26.10.2022 prot. n. 4925, avente ad oggetto: “ Realizzazione di un nuovo parcheggio privato sulle pp.ff. 499-700/1, 700/2, 701/1, 701/2, 755/1 e sulle pp.ed. 643 – 644 in c.c. Calceranica ”, di rigetto della domanda di permesso di costruire della ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento dal precedente richiamato od al medesimo connesso od implicito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Calceranica al Lago;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2023 il consigliere A T e uditi per la parte ricorrente l’avvocato L S e l’avvocato U D e per il Comune di Calceranica al Lago l'avvocato F M B come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

1. La società in nome collettivo VsProject, odierna ricorrente, gestisce due aziende di ristorazione situate nel territorio del Comune di Calceranica al Lago sulle sponde del Lago di Caldonazzo, ove l’esigenza di parcheggi appare rilevante in relazione all’alta concentrazione di esercizi pubblici che costeggiano il lago e che fruiscono di una consistente frequentazione di clientela. Nonostante che il Piano regolatore generale del Comune di Calceranica al Lago, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1695 del 7 luglio 2000 ed entrato in vigore il 26 luglio 2000, preveda in tale zona otto aree da adibirsi a parcheggio pubblico, ne risulta realizzato uno soltanto.

2. Nel 2020 Vs Project s.n.c., attesa la cronica e reiterata necessità di parcheggio per le proprie strutture di ristorazione, ha chiesto di realizzare sulla p.f. 698/1 in C.C. Calceranica, confinante con la p.f. 693/3, un parcheggio a servizio dei predetti ristoranti, ottenendo un’autorizzazione per opere precarie della durata di due anni di cui però è stata negata la proroga.

3. Per sopperire alla mancanza di superfici di posteggio funzionali all’esercizio della propria attività, VsProject s.n.c. (in seguito VsProject) ha quindi presentato al Comune di Calceranica al Lago il 5 agosto 2022 richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio privato sulle pp.ff. 699, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2, 755/1, nonché sulle limitrofe pp.ed. 643 e 644 c.c. Calceranica. Il progetto, che ha previamente ottenuto il parere favorevole della Commissione provinciale per la pianificazione territoriale e per il paesaggio (CPC), oltre ad aver previsto la demolizione delle particelle edificiali ha posto a monte del lungolago l’accesso veicolare contemplando un percorso pedonale in direzione del lago di Caldonazzo. A riguardo delle pp.ff. 701/1 e 702/2 i relativi certificati di destinazione urbanistica del 27 gennaio 2022 rilasciati dalla Gestione associata del Servizio tecnico dei Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna indicano quanto alla prima particella la classificazione in zona parcheggio e quanto alla seconda la classificazione parte in zona parcheggio (32,60%) e parte quale viabilità locale di progetto (67,40%). Per entrambe risulta anche specificato che il Piano regolatore generale del Comune di Calceranica al Lago è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1695 del 7 luglio 2000 ed è entrato in vigore il 26 luglio 2000 e che ai sensi dell’art. 48 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, il quale prevede l’efficacia decennale delle previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione, le stesse particelle possono essere utilizzate nei limiti di una densità fondiaria di 0.01 metro cubi per ogni metro quadrato di superficie. Secondo la relazione tecnica di progetto “ l’intervento proposto non solo è conforme alla destinazione di PRG come parcheggio (privato a servizio di attività commerciale anziché pubblico) ma si tratta di un intervento urbanistico di modestissimo impatto ambientale, caratterizzato da un’assenza di utilizzo della capacità edificatoria (comunque ammessa per lo 0,01 mc/mq) che non modifica la situazione del suolo in attesa della ripianificazione urbanistica dell’area nel suo complesso………..Non è prevista la realizzazione di volumi edilizi ”. Va sin d’ora precisato che tutti i fondi interessati all’intervento oggetto della surriferita istanza di rilascio del permesso di costruzione rientrano nella fascia di rispetto dei laghi disciplinata dall’art. 22 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 “ Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale ” come risulta dalla cartografia del piano urbanistico provinciale.

4. Successivamente all’invio da parte del Comune del “ preavviso di diniego ” e nonostante le controdeduzioni versate in atti da VsProject, in data 26 ottobre 2022 il responsabile del Servizio tecnico associato dei Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna ha adottato il provvedimento di diniego definitivo del permesso a costruire per contrasto con l’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PRG e con l’art. 22 della legge provinciale n. 5 del 2008, considerando inoltre che parte della strada di accesso al parcheggio interessa la p.f. 1661/1 in c.c. Calceranica e che manca l’assenso da parte dell’Amministrazione comunale proprietaria di tale realità all’utilizzo dell’area.

