TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-10-31, n. 202419159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-10-31, n. 202419159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419159
Data del deposito : 31 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2024

N. 19159/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07918/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7918 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Aeronautica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale del personale Militare, non costituito in giudizio;



nei confronti

di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del giudizio emesso dalla competente Commissione di Avanzamento nei confronti del Gen. D. A. AArnn pilota in spe -OMISSIS- in sede di valutazione per l''avanzamento a scelta al grado superiore di Gen. Sq. A. per l''anno 2021, con conseguente mancato avanzamento al grado superiore;

b) della graduatoria di merito dei Generali di Divisione AArnn in spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell''art.1064 D.Lgs n. 66/2010;

c) del relativo quadro di avanzamento, a seguito del giudizio valutativo qui impugnato e di cui ai precedenti punti a) e b);

d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

atti tutti che si ricavano dalla comunicazione del Ministero della Difesa- Persomil- II Reparto prot. n. M_D AB05933 REG2023 0126757 02-03-2023 della Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, notificata via pec il 2.3.23 al Gen.-OMISSIS-.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 13/11/2023:

Per l'annullamento:

del giudizio emesso dalla CVA nei propri confronti in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta dei Generali di Divisione AArnn in spe per l'anno 2021, con conseguente mancato avanzamento al grado superiore; della graduatoria di merito dei Generali di Divisione Aerea AArnn in s.p.e. formata dalla stessa CVA a seguito del giudizio valutativo di cui sopra, approvata dal Ministro della Difesa a norma dell'art.1064 del D.Lgs n. 66/2010 per l'avanzamento al grado apicale di Generale di Squadra Aerea; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

e avverso la mancata promozione del ricorrente al grado apicale di Generale di Squadra Aerea per

l'anno 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Generale di Divisione Aerea A.A.r.n.n. -OMISSIS- , ha adito questo TAR premettendo che con precedente ricorso, all’epoca nel grado inferiore di generale di brigata aerea, aveva impugnato innanzi questo stesso TAR il provvedimento della competente CVA relativo all’avanzamento del 2017 che non lo aveva promosso al grado superiore di generale di divisione aerea, ottenendone l’annullamento con sentenza n. -OMISSIS-, poi confermata in appello con la sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato e, di seguito, l’ottemperanza della decisione con nuova sentenza del TAR Lazio n.-OMISSIS- poi confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-.

La CVA , in esecuzione delle sopra elencate sentenze dei GG.AA. del Tar e del CdS aveva rinnovato la valutazione per la promozione del Gen. -OMISSIS- al grado di generale di divisione promuovendolo a detto grado per l'anno 2017, con verbale 6.9.2022 n.1, previa ricollocazione in graduatoria finale di merito avanti al collega C, valutato insieme al Gen. -OMISSIS- nella procedura in questione e all'epoca promosso al grado di generale di divisione per l'anno 2017.

In esecuzione delle citate pronunce giurisdizionali l’Amministrazione militare promuoveva il sig. -OMISSIS- al grado superiore di Generale di Divisione Aerea, lo richiamava in servizio e lo sottoponeva per gli anni 2020, 2021 e 2022 alla valutazione per l’avanzamento al grado superiore di Generale di Squadra Aerea.

Ciò premesso il gen. -OMISSIS-, con il ricorso che qui ci occupa, ha impugnato la sua mancata promozione al grado apicale di Generale di Squadra Aerea per l'anno 2021, lamentando di essere stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore di Generale di Squadra Aerea per l’anno 2021 e inopinatamente giudicato idoneo ma non iscritto nel quadro, classificandosi al 7° posto (con il punteggio di 29,53) della graduatoria di merito, fuori dal novero dei 2 promossi, i generali C e Biavati, che ha evocato, tra gli altri, in giudizio, quali controinteressati.

