TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-04-13, n. 202306400
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Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 06400/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15459 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Tardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del titolo di viaggio;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, extracomunitario di origini malesi residente in Italia, ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 27.07.2022, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, avendo l’amministrazione rilevato che il ricorrente può ottenere il passaporto dalle autorità consolari del Paese di origine.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha formulato censure di violazione di legge (art. 24 comma 2 del D.Lgs. nr. 251/2007) e carenza di motivazione.
In sostanza, il ricorrente ha dedotto ed allegato di essersi ripetutamente e fattivamente attivato, presso l’Ambasciata del -OMISSIS-, al fine di ottenere il passaporto, senza riuscirvi in ragione di carenze documentali (in particolare relative all’estratto di nascita in originale) sanabili solo mediante in rientro nello Stato d’origine, il che lo avrebbe esposto ad un grave pericolo per l’incolumità personale.
Con ordinanza cautelare -OMISSIS- il Tribunale ha ordinato il riesame della posizione del ricorrente.