5. Con il ricorso in esame Vs Project ha impugnato la reiezione del titolo edilizio deducendo i seguenti motivi:

I. Falsa applicazione dell’art. 22 della l.p. 27.5.2008, n.

5. Eccesso di potere per illogicità grave e manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento.

L’art. 22 “ Aree di protezione dei laghi ” della legge provinciale n. 5 del 2008 che approva il piano urbanistico provinciale (PUP) di per sé non impedisce la realizzazione del parcheggio a servizio degli esercizi di ristorazione gestiti dalla ricorrente.

Tale disciplina, pur vietando la realizzazione di nuove strutture ricettizie, non esclude in senso assoluto interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, atteso che risultano consentiti gli interventi di infrastrutturazione destinati agli esercizi pubblici esistenti. La realizzazione di un parcheggio che, come nel caso in esame, comporta una minima movimentazione di terra al solo fine di migliorare il drenaggio del terreno e l’utilizzo di grigliati erbosi in materiale plastico per sostenere il peso dei veicoli, non integra una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Nella specie i posti auto sono realizzati senza opere, mentre la “ trasformazione urbanistica ” per essere tale deve consistere in opere che possano incidere in modo irreversibile sulla consistenza oggettiva del bene: e tutto ciò a prescindere dal fatto che secondo la destinazione attuale del P.R.G. la zona è “ a parcheggio pubblico ”. Il Comune di Calceranica al Lago, d’altra parte, per ben quindici anni ha gestito un parcheggio a pagamento su particelle adiacenti ed analoghe per destinazione a quelle per le quali viene ora contraddittoriamente negato il titolo edilizio. Anche l’art. 15 del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg. comprova l’interesse pubblico sotteso all’asservimento di aree per soddisfare le esigenze di ricovero dei veicoli, e ciò a maggior ragione quando si tratti di esercizi pubblici.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Calceranica al lago e dell’art. 8 del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta

La realizzazione del progetto della ricorrente non richiede “ deroghe urbanistiche ”, per cui non è incompatibile con le disposizioni di cui dell’art. 19 delle norme di attuazione del PRG di Calceranica. Infatti: o il vincolo di destinazione a parcheggio pubblico è decaduto in conseguenza dell’infruttuoso decorso del decennio successivo alla sua previsione, e allora l’area di proprietà della ricorrente “ è utilizzabile nei limiti di una densità fondiaria di 0,01 metro cubo per ogni metro quadro di superficie ”;
oppure il vincolo a tutt’oggi sussiste, e quindi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. n. 8-61/2017 (cfr. ivi: “ fino all'espropriazione o fino all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o misto pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione ”, sono ammesse le “ attività in essere prima dell'apposizione del vincolo ”) l’intervento è pure ammissibile perché l’originaria destinazione dell’area di progetto era “ agricola normale ” ed in parte “ a campeggio

6. Il Comune di Calceranica al Lago, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ne ha preliminarmente eccepito la sua inammissibilità, diffusamente argomentando poi per l’infondatezza in merito. Quanto all’inammissibilità essa deriverebbe dal fatto che il provvedimento impugnato è plurimotivato, mentre le doglianze della ricorrente si appuntano esclusivamente su una delle ragioni di diniego del titolo edilizio. Nessuna censura viene infatti articolata sull’autonoma circostanza che parte dell’asse viario di accesso al parcheggio, insiste sul fondo contraddistinto dalla p.f. 1661/1 C.C. Calceranica, costituente un immobile di proprietà comunale, rispetto alla cui utilizzazione non risulta mai richiesta da parte della società ricorrente, né tanto meno, conseguita, alcuna autorizzazione. Nel merito, in particolare a riguardo del primo motivo, il Comune ha rilevato che l’art. 22 della l.p. n. 5 del 2008 introduce un vincolo di destinazione sulle aree di protezione dei laghi alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico od alla creazione di ampliamenti di strutture ricettive esistenti, mentre l’intervento proposto da VsProject si sostanzia nella realizzazione di un parcheggio privato a servizio degli esercizi della stessa Vs Project e che comporta pavimentazioni drenanti, grigliati erbosi, nonché apparecchi illuminanti a led : vale a dire opere che rilevano rispetto ad una trasformazione irreversibile del territorio e la cui legittimazione amministrativa postula una necessaria verifica di coerenza con le previsioni urbanistiche. Inoltre il parcheggio di proprietà privata che la ricorrente intenderebbe insediare sulle aree nella relativa disponibilità, non essendo fruibile da chiunque neppure è riconducibile a un’opera di “ interesse pubblico ”. Analoghi argomenti sono stati opposti dalla difesa comunale relativamente al secondo motivo che è ancorato all’art. 19, comma III, delle norme di attuazione del PRG comunale. Tale disciplina strumentale alla pianificazione del territorio recepisce infatti nell’assetto urbanistico locale i limiti e le prescrizioni di utilizzo della c.d. “fascia lago” sanciti nella prescrizione di cui all’art. 22 delle norme di attuazione del PUP.