Ha perciò chiesto l’annullamento del giudizio emesso dalla CVA nei propri confronti in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta dei Generali di Divisione AArnn in spe per l'anno 2021. con conseguente mancato avanzamento al grado superiore; della graduatoria di merito dei Generali di Divisione Aerea AArnn in s.p.e. formata dalla stessa CVA per l'avanzamento al grado apicale di Generale di Squadra Aerea e approvata dal Ministro della Difesa deducendo un unico composito motivo rubricato “1. Violazione di legge: d.lgs n.66/2010 c.d. com artt 1032-1057- 1058-1060- 1093; dpr n. 90/2010 artt. 700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710; violazione principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa costituzionalmente garantiti dall’art. 97 della Costituzione ; violazione direttive smd form 001/2004 e sma od-2/2006;”. Di seguito depositava anche istanza istruttoria per l’acquisizione agli atti dell’intera documentazione relativa alla procedura.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio dapprima con foglio dell’Avvocatura, quindi, a seguito di ordine istruttoria di questo TAR, con ampia mole di documenti cui seguiva memoria, resistendo al ricorso.

Il ricorrente, poi, acquisita dall'Amministrazione (in data 13.9.2023 e 4.10.2023) copia della documentazione caratteristica e matricolare del ricorrente e dei colleghi promossi al grado apicale, gravava ulteriormente i provvedimenti impugnati ed altri collegati con motivi aggiunti, notificati agli stessi soggetti del ricorso introduttivo, lamentando “Violazione d.lgs n.66/2010 artt. 1032-1057-1058-1060-1093; dpr n. 90/2010 artt. 700- 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710; violazione principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, costituzionalmente garantiti dall'art. 97 della costituzione; violazione direttive smd form 001/2004, smd ord 016/2003 e smd ord 2/2006. violazione dei giudicati di cui alle sent. Tar Lazio n.i4065/2019, Cds n -OMISSIS-, Tar Lazio -OMISSIS- e Cds n. 4217/22 di rigetto dell'appello. eccesso di potere sotto diversi profili: incoerenza, incongruenza, inadeguatezza, illogicità, irrazionalità e irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento, sviamento di potere, vizio della funzione ”.

All’udienza del 16 ottobre 2024 la causa era trattenuta per la decisione.



DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va subito osservato che, pur attenendo alle valutazioni espresse sul quadro di avanzamento del 2021 per il grado apicale di Generale di Squadra Aerea, questo giudizio si pone in evidente ed insopprimibile continuità con quello già svoltosi innanzi questa giurisdizione con riferimento al quadro di avanzamento del 2017 per il grado semi apicale di Generale di Divisione Aerea e definito, dopo ampio contraddittorio, con quattro successive sentenze prima in sede di cognizione poi di ottemperanza (le già ricordate Tar Lazio n. -OMISSIS-, CdS n. -OMISSIS-, TAR Lazio n.-OMISSIS- e CdS n. -OMISSIS-) in attuazione dei cui dicta l’Amministrazione ha sia rinnovato, con verbale n.1 in data 6.9.2022, la valutazione del gen. -OMISSIS- ai fini dell’avanzamento al grado di generale di divisione aerea per l'anno 2017 ricollocandolo in graduatoria avanti al gen C e promuovendolo retroattivamente a tale grado, sia assunto, tra gli altri, il conseguentemente dovuto provvedimento di valutazione del gen. -OMISSIS- ai fini del quadro di avanzamento del 2021 al grado apicale di generale di squadra aerea che viene ora qui impugnato con censure sostanzialmente attinenti a profili comparativi di carriera tra gli stessi soggetti già interessati dalle precedenti pronunce.

Il gen, -OMISSIS- ha censurato l’operato della CVA non trovando rispondenza tra il punteggio e il posizionamento nella graduatoria di merito attribuitigli ed il curriculum posseduto, soprattutto in rapporto alla sua postergazione rispetto ai parigrado promossi al grado (gen. C e Biavati) i quali, pur essendo eccellenti Ufficiali, “non presentano titoli e qualità superiori....e/o un profilo di carriera così prestigioso e variegato” e, in particolare, lamentando che “il Collega promosso C presenta qualità culturali inferiori, sia con riferimento ai titoli accademici, alla conoscenza delle lingue straniere, ai corsi frequentati; non vanta attività di volo pari al ricorrente; non ha svolto incarichi in zone teatro di guerra, a differenza del ricorrente; non presenta esperienze di servizio così diversificate, come il ricorrente; né tantomeno ha ricoperto incarichi associati ad un impegno finanziario così rilevante, come quelli ricoperti dal ricorrente (cfr. in particolare incarichi di Project Officer per Programma Eurofighter EF2000 e per Programma F16); non ha ricoperto incarichi in

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