TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-11-05, n. 201400387
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Testo completo
N. 00387/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2014, proposto da:
Famiglia Cooperativa Pinzolo Soc. Coop., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. M G R M e dall’Avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Trento, via Calepina n. 65;
contro
Comune di Spiazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure domiciliata;
Servizio tecnico del Comune di Spiazzo, non costituito;
nei confronti di
Società F.lli Poli S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Merlo, nel cui studio in Trento, via Grazioli n. 62, è pure elettivamente domiciliata;
per l'annullamento:
- della concessione ad edificare n. 8/2014 prot. n. 1325 del 12.3.2014, rilasciata dal Comune di Spiazzo alla Società F.lli Poli S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del capannone contraddistinto dalla p.ed. 688 in C.C. Borzago, con cambio di destinazione d'uso ai fini dell'apertura di una media struttura di vendita, realizzazione parcheggio e demolizione dell’edificio in p.ed. 684;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spiazzo e della Società F.lli Poli S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la Famiglia Cooperativa Pinzolo Soc. Coop. - titolare di un negozio di vendita al minuto di generi alimentari e misti sito in posizione antistante rispetto al capannone oggetto del contendere - impugna la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Spiazzo a favore della Società F.lli Poli S.p.A. per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del predetto capannone esistente in p.ed. 688 c.c. Borzago, comprensivi del mutamento della destinazione d’uso ai fini dell’apertura di una media struttura di vendita, realizzazione di un parcheggio esterno e demolizione dell’adiacente edificio sito sulla p.ed. 689.
Con l’unico motivo del gravame, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33, commi 10 e 11, L.P. n. 5/2008 ed art.48 L.P. n. 1/2008).
Si sono costituite in giudizio, per contestare la fondatezza del gravame ed insistere per il rigetto del medesimo, l’amministrazione comunale di Spiazzo e la Società contro interessata. Quest’ultima, peraltro, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto, in capo alla ricorrente, della legittimazione ad agire.
Con Ordinanza n. 56/2014 di data 13 giugno 2014 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Nel successivo corso del giudizio le difese di parte ricorrente e di parte contro interessata hanno depositato memorie illustrative e di replica.
Alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso mossa dalla Società F.lli Poli S.p.A., per preteso difetto di legittimazione in capo alla Società ricorrente.
1.1. Sostiene al riguardo la controinteressata che, a fronte del rilascio di un provvedimento concessorio di carattere meramente edilizio-urbanistico, difetterebbe attualmente in capo alla ricorrente il necessario interesse all’impugnazione: infatti quest’ultimo, individuato in un pregiudizio di carattere economico-commerciale derivante all’esercizio già esistente, si radicherebbe semmai solo nel successivo momento della concreta apertura della nuova attività commerciale.
1.2. L’eccezione è infondata.
Non è infatti contestato in causa che la Cooperativa ricorrente è titolare di un esercizio di vendita al minuto di generi alimentari e misti, avente una superficie pari a m.q. 381, sito in posizione antistante all’immobile costituente oggetto della concessione edilizia impugnata (pag. 4 del ricorso introduttivo).
La predetta concessione edilizia - come peraltro espressamente ammesso a pag. 2 della memoria dell’amministrazione comunale resistente - ha per oggetto l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’area “ai fini dell’apertura di una media struttura di vendita al dettaglio di generi alimentari ed affini”.
1.3. Pertanto, sussiste già ora, in capo alla ricorrente, un interesse qualificato per l’impugnazione del provvedimento concessorio.