7. In prossimità dell’udienza pubblica le parti si sono scambiate memorie insistendo per l’accoglimento delle rispettive contrapposte tesi. In particolare la ricorrente ha rappresentato esempi - a suo dire di disparità di trattamento - da parte del Comune di Calceranica al Lago e ha rilevato che “ la tematica dell’uso dell’area comunale identificata dalla p.f. 1661/1 C.C. Calceranica non è formalmente individuata dalla P.A. in termini di motivazione del diniego ” e in ragione di ciò “ la ricorrente non l’ha come tale affrontata nel ricorso introduttivo del presente giudizio ”.

8. All’udienza pubblica del 27 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso per le considerazioni che seguono è infondato.

In ragione di ciò è consentito prescindere dalla pur significativa eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune con riferimento al fatto che l’impugnato provvedimento di diniego del titolo edilizio per la realizzazione del parcheggio funzionale a ricoverare le autovetture degli ospiti dell’esercizio di ristorazione di cui è titolare la parte ricorrente troverebbe fondamento in più rationes decidendi . Rebus sic stantibus , il Comune ritiene che il ricorso avrebbe dovuto affrontare ogni motivo di reiezione del richiesto permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 4577) e, quindi, non solamente il contrasto, riportato nel dispositivo del provvedimento impugnato, con l’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune nonchè con l’art. 22 della legge provinciale n. 5 del 2008 bensì, come esposto in narrativa, pure il mancato assenso da parte dell’Amministrazione comunale proprietaria della p.f. 1661/1 in c.c. Calceranica, su cui in parte insiste la strada di accesso al parcheggio, all’utilizzo di tale realità: circostanza, quest’ultima, in effetti riportata solo nella parte premessuale del provvedimento censurato. Invero “ Ai fini della verifica della legittimità del provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi la giurisprudenza ritiene sufficiente che almeno uno di essi risulti in grado di sorreggere per intero l'atto stesso;
il che si verifica quando anche uno soltanto di essi non forma oggetto di specifica censura. Sussistendo tale evenienza, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, considerato che il provvedimento impugnato continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta
” (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 7 marzo 2023, n. 2348). In ogni caso, a prescindere dalla sua riconducibilità alle ragioni che nella fattispecie in esame sostengono il provvedimento contestato, è appena il caso di evidenziare che la sostanziale mancanza di disponibilità della p.f. 1661/1 da parte della richiedente il permesso di costruire non è questione di poco conto, rilevando tale circostanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 quantomeno quale carenza del possesso di un qualsivoglia titolo idoneo, ovvero dell’avvenuto rilascio di ogni atto di assenso: vale a dire dei presupposti soggettivi cui è subordinata la richiesta del permesso di costruire.

II) Ferme restando le considerazioni che precedono, quanto ai due motivi dedotti vale rilevare che essi possono nella sostanza ricondursi ad un’unica questione, atteso che l’art. 19, comma III, delle norme di attuazione del PRG comunale si configura quale recepimento dei limiti e delle prescrizioni di utilizzo della “fascia lago” stabiliti dall’art. 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (PUP). In proposito sono da disattendere, rasentando la decettività, le argomentazioni spese dalla parte ricorrente laddove ricostruisce la vicenda in termini di vincoli espropriativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, posto che il thema decidendum attiene, semmai, in via del tutto assorbente - e con valore dirimente - al disposto dell’art. 22 “ Aree di protezione dei laghi ” della legge provinciale n. 5 del 2008.

Giova allora considerare che l’art. 48 citato al comma 1 prevede che “ Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni ” ed al comma 2 stabilisce: “ In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. In questi casi il comune determina l’indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4. E' fatta salva la rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell’interesse del quale il vincolo è stato reiterato, se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto ”, mentre il comma 6 del medesimo articolo statuisce che “ Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, e fino all'approvazione delle varianti ai PRG che recano la nuova disciplina delle aree interessate nei termini di cui al comma 3, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato ”.

