TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2014-09-25, n. 201404569
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 04569/2014 REG.PROV.CAU.
N. 09985/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9985 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S T, rappresentato e difeso dall'avv. A I, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via Flaminia 354;F M T, A S, E M C, A G, V S, G B, V S, F B, P F, S B, G G, A V, G P, G P, C M, M P, G C, L G, D C, A T, F A, R F, G S, L B, L L, R L, C F, Marino Fogal, Leopoldo Pellizzari, Daniele Girolametto, Walter Geremia, Maria Elena Locatelli, Stefano Premol, Giorgio Begliorgio, Mario Andrighetti, Marco Zanatta, Lucia Vittoria Liviero, rappresentati e difesi dall'avv. A I, con domicilio eletto presso Rosi Occhiuzzi in Roma, via Diego Angeli, 66;Matilde Cortese, rappresentato e difeso dagli avv. A I, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Rosi Occhiuzzi in Roma, via Diego Angeli, 66;
contro
Regione Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, via Monte Zebio, 30;Commissario Straordinario Per L'Emergenza del Traffico e della Mobilità Province Treviso e Vicenza, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Consorzio Stabile Sis Società Consortile Per Azioni, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Rusconi, Patrizio Leozappa, Pierluigi Piselli, con domicilio eletto presso Pierluigi Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;Veneta Srl Soc Pedemontana Veneta, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Piselli, Giuseppe Rusconi, Patrizio Leozappa, Daniele Sterrantino, con domicilio eletto presso Pierluigi Piselli in Roma, via G. Mercalli, 15;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Di Fontaniva Comune, rappresentato e difeso dall'avv. A I, con domicilio eletto presso Rosi Occhiuzzi in Roma, via Diego Angeli, 66;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A. Quanto al ricorso principale:
1) del decreto 20 settembre 2010, n. 10, del Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, con il quale è stato approvato il progetto definitivo della superstrada “Pedemontana Veneta”;
di tutti gli atti e provvedimenti adottati dallo stesso Commissario delegato, relativi al procedimento per l’approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori per la realizzazione della predetta superstrada;
2) dell’ordinanza 15 agosto 2009, n. 3802, del Presidente del consiglio dei ministri, concernente “disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza”;
3) del decreto 31 luglio 2009 del Presidente del consiglio dei ministri, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
4) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 luglio 2010, concernente la proroga al 31 dicembre 2010 dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
B. Quanto ai primi motivi aggiunti:
5) della nota 25 giugno 2009, n. 307/52.00000100, con la quale la Regione Veneto ha richiesto lo stato di emergenza;
6) della nota 11 giugno 2010, n. 519/CP.52.00000.200, con la quale la Regione Veneto ha richiesto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2011;
7) della nota 29 ottobre 2010, n. 919/CP.52.00000.200, con la quale la Regione Veneto ha richiesto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011;
8) del d.P.C.M 17 dicembre 2010, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011.
C. Quanto ai secondi motivi aggiunti:
9) del decreto 10 agosto 2011, n. 10, del Commissario delegato, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo della superstrada “Pedemontana Veneta”.
D. Quanto ai terzi motivi aggiunti:
10) del decreto 7 marzo 2012, n. 21, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2, traccia C della superstrada “Pedemontana Veneta”, relativo alla parte di tracciato dal KM. 38 700 al km. 47 083 ed interessante i Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa e Rosà.
E. Quanto ai quarti motivi aggiunti:
dei decreti nn. 119 e 120 del 23.12.2013 adottati dal Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, pubblicati sul B.U.R. Regione Veneto n. 1 del 3.1.2014;nn. 115 e 166 del 22.11.2013, pubblicati sul B.U.R. Regione Veneto n. 5 del 6.12.2013, recante approvazione del progetto definitivo aggiornato della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta “Lotto 2 tratta B” e “Lotto 3 tratta F”;nn. da 121 a 135 del 23.12.2013, adottati dal Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, pubblicati sul B.U.R. Regione Veneto n. 1 del 3.1.2014 recanti approvazione del progetto esecutivo della suddetta Superstrada a pedaggio relativa a vari Lotti e tratte ivi indicati;
F. Quanto ai quinti motivi aggiunti:
dei decreti motivati nn. 4 del 18.2.2014, 6, 7 e 8 del 25.2.2014, 10 e 11 del 4.3.2014 e 6.3.2014, n. 12 del 5.3.2014, n. 15 dell’11.3.2014, 26, 27 e 28 del 7.4.2014, 29 del 14.4.2014, con cui sono state autorizzate occupazioni di urgenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Commissario Straordinario Per L'Emergenza del Traffico e della Mobilità Province Treviso e Vicenza e di Consorzio Stabile Sis Società Consortile Per Azioni e di Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Veneta Srl Soc Pedemontana Veneta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelari;
Rilevato, in particolare:
- che l’istanza cautelare in trattazione attiene ai decreti di occupazione di urgenza gravati con i quinti motivi aggiunti di cui in epigrafe ed è stata proposta con separato atto;
- che emerge dal fascicolo di causa che le aree interessate dai predetti provvedimenti di occupazione d’urgenza non coincidono con le aree di proprietà di tutti i ricorrenti (Premol e Begliorgio non risultano invero interessati dalla procedura di cui sopra), e che, per le aree cui si riferiscono i provvedimenti stessi, l’immissione in possesso è già intervenuta nei mesi di aprile-maggio 2014;
- che, conseguentemente, non risultano all’attualità apprezzabili profili di danno utilmente fronteggiabili con l’adozione della richiesta misura interinale;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase;