TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 2024-06-14, n. 202400727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 2024-06-14, n. 202400727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400727
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 00727/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01035/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2023, proposto da
Supercondominio via Prigata Bagatti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei Sigg. ri M G e F P, rappresentati e difesi dagli avvocati F A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F A in Firenze, lungarno A. Vespucci, 20;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Abetone Cutigliano, non costituito in giudizio;

per l'accertamento,

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto di Pistoia nonché dell'obbligo dello stesso di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza formulata dai ricorrenti in data 27.2.2023 e per la condanna del Prefetto di Pistoia a pronunciarsi - entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della emananda sentenza - con un provvedimento espresso sull'istanza formulata. Con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Preso atto:

che i sopra citati ricorrenti hanno proposto un’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto di Pistoia sull’istanza formulata dai ricorrenti in data 27.2.2023 per la costituzione del Consorzio, ai sensi dell’art. 14 della L. 12 febbraio 1958, n. 126, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico;

che si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso;

che nell’imminenza della camera di consiglio del 14 giugno 2024 i sopra citati ricorrenti hanno rilevato di non aver più interesse al ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;

Ritenuto che è possibile dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett.c), compensando le spese di lite così come richiesto dai ricorrenti e stante sul punto dell’adesione dell’Amministrazione ora costituita.

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