Dal canto suo il richiamato art. 22 stabilisce: “ Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d’interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive ”.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, malgrado la fuorviante ricostruzione della parte ricorrente, non è questione di vincoli preordinati all’espropriazione bensì prioritariamente di tutela di aree lacustri, atteso che tutte le particelle nella disponibilità della parte ricorrente interessate dall’intervento di realizzazione del parcheggio a servizio degli esercizi di ristorazione, secondo quanto risulta dalla cartografia del PUP, sono ricomprese nella fascia di rispetto dei laghi disciplinata dall’art. 22 della legge provinciale n. 5 del 2008. Ne consegue che i profili di natura vincolistica che, ex art. 48 della legge provinciale n. 15 del 2015, eventualmente ancora interessino tali aree (la ricorrente al riguardo menziona le pp.ff. 701/1 e 702/2 classificate la prima totalmente in zona parcheggio e la seconda in zona parcheggio per il 32,60% e in parte quale viabilità locale di progetto nella misura del 67,40%) e del pari gli aspetti connessi riguardanti i successivi limiti di utilizzabilità delle medesime sono destinati in tal senso a recedere per essere semmai sostituiti da vincoli di carattere conformativo derivanti dalla riconducibilità dell’area di cui trattasi alla fascia di rispetto lacuale. Rileva allora l’inequivoco disposto del menzionato art. 22 che nelle aree tutelate adiacenti al lago consente esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica “ concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico ”. In buona sostanza ciò che fa la differenza è il carattere “pubblico” o “ d’interesse pubblico ” delle opere. Ebbene, nel caso in esame il parcheggio di cui il Comune ha negato la realizzazione non verrebbe utilizzato da quisque de populo , bensì esclusivamente dai clienti degli esercizi di ristorazione gestiti dalla ricorrente: il che pertanto impedisce di apprezzarne una connotazione “ pubblica ” o “ d’interesse pubblico ”, la quale sola giustificherebbe il sacrificio in termini paesaggistici ed ambientali imposto alle aree lacustri protette in dipendenza del parcheggio che ivi troverebbe insediamento.

D’altra parte nemmeno merita condivisione la tesi della ricorrente secondo cui il parcheggio non implicherebbe la realizzazione di opere in quanto costituirebbe un intervento “ sostanzialmente ” neutro. Al di là del fatto che non si configurano in termini di trascurabilità lavori di pavimentazioni drenanti, di posa di grigliati erbosi, di installazione di apparecchi illuminanti così come l’effettuazione di pur leggeri movimenti del terreno per uniformare le pendenze, la destinazione a parcheggio della “fascia lago” rileva di per sé ai fini di una trasformazione funzionale dell’area e, quindi, di una incompatibilità urbanistica dell’intervento negato dal Comune.

Neppure l’inerzia dell’Amministrazione che, in tesi, nel tempo non sarebbe stata in grado di realizzare i necessari parcheggi pubblici, vale per certo a giustificare l’intervento che la ricorrente pretende di eseguire su fondi di cui, ad esclusione della p.f.1661/1, ha sì la disponibilità, ma che purtuttavia si trovano in area di tutela dei laghi. Così come si rivela fallace, per le ragioni esposte, l’argomento secondo il quale avendo il Comune gestito un parcheggio pubblico su particelle adiacenti - che peraltro neppure è confermato rientrino nelle aree di protezione dei laghi di cui all’art. 22 della legge provinciale n. 5 del 2008 - ciò determini l’idoneità dell’area di cui trattasi ad essere utilizzata anche per il parcheggio preteso dalla ricorrente. Pure le doglianze che attengono a una disparità di trattamento per aver il Comune assentito la realizzazione di opere analoghe a quelle della parte ricorrente non trovano spazio alcuno (cfr. sul punto le sentenze di questo stesso Tribunale 3 novembre 2022, n. 185, 4 aprile 2022, n. 75 e 3 maggio 2022, n. 92, nonché T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 22 marzo 2021, n. 3474) non solo poiché non viene dimostrata la perfetta identità della fattispecie, ma altresì in ragione del fatto che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento non è invocabile in relazione ad atti amministrativi vincolati quale quello impugnato, nonché della circostanza che la pregressa adozione di un provvedimento illegittimo non è sufficiente a legittimare successivamente un analogo provvedimento (Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2456). Costituisce ius receptum , infatti, che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento “ non può essere comunque dedotto quando è rivendicata l’eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo ” (cfr. ibidem ).

In conclusione il ricorso risulta irrimediabilmente privo di fondatezza.

III) La peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso giustifica peraltro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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