TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2011-07-14, n. 201106330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2011-07-14, n. 201106330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201106330
Data del deposito : 14 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01554/2008 REG.RIC.

N. 06330/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01554/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1554/08, proposto dalla sig.ra C B, rappresentata e difesa dagli avv.ti V P e M S presso il cui studio in Roma, viale America n. 93 è elettivamente domiciliata,

contro

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dapprima dall’avv. S G e, successivamente, dall’avv. M S e con questi elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Fulceri Paulucci de Calboli n. 20/E, nonché
il Comune di Roma (ora, Roma Capitale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Garofoli e con questi elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,

per l'annullamento, previa sospensiva,

del decreto del 19 gennaio 2008 del Direttore generale dell’Ater del Comune di Roma, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Giacomo Della Porta n. 18, nonché di ogni altro atto connesso e presupposto.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma (ora, Roma Capitale);

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2008 e depositato il successivo 18 febbraio la sig.ra C B ha impugnato il decreto del 19 gennaio 2008 del Direttore generale dell’Ater del Comune di Roma, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Giacomo Della Porta n. 18.

2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, individuato nel soggetto cui sarebbe assegnato l’alloggio in questione, una volta lasciato libero dalla sig.ra C B;
nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma (ora, Roma Capitale), senza espletare alcuna attività difensiva.

5. Con ordinanza n. 297 del 16 gennaio 2009 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

6. All’udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

L’esame di tale questione – di cui il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a. – assume carattere prioritario rispetto all’ulteriore profilo di inammissibilità, eccepito dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma per omessa notifica al controinteressato, individuato nel soggetto cui sarebbe assegnato l’alloggio in questione, una volta lasciato libero dalla sig.ra C B. Il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons.Stato, VI Sez., 30 gennaio 2009 n. 519;
V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).

E’ noto che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65;
Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario;
da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario al godimento dell'alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949;
11 agosto 2010, n. 5617;
2 ottobre 2009 , n. 5140;
sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001;
Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830;
12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia “non attiene alla fase pubblicistica dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell'assegnatario di dare ospitalità a terzi nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica”.

Solo per completezza il Collegio rileva che anche in ordine alla velata richiesta di regolarizzazione deve pervenirsi alla medesima conclusione in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice adito.

Ed invero – in conformità a quanto già affermato dalla sezione (6 settembre 2010, n. 32107) – può dirsi che anche in tali ipotesi la controversia attiene ad una fase successiva a quella dell'originaria assegnazione (Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13527). Aggiungasi che i requisiti per ottenere la regolarizzazione sono vincolati, con la conseguenza che non sussistono spazi di valutazione discrezionale da parte dell'autorità amministrativa.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

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