TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-03-22, n. 202203250
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 03250/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06608/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6608 del 2016, proposto da Ditta Guarnaccia G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento, 11;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento del provvedimento di rigetto istanza di rilascio dell’autorizzazione all’apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in via Ostilia, 30/a;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha gravato il provvedimento con cui Roma Capitale, previa comunicazione dei motivi ostativi, ha respinto l’istanza dal medesimo presentata in data 16.02.2016 per l’apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande in Via Ostilia n. 30/A.
Il diniego è motivato con richiamo al Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010, che reca la disciplina per l’esercizio delle attività di somministrazione, precisando che “ negli Ambiti indicati al comma 4 dell’articolo 10, tra cui l’Ambito n. 3-bis –Zona Urbanistica 1° - Centro Storico in cui ricade Via Ostilia 30/A (Rione Celio), non è consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. Considerato inoltre che, anche alla luce delle norme e dei principi dettati dal Legislatore negli anni 2011 (D.L. n. 201/2011, con legge n. 214/2011 – c.d. Decreti “Salva Italia”) e 2012 (D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 14/2012 – c-d- Decreto “Cresci Italia”) e in assenza della conseguente normativa regionale, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3802/2014 ha ritenuto legittima e, comunque, ragionevole, l’applicazione della Disciplina capitolina approvata nel 2010(D.C.C. 35/2010) in tema di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare negli Ambiti in cui vige il diniego di rilascio, in quanto “… tuttora conforme ai principi nazionali e comunitari posti a tutela della concorrenza e dell’iniziativa economica”. (…)”.
Nel provvedimento è altresì specificata, “ per completezza di informazioni ” la mancanza di documentazione utile all’istruttoria.
Avverso il diniego (e il presupposto Regolamento) il ricorrente si è rivolto al Tribunale, chiedendone l’annullamento sulla base di un’unica complessa doglianza per “ Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione di basilari vincoli comunitari ”.
In sostanza, secondo il ricorrente, ferme le interpretazioni giurisprudenziali che hanno affermato la compatibilità del Regolamento di cui alla D.C.C. 35/2010 con le norme in tema di liberalizzazione delle attività economiche private, sussisterebbe comunque un diverso profilo di vizio, consistente nella violazione delle norme della Direttiva 2006/123/CE, come recepita dalle disposizioni nazionali richiamate nel diniego impugnato, per aver il Regolamento determinato un vincolo che si traduce in un beneficio/privilegio a vantaggio degli operatori già presenti nelle aree interessate dal divieto di nuove aperture, per i quali non è peraltro fissato alcun parametro qualitativo, in distonia con l’intero impianto regolamentare invece finalizzato alla promozione di un miglioramento qualitativo dei servizi sul territorio (che, anche ai sensi del D.lgs. 59/2010, sarebbe l’unica ragione giustificativa di limiti, altrimenti illegittimi, connessi al pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale delle aree). Le norme del Regolamento dovrebbero dunque ritenersi abrogate sulla base dell’art. 1, D.L. n. 1/2012, in quanto violative del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, né Roma Capitale avrebbe svolto un’adeguata istruttoria per verificare se il divieto è lo strumento più idoneo in tal senso.
Il ricorrente si è costituito in giudizio in data 1.06.2016 e, in seguito, non ha più svolto alcuna attività difensiva.
Roma Capitale si è costituita in resistenza in data 9.06.2016.
In vista della discussione del ricorso il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione orale.
Alla