TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-10-16, n. 201402544
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N. 02544/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2009, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avv. B D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.C F in Lecce, via Principi di Savoia N. 67;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comitato di Verifica Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del Decreto n. 3679/08 pos. n. 49688/B del 28.10.2008, notificato il 15.12.2008 di rigetto delle domande tese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla corresponsione dell'equo indennizzo;
nonchè del parere del Comitato di Verifica per la cause di servizio pos. n. 14592/2005 del 30.10.2007 e di ogni atto lesivo, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comitato di Verifica Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. C D e uditi per le parti i difensori avv. B. Decorato per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato S. Colangelo;
Il sig. S Antonio, appuntato in servizio permanente effettivo presso la Stazione Carabinieri di Castellaneta, si è rivolto al Tar per conseguire l’annullamento del decreto con il quale il Direttore della Sezione 8^ del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, preposta alla concessione dell’Equo Indennizzo, ha respinto le domande intese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, che lo stesso militare riferisce contratte in stretta connessione con l’attività svolta.
L’interessato esponeva in fatto che le predette infermità gli erano state cagionate da gravosi, prolungati e disagiati compiti, svolti sia a piedi che in auto cui era stato delegato a far tempo dal 25 febbraio 1988 ed, in particolare, dalle sollecitazioni cui era stata a lungo sottoposta la colonna vertebrale durante lo svolgimento del servizio di addetto alle scorte.
Il S denunciava, inoltre, le avversità del clima e gli sbalzi di temperatura subiti nei reparti dove aveva svolto servizio, da ascriversi quali concause delle patologie lamentate.
Il militare dell’Arma dei CC , dopo essere stato sottoposto ai prescritti accertamenti medico sanitari, veniva, tuttavia, raggiunto dal decreto sopra citato.
La determinazione sfavorevole in argomento viene impugnata poiché ritenuta in contrasto con il principio della adeguata motivazione, di cui all’art.3 della legge 241 del 1990, in rapporto all’art.14, comma 1 del d.p,.r.461 del 2001;ed in quanto assunta in violazione del parametro costituzionale di buon andamento della Pubblica amministrazione.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura erariale ed hanno insistito per il rigetto del ricorso.
La controversia è passata in decisione ai sensi dell’art.16 disp. att. c.p.a., alla pubblica udienza del 28 maggio 2014.
Il ricorso non è fondato.
L’appuntato dei Carabinieri S dubita che il decreto contenente la decisione di non riconoscere la dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità diagnosticate sulla sua persona sia stato emanato nel rispetto del principio dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241.
L’interessato sostiene, in proposito, in un primo momento che “ … è del tutto privo di motivazione in ordine alle ragioni per cui- in contrasto con quanto accertato dalle Commissioni mediche ospedaliere di 1 e 2 istanza, - viene negata al ricorrente la liquidazione dell’equo indennizzo.”; in seconda battuta, contesta la possibilità che il mero richiamo al parere del Comitato di Verifica possa assolvere l’obbligo di motivazione.
A tanto dovrebbe aggiungersi ulteriore profilo di criticità consistente nel fatto che “ nel caso di specie l’amministrazione ha ritenuto di uniformarsi unicamente al parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato di Verifica disconoscendo i pareri delle CMO di 1^ e di 2^ istanza e tutta la documentazione medica di parte senza l’esplicazione di un solo motivo della predetta scelta”.
La censura non è fondata.
Il lamentato difetto di motivazione non può considerarsi sussistente.
Giova, prima di tutto chiarire che, dopo l’entrata in vigore del D.p.r. 461 del 2001, il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio ha registrato importanti modiche, che attengono al riparto di competenze tra organi tecnici chiamati a intervenire.
Più in dettaglio, mentre alla Commissione medica ospedaliera di cui all’art.6 del decreto citato spetta il solo compito di effettuare la diagnosi dell’infermità o lesione senza alcuna interferenza in ordine all’accertamento del nesso di causalità tra fatti di servizio e patologie, detta ultima funzione è attribuita inequivocabilmente al Comitato di Verifica per le cause di servizio(art.11).
Da tanto deriva che l’eventuale perdurante pronuncia di considerazioni medico legali da parte della Commissione medica ospedaliera in ordine al nesso di causalità tra fatti di servizio e infermità va considerata, per un verso, decisamente esorbitante dai compiti che le sono devoluti ;per altro verso si tratta di un giudizio che non ha alcuna natura vincolante per l’ amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale.
Quest’ultima deve attenersi esclusivamente al parere reso dal Comitato di Verifica e non ha alcun obbligo di motivare le ragioni per le quali si è discostata dall’eventuale giudizio di segno contrario che la C.M.O abbia inteso stilare travalicando, lo si ripete, i suoi compiti.
Nel caso posto al vaglio del Giudice , la P.a. ha operato correttamente perché, una volta incamerata la diagnosi formulata dalle commissioni di 1^ e 2^ istanza sulla persona del ricorrente, essa ha poi richiamato il parere del Comitato che ha invece negato la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti di servizio e le infermità diagnosticate.
Occorre, d’altra parte, notare che lo stesso articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 disciplina la possibilità che la motivazione del provvedimento emerga anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell’amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario.
La motivazione del provvedimento amministrativo è dunque conforme al modello legale tipico anche quando essa è la risultante di un rinvio recettizio e, cioè, anche nei casi di cd motivazione per relationem.
Questa possibilità è prevista quando la P.a. procedente, come nella nostra ipotesi, è chiamata ad assumere una decisione sulla base di un parere reso da organo tecnico il quale spende, nell’ambito di una certa scansione procedimentale, una discrezionalità di tipo tecnico che finisce con l’ipotecare l’esito della decisione finale essendo basata su cognizioni specialistiche difficilmente sindacabili se non nei limiti della irrazionalità conclamata del giudizio stilato.
Ma detta irrazionalità, e con essa la violazione del principio di buona amministrazione, -e si giunge al secondo motivo di ricorso-, non si ravvisa nella fattispecie concreta.
Giova, infatti, porre in luce che il Comitato di Verifica per la cause di servizio ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle seguenti infermità: cervico lombalgia, rilevando trattarsi di espressione che non consente di delineare un utile quadro nosografico che configuri una vera e propria patologia ;ernie discali cervico lombari multiple con e.m.g negativa trattandosi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti; infine, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve, trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti..che non può ricollegarsi al servizio.
Il giudizio in questione appare immune da vizi logici o da profili di irragionevolezza tanto più tenendo conto che la valutazione del Comitato è stata compiuta sulla base di tutti gli elementi informativi desunti dai precederti di servizio del militare.
E, d’altro canto, deve pure notarsi che il ricorrente non ha allegato argomenti persuasivi circa la omessa valutazione di fatti di servizio occorsi al ricorrente.
Invero, anche per quel che concerne la non adeguata valutazione delle conseguenze prodottesi in seguito ad un sinistro stradale occorso al ricorrente in data 20 gennaio 1992, la stessa difesa argomenta in termini meramente ipotetici la possibilità che il trauma contusivo alla regione frontale riportato dal S possa avere avuto ricadute in epoca successiva.
E’ arduo immaginare un nesso di causalità tra le patologie denunciate dal ricorrente e detto sinistro stradale, una volta che la stessa difesa afferma “ a distanza di qualche anno il sig. S accusava l’insorgenza ed il progressivo accentuarsi delle patologie oggi conclamate”.
Per le considerazioni che si sono fin qui svolte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della natura della controversia.